ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, lett. q,
 e 7 della legge approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  20
 novembre    1962,    recante   norme   sull'ordinamento   del   Governo
 dell'Amministrazione centrale della Regione, promosso con  ricorso  del
 Commissario  dello  Stato  per  la  Regione siciliana, notificato il 28
 novembre 1962, depositato nella cancelleria della Corte  costituzionale
 il  7  dicembre  dello  stesso  anno  ed iscritto al n. 15 del Registro
 ricorsi 1962.
     Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  del  Presidente  della
 Regione siciliana;
     udita  nell'udienza  pubblica  del  12 giugno 1963 la relazione del
 Giudice Giuseppe Chiarelli;
     uditi  il  sostituto  avvocato  generale   dello   Stato   Giuseppe
 Guglielmi,  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, e l'avv.
 Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.
                           Ritenuto in fatto:
     L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 novembre 1962,
 ha    approvato    una    legge    sull'"Ordinamento    del     Governo
 dell'Amministrazione centrale della Regione".
     All'art.  2  di  essa  sono elencate le attribuzioni del Presidente
 della Regione e  si  dice,  alla  lett.  q,  che  questi  "provvede  al
 mantenimento  dell'ordine pubblico nel territorio della Regione a norma
 dell'art.  31  dello  Statuto  e   svolge   ogni   altra   attribuzione
 conferitagli   dallo   Statuto   e   da   disposizioni   legislative  e
 regolamentari".
     Inoltre,  all'art.  7,  si  comprende  tra  gli uffici nei quali e'
 ordinata la Presidenza  della  Regione  un  "Ispettorato  regionale  di
 polizia",  con  compiti di "collaborazione all'attivita' del Presidente
 per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q
 dell'art. 2" e di "polizia amministrativa".
     Con atto 28 novembre 1962, depositato il 7 dicembre successivo,  il
 Commissario  dello  Stato  ha  impugnato  le dette norme per violazione
 dello Statuto della Regione.
     Si osserva nell'atto di impugnazione che la disciplina  dei  poteri
 di  polizia  non  rientra  tra  le  materie  attribuite alla competenza
 legislativa della Regione dagli artt. 14 e  17  dello  Statuto  per  la
 Regione  siciliana, e che i poteri di polizia, di cui all'art. 31 dello
 Statuto stesso, competono al  Presidente  della  Regione  quale  organo
 statale.    Pertanto,  l'Assemblea  regionale si sarebbe attribuita una
 competenza legislativa che non le appartiene, anche se  per  l'art.  2,
 lett.  q,  impugnato  non  si  ha  che  la trasposizione, con una lieve
 variante, di parte del testo dell'art. 31 dello Statuto.
     Ma la istituzione dell'Ispettorato  regionale  di  polizia  sarebbe
 censurabile  anche  nell'ipotesi  che  l'Assemblea  avesse  ritenuto di
 legiferare in  base  all'art.  14,  lett.  p,  dello  Statuto,  che  le
 attribuisce  la legislazione esclusiva in materia di "ordinamento degli
 uffici e degli  enti  regionali".  Lo  Statuto  speciale,  infatti,  ha
 tassativamente   disposto   che  i  poteri  di  polizia  attribuiti  al
 Presidente della Regione vanno esercitati solo per mezzo  dell'apparato
 di polizia statale.
     Comunque,  la  creazione di un ufficio regionale di polizia sarebbe
 in ogni caso  illegittima,  non  essendo  state  emanate  le  norme  di
 attuazione.
     Il  ricorso,  regolarmente  notificato,  e'  stato pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 320 del 15 dicembre 1962.
     Si sono costituiti  nel  presente  giudizio  il  Commissario  dello
 Stato,  rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, e
 la Regione, a mezzo dell'avv.  Giuseppe Guarino.
     Nelle deduzioni, depositate il 27 dicembre, la difesa della Regione
 ha sostenuto che il Presidente regionale contemplato dall'art. 31 dello
 Statuto   siciliano   non   e'    il    Presidente-persona,    ma    il
 Presidente-organo,  e'  cioe'  l'organo della Regione, risultante da un
 titolare esterno e da una  organizzazione  interna,  con  la  quale  si
 inserisce  nella  polizia  statale.    Pertanto,  l'art.  7 della legge
 regionale non sarebbe illegittimo, perche' non crea un organo destinato
 a svolgere attivita' esterna, ma  disciplina  esclusivamente  la  detta
 organizzazione  interna.    Ed  ugualmente  non lo sarebbe l'art. 2, il
 quale richiama, solo per ragioni di chiarezza e sistematicita',  l'art.
 31 dello Statuto.
     La  conferma dell'esattezza dell'esposta interpretazione si avrebbe
 nel fatto che l'Ispettorato regionale di polizia, quale ufficio interno
 della Regione, gia' esiste, senza che lo Stato ne abbia mai  contestato
 la  legittimita'.    Si  conclude,  quindi,  per  l'inammissibilita' o,
 subordinatamente, per l'infondatezza del ricorso.
     Agli argomenti addotti nelle deduzioni della  Regione  l'Avvocatura
 dello  Stato ha replicato, in una memoria depositata il 28 maggio 1963,
 che le disposizioni dello Statuto relative al Presidente della  Regione
 si riferiscono al Presidente come organo individuale, e non all'ufficio
 di  Presidenza,  e  che,  in  particolare,  l'art.  31  attribuisce  il
 mantenimento dell'ordine pubblico al Presidente regionale quale  organo
 (individuale)  decentrato  dello Stato, escludendo in modo assoluto che
 nell'esercizio dell'attivita' di polizia decentrata il Presidente possa
 avvalersi degli uffici regionali.  Il sesto comma dell'art.  7  sarebbe
 pertanto  illegittimo, in quanto prevede che l'Ispettorato regionale di
 polizia collabora col Presidente al mantenimento dell'ordine  pubblico,
 ed esorbita dalla competenza legislativa regionale.  E sarebbe altresi'
 illegittima  l'attribuzione  al  detto Ispettorato dell'esercizio della
 polizia  amministrativa,  senza  alcuna   specificazione,   in   quanto
 l'Ispettorato  non  e'  un corpo speciale, come richiesto dall'art. 31.
 Ugualmente incostituzionale sarebbe l'art. 2, anche se rinvia  all'art.
 31,  per  la  mancanza nella Regione di competenza, sia legislativa che
 amministrativa, in materia di polizia di sicurezza.
     La difesa della Regione, nella memoria depositata il 30 maggio,  ha
 ribadito  che Presidente e Governo regionale si inseriscono, in materia
 di polizia, nella organizzazione statale, in quanto e nel modo  in  cui
 sono  organi  della  Regione.    Scendendo,  poi, all'esame della legge
 impugnata,  la   memoria   osserva   che   questa,   poiche'   riguarda
 l'ordinamento   del   Governo  e  dell'Amministrazione  centrale  della
 Regione, non poteva non enumerare le funzioni del Presidente, le  quali
 trovano, tutte, il loro fondamento nello Statuto.  Ma, cio' facendo, la
 legge  non  ha  inteso minimamente modificare le norme statutarie, come
 risulta dal richiamo all'art. 31, contenuto nell'art.  2,  lett.  q,  e
 dall'art.  12  delle  norme  transitorie.    Cio'  premesso, la memoria
 sviluppa la tesi secondo la quale l'art. 47 riguarda la  organizzazione
 degli  uffici  interni  della Presidenza; organizzazione che non poteva
 non  essere  disciplinata  dalla  legge,  per   render   possibile   il
 funzionamento  di  questi  uffici  in relazione a ciascuna attribuzione
 conferita al Presidente.   La  legge  20  novembre  1963,  conclude  la
 memoria,  ha  limitato la discrezionalita' del Presidente, il quale non
 potra' scegliere liberamente gli uffici interni di cui avvalersi per  i
 compiti di polizia statale, ma dovra' ricorrere esclusivamente a quelli
 gia' addetti ai compiti di polizia regionale.
     Nella  discussione  orale  le  difese  delle parti hanno ribadito i
 rispettivi argomenti.
                         Considerato in diritto:
     Il ricorso del Commissario dello Stato investe  gli  artt.  2  e  7
 della   legge   sull'ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione
 centrale della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale il
 20 novembre 1962, in quanto l'art. 2, lett. q,  richiamandosi  all'art.
 31  dello  Statuto,  comprende  tra  le attribuzioni del Presidente ivi
 elencate il mantenimento dell'ordine pubblico, e l'art. 7 comprende tra
 gli uffici, mediante i quali il Presidente  della  Regione  esplica  le
 attribuzioni di sua competenza, un "Ispettorato regionale di polizia".
     Il ricorso e' fondato.
     E'  fuori  dubbio, e non forma oggetto di discussione tra le parti,
 che la funzione di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico  nel
 territorio  della  Regione  e'  attribuita  dall'art.  31 dello Statuto
 siciliano al Presidente della Regione nella qualita'  di  organo  dello
 Stato.    Ma puo' ritenersi ugualmente certo che il Presidente non puo'
 esercitare questa funzione mediante uffici ed organi della Regione.
     Se, infatti, e' vero che, come rileva la difesa della  Regione,  il
 Presidente  di questa e' investito di funzioni statali non come persona
 fisica, ma in quanto copre l'ufficio di Presidente  della  Regione  (si
 ha,  cioe'  una specie di unione reale e non personale), resta tuttavia
 distinta  la  figura  della  presidenza  della  Regione, come organo di
 questa ultima, da quella del Presidente  della  Regione,  come  ufficio
 pubblico  con  distinte  funzioni,  di  organo  regionale  e  di organo
 statale; o, in altre parole, come organo di due enti diversi,  ciascuno
 con proprio ordinamento e con propria organizzazione.
     Certo,  anche  la  Presidenza  della Regione puo' avere una propria
 organizzazione di uffici ausiliari; ma attraverso questa organizzazione
 non possono essere trasferite ad uffici e ad  agenti  dipendenti  dalla
 Regione  funzioni  che  sono  del  Presidente  come organo dello Stato.
 Diverso e' il caso dell'ente che agisce come organo di un altro ente, e
 che non puo' non servirsi della propria organizzazione  e  del  proprio
 apparato:  il  Presidente  della Regione non e' un ente che, come tale,
 non puo' agire se  non  attraverso  una  propria  organizzazione  e  un
 proprio  apparato,  ma  e',  come  si e' detto, un ufficio che, essendo
 investito di funzioni regionali e di funzioni statali, e' distintamente
 incardinato nell'ordinamento dell'ente Stato e dell'ente Regione, senza
 la possibilita'  che  nella  sua  figura  vengano  a  confondersi  o  a
 sovrapporsi le rispettive organizzazioni di questi due enti.
     Ne'  vale  il  dire  che,  nella  specie,  le  funzioni  attribuite
 all'Ispettorato regionale di polizia dall'art. 7 si  esauriscono  nella
 organizzazione  interna  della  Presidenza  della Regione.   A parte il
 fatto che non si vede come l'esercizio di funzioni di polizia, sia pure
 di collaborazione  con  l'attivita'  del  Presidente,  possa  esaurirsi
 nell'ambito interno dell'Amministrazione, e' lo Statuto ad impedire che
 il  Presidente possa svolgere la funzione di provvedere al mantenimento
 dell'ordine pubblico mediante organi regionali.   L'art.  31  di  esso,
 infatti,  dispone che "al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il
 Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale  nella
 Regione  dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal
 Governo regionale". Il Governo della  Regione,  dunque,  puo'  disporre
 dell'impiego e dell'utilizzazione della polizia statale, servendosi dei
 poteri   che   lo  Statuto  gli  attribuisce;  ma  e'  escluso  che  al
 mantenimento dell'ordine pubblico si possa provvedere a  mezzo  di  una
 polizia  diversa  dalla statale.  E' chiaro, pertanto, il contrasto tra
 la riportata norma dell'art. 31 e la formula adottata nell'art. 7 della
 legge de  qua:  "Ispettorato  regionale  di  polizia  -  Collaborazione
 all'attivita'  del  Presidente  per  quanto  concerne l'esercizio delle
 funzioni indicate nella lett. q dell'art. 2 - Polizia amministrativa".
     Altrettanto evidente e' la violazione delle norme statutarie  sulla
 competenza  legislativa  della  Regione.    Dall'art.  31 dello Statuto
 siciliano  discende  che  solo  una   legge   costituzionale   potrebbe
 stabilire,  in  sede  di  revisione,  che il Presidente regionale possa
 servirsi di organi non appartenenti alla polizia  statale;  e,  d'altra
 parte,  solo  una  legge  della Repubblica puo' stabilire l'ordinamento
 degli organi di polizia, di  cui  il  Presidente  e  il  Governo  della
 Regione  possono  disporre.    Con  le  impugnate  norme la Regione ha,
 pertanto, travalicato i limiti  della  competenza  legislativa  fissati
 dagli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, i quali, coerentemente con
 l'art. 31, non comprendono la materia dell'ordinamento della polizia.
     Anche   per   quanto   riguarda   la  polizia  amministrativa  deve
 dichiararsi illegittima la impugnata disposizione dell'art. 7, perche',
 in  attuazione  dell'ultimo  capoverso  dell'art.  31   dello   Statuto
 siciliano,  si  sarebbe  potuto  prevedere  la  organizzazione di corpi
 speciali, destinati alla tutela di particolari servizi od interessi, ma
 non  poteva  farsi  una generica attribuzione delle funzioni di polizia
 amministrativa all'Ispettorato regionale.
     Va ugualmente dichiarata l'illegittimita' dell'art. 2, lett. c, che
 si richiama all'art. 31 dello Statuto siciliano,  perche'  nel  sistema
 della  legge  l'art.  2, lett. q, e l'art. 7, parte impugnata, sono tra
 loro collegati, insieme esorbitando dalla competenza regionale.