ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1971 dal tribunale di Marsala nel procedimento penale a carico di Rizzo Giacomo, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971. Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti. Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, e' stata proposta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), in riferimento all'art. 76 della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si e' costituita e non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 3 del 12 gennaio 1971, ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; che non si propongono ne' sussistono nuovi motivi che inducano a modificare la predetta decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.