SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2109, secondo
 comma, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10  febbraio
 1962  dal  Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Mole'
 Domenico e la Societa' "Caprice Recording Company ", iscritta al n.  84
 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.
     Visto  l'atto  di costituzione in giudizio di Mole' Domenico; udita
 nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele
 Fragali;
     udito l'avv. Giuseppe Di Stefano, per Mole' Domenico.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Il Pretore di Milano, con sua ordinanza 10 febbraio  1962,  ha
 rimesso  a  questa  Corte il giudizio sulla legittimita' costituzionale
 dell'art. 2109, secondo comma, del Codice civile, nella  parte  in  cui
 attribuisce  al  lavoratore  il  diritto ad un periodo annuale di ferie
 retribuite, e limitatamente all'inciso "dopo un  anno  di  ininterrotto
 servizio".
     Secondo   il   Pretore,  la  restrizione  portata  da  tale  inciso
 contrasterebbe con la norma contenuta nell'art. 36, terzo comma,  della
 Costituzione,  che  garantisce al lavoratore il diritto a ferie annuali
 retribuite, senza escludere che delle ferie possa godere pure colui che
 non ha compiuto un anno di ininterrotto servizio alle dipendenze di uno
 stesso  datore  di  lavoro:  secondo  il  Pretore,  quando,  prima  del
 compimento  dell'anno, il rapporto di lavoro si estingue, il lavoratore
 ricupera la disponibilita'   del proprio tempo, ma  non  fruisce  della
 retribuzione  per  il  periodo  corrispondente  alle  ferie cui avrebbe
 diritto.
     2.  -  L'ordinanza del Pretore "stata notificata alle parti private
 il 16 e il  20  febbraio  1962,  al  Pubblico  Ministero  il  12  marzo
 successivo e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 aprile 1962;
 il  28  marzo  1962  e' stata comunicata al Presidente della Camera dei
 Deputati  e  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica;  e'  stata
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1962, n. 152.
     3.  -  Si  e'  costituito  l'attore  nel giudizio che ha dato luogo
 all'ordinanza  predetta,  il  quale  ha  osservato  che,   secondo   la
 Costituzione,  il lavoratore, in ogni anno, deve usufruire delle ferie;
 e invece il secondo comma dell'art. 2109 del Codice civile,  rimettendo
 all'imprenditore  la  scelta  del  periodo delle ferie, gli consente di
 farle usufruire senza periodicita' annuale.
     Secondo il deducente, quando non si e' compiuto l'anno di servizio,
 il precetto costituzionale sarebbe rispettato  solo  se  al  lavoratore
 venisse  concesso  un  periodo  di  ferie proporzionato alla durata del
 servizio nell'anno, tenuto conto che chi ha lavorato per un piu'  breve
 periodo ha minore necessita' di riposo annuale.
     4.  - All'udienza del 6 marzo 1963, la parte privata ha ribadito il
 proprio punto di vista.
                         Considerato in diritto:
     Contrasta  con  l'art.  36,  terzo  comma,  della  Costituzione  la
 disposizione,  contenuta  nell'art. 2109 del Codice civile, che pone il
 decorso di un anno di ininterrotto servizio a presupposto  del  diritto
 del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite.
     La  suddetta  norma  costituzionale  attribuisce  al  lavoratore il
 diritto a ferie annuali e quindi ad un periodo di riposo  da  usufruire
 in  ogni  anno  di  servizio; si vuole, cio' a dire, che le ferie siano
 godute entro  l'anno,  non  dopo  un  anno  di  lavoro,  come,  invece,
 prescrive il Codice civile. Esattamente la parte privata osserva che il
 diritto  del  lavoratore  alle  ferie  annuali  soddisfa  allo scopo di
 proteggerne le energie  psico-fisiche,  e  che  la  ragione  della  sua
 affermazione  sussiste  pur  quando  non  si  sia completato un anno di
 lavoro:  potrebbe, in tal caso, ammettersi un bisogno  minore,  ma  non
 escludersi  del  tutto  che  la  necessita'  esista.  E  puo'  altresi'
 ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo  in  cui  le
 ferie   debbono   essere   date,  nel  contemperamento  delle  esigenze
 dell'impresa  e  degli  interessi  del  lavoratore,  non  mai   che   a
 quest'ultimo   si   neghi   del  tutto  il  riposo  garantitogli  dalla
 Costituzione.
     La miglior prova del notato contrasto tra  la  norma  denunciata  e
 quella  costituzionale  sta nell'interpretazione che alla prima ha dato
 la giurisprudenza. E' stato escluso che il licenziamento del lavoratore
 entro l'anno di servizio gli dia il diritto ad un periodo di ferie o ad
 un'indennita' sostitutiva; e cosi' dall'art. 2109 del Codice civile  si
 e'  tratto  un risultato che potrebbe togliere al lavoratore il diritto
 allo speciale riposo per una serie continua di anni ove, per  un  ugual
 tempo,  il  lavoratore  non  riuscisse  mai a completare dodici mesi di
 servizio presso uno stesso datore di lavoro, a causa del  ripetersi  di
 licenziamenti a breve scadenza dalle singole assunzioni.
     Piu'   coerenti  alla  norma  costituzionale  sono  quei  contratti
 collettivi di lavoro  che  prescrivono  il  frazionamento  delle  ferie
 annuali,  in  modo che il lavoratore possa effettivamente conseguire un
 riposo che si  proporzioni  alla  quantita'  di  lavoro  effettivamente
 prestato presso l'imprenditore che lo ha assunto.