ha pronunciato la seguente
                                ORDINANZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale
     a)  degli  artt.  84  lett. g, 87, 89, 109, 126, 127, 130, 136, 137
 secondo comma, 139, 173, 174, 176, 288 lett. c, del testo  unico  delle
 leggi  sulle  imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
 645;
     b) degli artt. 31, primo, secondo e terzo comma, e 45 del  R.D.  30
 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni);
     c)  degli  artt. 12, 14, 32 e 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269
 (legge del registro);
     d) dell'art. 2, ultimo comma, in relazione all'art. 1, primo comma,
 lett. a, della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 (condono di sanzioni  di
 natura non penale in materia tributaria);
     e)  degli  artt.  7, quarto comma, e 8, ultimo comma, della legge 5
 gennaio 1956, n. 1 (norme integrative della legge 11 gennaio  1951,  n.
 25, sulla perequazione tributaria);
     f)   dell'art.   4  del  R.D.L.  19  agosto  1943,  n.  737  (nuovi
 provvedimenti in materia di imposta di registro);
     g) dell'art. 11, ultimo comma, del  D.L.L.  8  marzo  1945,  n.  90
 (modifiche alle imposte sulle successioni e donazioni);
     h)  della  legge  29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per
 l'applicazione  delle  leggi   di   registro,   dell'imposta   generale
 sull'entrata  e  del  bollo ai contratti di locazione dei beni immobili
 urbani); promossi con le ordinanze emesse:
     1) l'11 gennaio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di
 Milano sul ricorso della societa' Distillerie italiane  (reg.  ord.  n.
 107/67 - Gazz. Uff. 8 luglio 1967, n. 170);
     2)  il  30  settembre  1967  dalla  Commissione  distrettuale delle
 imposte di Tricarico sul ricorso  di  Biscaglia  Mario  (reg.  ord.  n.
 255/67 - Gazz. Uff. 23 dicembre 1967, n. 321);
     3)  il 23 gennaio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte
 di Varese sul ricorso di Minici Ippolito (reg. Ord. n.  52/68  -  Gazz.
 Uff. 18 maggio 1968, n. 127);
     4)  il 1 marzo 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte di
 Lecce sul ricorso di Serafini Anna Maria (reg. ord. n. 111/68  -  Gazz.
 Uff. 10 agosto 1968, n. 203);
     5) il 31 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di
 Modena sul ricorso di Manzini Silvana (reg. Ord. n. 142/68 - Gazz. Uff.
 31 agosto 1968, n. 222);
     6)  l'11 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di
 Bari sul ricorso di Lamberti Cesare (reg. ord. n. 152/68 -  Gazz.  Uff.
 14 settembre 1968, n. 235);
     7)  il  15 luglio 1968 dalla Commissione distrettuale delle imposte
 di Vasto sui ricorsi della societa' Industria  paste  alimentari  (reg.
 ord. nn. 189 e 190/68 - Gazz. Uff. 12 ottobre 1968, n. 261);
     8) il 18 aprile 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di
 Bari  sul  ricorso  di Minervini Maddalena (reg. ord. n. 227/68 - Gazz.
 Uff. 30 novembre 1968, n. 305);
     9) l'11 maggio 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte  di
 Bari  sul  ricorso  di  Milella Antonia e Teresa (reg. ord. n. 244/68 -
 Gazz. Uff. 8 gennaio 1969, n. 6);
     10) il 9 marzo 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte  di
 Bari  sul ricorso di Alfonso Filomena (reg. ord. n. 282/68 - Gazz. Uff.
 12 febbraio 1969, n. 38);
     11) il 9 ottobre 1968 dalla Commissione provinciale  delle  imposte
 di  Milano  sul  ricorso  di  Poggi  Caterina ed il 16 marzo 1967 dalla
 Commissione provinciale delle imposte di Bari  sul  ricorso  di  Bonomo
 Vincenzo  (reg.  ord.  nn.  6 e 16/69 - Gazz. Uff. 26 febbraio 1969, n.
 52);
     12) il 5 novembre 1966 dalla Commissione distrettuale delle imposte
 di San Severo sul ricorso di Gervasio Franco ed Ennio, il 2 marzo e  il
 20  aprile 1967 dalla Commissione provinciale delle imposte di Bari sui
 ricorsi di Garzone Vito Michele e di Quaranta Stefano  ed  altri  (reg.
 ord. nn. 22, 29 e 30/69 - Gazz. Uff. 12 marzo 1969, n. 66);
     13) il 19 novembre 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte
 di  Milano  sul ricorso di Emanueli Corinna (reg. ord. n. 52/69 - Gazz.
 Uff.  26 marzo 1969, n. 78);
     14) il 9 novembre 1968 dalla Commissione provinciale delle  imposte
 di  Rieti  sul  ricorso di Iacuitto Alfredo (reg. ord. n. 85/69 - Gazz.
 Uff. 2 aprile 1969, n. 85);
     15) il 13 maggio 1968 dalla Commissione distrettuale delle  imposte
 di  Udine sui ricorsi di Calligaris Mario (reg. Ord. nn. 270 e 271/69 -
 Gazz.  Uff. 16 luglio 1969, n. 179);
     16) il 14 marzo 1968 dalla Commissione provinciale delle imposte di
 Gorizia sul ricorso dell'INAIL (reg. ord. n. 173/70  -  Gazz.  Uff.  10
 giugno 1970, n. 143).
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 ottobre 1970 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Bonifacio.
     Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe provengono tutte  da
 Commissioni  per  i  tributi  erariali,  e  quindi  i  giudizi con esse
 promossi possono essere riuniti;
     che le questioni sollevate hanno ad oggetto disposizioni:
     a)  del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
 D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, e precisamente:  l'art.  84,  lett.  g,
 denunciato in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione; l'art.
 87,  denunciato  in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; gli artt. 89 e
 127, denunciati in riferimento agli artt.  3 e 53  Cost.;  l'art.  109,
 denunciato in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; l'art. 109, lett. c,
 denunciato  in riferimento all'art. 53 Cost.; l'art. 136, denunciato in
 riferimento agli artt. 76  e  53  Cost.;  l'art.  137,  secondo  comma,
 denunciato  in  riferimento  agli  artt.    3  e  53 Cost.; l'art. 176,
 denunciato in riferimento agli artt. 76 e  77  Cost.  ed  inoltre  agli
 artt.  3  e  53, comma primo, Cost.; l'art. 288, lett. c, denunciato in
 riferimento all'art. 76  Cost.;  gli  artt.    126,130,139,173  e  174,
 denunciati in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost.;
     b)  del  R.D.  30  dicembre  1923, n. 3270 - Legge tributaria sulle
 successioni, e precisamente: l'art.  31, primo, secondo e terzo  comma,
 denunciato  in  riferimento  agli  artt.  3  e  53  Cost.;  l'art.  45,
 denunciato in riferimento all 'art. 3 Cost.;
     c) del R.D. 30 dicembre 1923, n.  3269  -  Legge  del  registro,  e
 precisamente:  gli artt. 12, 14,32 e 55, denunciati in riferimento agli
 artt. 3 e 53 Cost.;
     d) della legge 23 dicembre 1966, n. 1139 - Condono di  sanzioni  di
 natura  non  penale  in  materia  tributaria, e precisamente: l'art. 2,
 ultimo comma, in relazione all'art. 1, primo comma, lett. a, denunciato
 in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
     e) della legge 5 gennaio 1956, n. 1 - Norme integrative della legge
 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, e  precisamente:
 gli artt. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma, denunciati in riferimento
 agli artt. 3 e 53 Cost.;
     f)  del  R.D.L.  19  agosto  1943,  n. 737 - Nuovi provvedimenti in
 materia di imposta di registro, e precisamente: l'art. 4, denunciato in
 riferimento all'art. 3 Cost.;
     g) del D.L.L. 8 marzo 1945, n. 90 - Modifiche  alle  imposte  sulle
 successioni e sulle donazioni, e precisamente: l'art. 11, ultimo comma,
 denunciato in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost.;
     h)  della  legge 29 dicembre 1962, n. 1744 - Nuove disposizioni per
 l'applicazione  delle  leggi   di   registro,   dell'imposta   generale
 sull'entrata  e  del  bollo ai contratti di locazione dei beni immobili
 urbani, impugnata "laddove impone la  corresponsione  dell'imposta  per
 tutto  il  periodo  della  durata contrattuale nonostante la successiva
 risoluzione per qualsi voglia causa e la correlativa corresponsione  di
 nuova  imposta  per  altro  rapporto  contrattuale  di  locazione",  in
 riferimento all'art. 53 Cost.;  che  innanzi  a  questa  Corte  si  son
 costituiti la societa' anonima Industria paste alimentari (S.A.I.P.A.),
 rappresentata  e  difesa dagli avvocati Silvio Paolucci e Carmelo Pepe;
 la signora Serafini Anna Maria, rappresentata e difesa dal l'avv. Lucio
 Pansini e dall'avv. prof. Giuseppe Codacci Pisanelli;  l'avv.  Ippolito
 Minici, in proprio; e l'Amministrazione  delle finanze, rappresentata e
 difesa dall'Avvocatura dello Stato, ed e' altresi' intervenuto, anche a
 mezzo  dell'Avvocatura  dello  Stato,  il  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
     Considerato che con la sentenza 30  gennaio  1969,  n.  10,  questa
 Corte   ha   escluso   che   le  Commissioni  per  i  tributi  erariali
 costituiscano organi giurisdizionali;
     che,  di  conseguenza,  con la stessa sentenza n. 10 del 1969 e con
 altre successive (da ultimo sent. 20 marzo 1969, n. 50) le questioni di
 costituzionalita' di  leggi  sollevate  da  Commissioni  provinciali  e
 distrettuali per le imposte dirette ed indirette, sono state dichiarate
 inammissibili  "per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 1 della
 legge costituzionale n. 1 del 1948";
     Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  innanzi
 a questa Corte;