ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2243 del
 Codice civile, promosso con ordinanza emessa  il  24  maggio  1967  dal
 pretore  di Napoli nel procedimento civile vertente tra Trudi Alfonsina
 e D'Alessandro Ada, iscritta al n. 147 del Registro  ordinanze  1967  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 221 del 2
 settembre 1967.
     Udita nella camera di consiglio del 9 dicembre  1968  la  relazione
 del Giudice Vincenzo Michele Trimarchi.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel  procedimento  civile promosso da Alfonsina Trudi nei confronti
 di Ada D'Alessandro, al fine di  ottenerne  la  condanna  al  pagamento
 della  somma di lire 27.351, quale saldo delle competenze che la stessa
 Trudi affermava esserle dovute in dipendenza  del  rapporto  di  lavoro
 domestico  svoltosi  tra  le  parti,  il  pretore  di  Napoli,  dovendo
 esaminare un capo di domanda concernente la richiesta di indennita' per
 ferie, nel presupposto che il rapporto di  lavoro  in  questione  aveva
 avuto  durata  inferiore  ad  un  anno,  sollevava di ufficio questione
 incidentale di legittimita' costituzionale dell'art.  2243  del  codice
 civile,   limitatamente   all'inciso  "dopo  un  anno  di  ininterrotto
 servizio" per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione.
     Assumeva il pretore che i dati di fatto relativi alla  controversia
 dovevano  considerarsi  pacifici: e precisamente la durata del rapporto
 di lavoro dal 3 maggio  1963  al  29  giugno  1963,  e  la  prestazione
 dell'opera  per non piu' di tre ore giornaliere; con la conseguenza che
 al rapporto stesso non potevano ritenersi applicabili le norme  di  cui
 alla  legge  2 aprile 1958, n. 339, concernente il lavoro domestico con
 prestazioni   giornaliere  di  almeno  quattro  ore,  bensi'  le  norme
 ordinarie di cui agli artt. 2240 e seguenti del Codice civile.
     Dopo avere svolto alcune considerazioni in  ordine  alla  validita'
 della  tesi  riferita,  il  pretore  di Napoli si proponeva il problema
 della legittimita' costituzionale dell'art. 2243 del Codice civile  che
 nel riconoscere il diritto alle ferie stabilisce che questo spetti dopo
 un anno di ininterrotto servizio.
     Secondo l'ordinanza di rimessione codesta norma, nella parte in cui
 limita  il  diritto  alle  ferie,  contrasterebbe  con I'art. 36, comma
 terzo, della Costituzione, a tenore del  quale  invece  il  diritto  in
 questione  spetta comunque, indipendentemente dalla durata del rapporto
 di lavoro, ovviamente in misura proporzionale  all'effettivo  svolgersi
 di esso.
     A sostegno della fondatezza della sollevata questione il pretore di
 Napoli  richiamava,  nella citata ordinanza, la sentenza n. 66 del 1963
 di questa Corte  con  la  quale  veniva  dichiarata  la  illegittimita'
 costituzionale dell'art.  2109, comma secondo, del Codice civile per la
 parte  in  cui  poneva il decorso di un anno di ininterrotto servizio a
 presupposto del diritto del lavoratore ad un periodo annuale  di  ferie
 retribuite.  A parere del pretore le stesse ragioni poste dalla Corte a
 fondamento  della  dichiarazione   di   illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  2109  del  Codice  civile, limitatamente all'inciso "dopo un
 anno di ininterrotto servizio", militerebbero a favore della tesi della
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2243   del   Codice   civile
 relativamente allo stesso inciso.
     Con  la  stessa  ordinanza,  il  pretore di Napoli prospettava come
 conseguenziale e a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 la pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 della citata
 legge n. 339 del 1958 per la parte in cui  subordina  il  diritto  alle
 ferie al decorso di un anno di ininterrotto servizio.
     L'ordinanza, ritualmente notificata al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  ed  alle  parti, veniva comunicata ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  221  del  2
 settembre 1967.
     Nessuna  delle  parti  private  si  costituiva  in  questa sede ne'
 interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                         Considerato in diritto:
     1. - A seguito dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n.
 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico, con prestazione di
 opera, continuativa e prevalente, di  almeno  quattro  ore  giornaliere
 presso  lo  stesso  datore di lavoro, le disposizioni di cui agli artt.
 2240-2246 del Codice civile sono applicabili ai lavoratori domestici la
 cui prestazione di opera, sempre presso lo stesso datore di lavoro,  ha
 una  durata  inferiore alle quattro ore giornaliere e nelle materie non
 espressamente disciplinate dalla detta  legge,  a  tutti  i  lavoratori
 domestici (art. 21 cit. legge n. 339 del 1958).
     Circa  il  diritto  ad un periodo di ferie annuali retribuite, sono
 operanti rispettivamente l'art. 10 della citata legge n.  339 del  1958
 e l'art. 2243 del Codice civile.
     Di  quest'ultima  disposizione,  relativamente  all'inciso "dopo un
 anno di ininterrotto servizio", e in  riferimento  all'art.  36,  comma
 terzo,  della  Costituzione,  e'  denunciata,  da  parte del pretore di
 Napoli, l'illegittimita' costituzionale.
     2. - La questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe si presenta
 negli  stessi termini di altra questione gia' esaminata da questa Corte
 a proposito dell'art. 2109, comma secondo, del Codice civile  e  decisa
 con  sentenza  n.   66 del 1963, con la dichiarazione di illegittimita'
 costituzionale della  relativa  disposizione  limitatamente  all'inciso
 "dopo  un  anno di ininterrotto servizio" e in riferimento all'art. 36,
 comma terzo, della Costituzione.
     Nonostante cio', quella decisione non ha potuto ne' puo' riguardare
 direttamente anche l'art. 2243 del Codice civile.
     A tal fine non ha importanza il fatto che le  due  questioni  siano
 state prospettate e si pongano negli stessi termini.  Come questa Corte
 ha,  con  varie  pronunce, affermato (n.  89 del 1962; n. 79 del 1961),
 infatti, anche quando venga dichiarata l'illegittimita', costituzionale
 di una disposizione di legge che enuncia un  dato  principio  in  linea
 generale, non si puo' non provvedere separatamente in ordine alle altre
 disposizioni  di  legge,  che,  pur  se  applicative di quel principio,
 abbiano nel sistema una propria individualita' e una propria  giuridica
 esistenza. E nella specie la Corte non ritiene di doversi discostare da
 codesto indirizzo.
     L'art.  2243  del Codice civile presenta, sul punto che qui rileva,
 una  disposizione  certamente  applicativa  del   principio   generale,
 contenuto  nell'art.  2109 dello stesso Codice, secondo cui - giusta il
 testo vigente prima della pronuncia di questa  Corte  -  il  lavoratore
 subordinato  ha  diritto,  dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un
 periodo annuale di  ferie  retribuite.  Ma  tale  disposizione  ha  una
 propria autonomia e specifica rilevanza perche' attiene ad un complesso
 di  norme  (intese a tutelare il lavoro domestico) che si rivolge ad un
 particolare tipo di lavoro subordinato.
     Stante cio', risultando fondata la censura  mossa  dal  pretore  di
 Napoli,  alla  dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
 2243 del Codice civile si deve pervenire autonomamente.
     L'art.  36,  comma  terzo,  della   Costituzione   attribuisce   al
 lavoratore il diritto ad un periodo di ferie annuali e quindi di riposo
 da  usufruire  in  ogni  anno di servizio, si vuole, cioe' dire, che le
 ferie siano godute entro l'anno, non dopo  un  anno  di  lavoro,  come,
 invece,  prescrive  il  Codice  civile (art. 2243). Esattamente percio'
 l'ordinanza di rimessione, ripetendo quanto affermato da  questa  Corte
 con  la  citata  sentenza  n.  66 del 1963, osserva che "il diritto del
 lavoratore alle ferie annuali soddisfa  allo  scopo  di  proteggere  le
 energie  psico-fisiche e che la ragione della sua affermazione sussiste
 pur quando non si sia completato un anno di lavoro,  potendosi  in  tal
 caso  ammettere  un  bisogno  minore, ma non escludere del tutto che la
 necessita' esista".
     Nei confronti del lavoro domestico con  prestazione  di  opera  per
 meno  di  quattro ore giornaliere, d'altra parte, non ricorrono ragioni
 particolari che giustifichino la norma cosi' come in atto e' formulata.
 Anche chi presta lavoro domestico con quelle  modalita'  ha  certamente
 diritto alle ferie annuali.
     Si deve quindi ritenere conclusivamente che e' fondata la questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2243 del Codice civile, in
 riferimento all'art. 36, comma terzo, della Costituzione,  nei  termini
 in cui e' stata proposta.
     3. - Nell'ordinanza di rimessione e' prospettata la conseguenza che
 per  i  motivi  sopra  richiamati e a sensi dell'art. 27, ultima parte,
 della legge n. 87 del 1953, venga dichiarata  anche  la  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 10 della legge n. 339 del 1958.
     Ma la Corte ritiene che, dichiarata l'illegittimita' costituzionale
 dell'art.  2243  del  Codice  civile, limitatamente all'inciso "dopo un
 anno di ininterrotto servizio",  la  stessa  non  debba  essere  estesa
 all'art.  10  della  citata  legge  n.  339 del 1958, nonostante che in
 quest'ultima norma sia ripetuto quell'inciso.
     Le norme di codesta legge tutelano compiutamente l'esigenza che  al
 lavoratore  domestico  sia assicurato il diritto ad un periodo di ferie
 retribuite dopo un anno di ininterrotto servizio (art. 10, comma primo)
 e qualora il rapporto di lavoro non abbia  durata  annuale,  gli  siano
 riconosciuti  "tanti  giorni di ferie quati ne risultano in proporzione
 al numero di mesi di anzianita' considerando le  frazioni  di  quindici
 giorni come mese intero" (art. 10, comma quarto). E per tanto, l'inciso
 "dopo un anno di ininterrotto servizio" che si contiene nel primo comma
 difetta  di  quello specifico ed univoco significato che avrebbe potuto
 evidenziarne  un  contrasto  con  l'art.   36,   comma   terzo,   della
 Costituzione.