ORDINANZA
     nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  76,  primo
 comma,  del  d.P.R.  12  febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle
 frodi nella preparazione e nel commercio  dei  mosti,  vini  e  aceti),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  16 febbraio 1971 dal tribunale di
 Marsala nel procedimento penale a carico di Rizzo Giacomo, iscritta  al
 n.  188  del  registro  ordinanze  1971  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.
     Udito nella camera di consiglio del  28  ottobre  1971  il  Giudice
 relatore Ercole Rocchetti.
     Ritenuto  che,  con  l'ordinanza  indicata  in  epigrafe,  e' stata
 proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art.  76,  primo
 comma,  del  d.P.R.  12  febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle
 frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e  aceti),  in
 riferimento all'art. 76 della Costituzione;
     che  nel  giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si e'
 costituita e  non  e'  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
     Considerato  che  questa Corte, con la sentenza n. 3 del 12 gennaio
 1971,  ha  dichiarato  non  fondata  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R.  12 febbraio 1965,
 n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
     che  non  si  propongono ne' sussistono nuovi motivi che inducano a
 modificare la predetta decisione.
     Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
 questa Corte.