ORDINANZA
     nei giudizi riuniti  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2
 della  legge  18  dicembre  1970,  n.   1138 (nuove norme in materia di
 enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal  pretore  di  Licata  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Consagra Cristoforo ed altri e Urso
 Pasquale, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1971  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971;
     2)  ordinanza  emessa  il 3 febbraio 1972 dal pretore di Bovino nel
 procedimento civile vertente tra Angino Michele ed altri  e  De  Paulis
 Clelia  ed  altri,  iscritta  al  n.  122 del registro ordinanze 1972 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n  122  del  10
 maggio 1972.
     Visto l'atto di costituzione di De Paulis Clelia ed altri;
     udito  nell'udienza  pubblica del 4 luglio 1972 il Giudice relatore
 Francesco Paolo Bonifacio;
     uditi gli avvocati Alessandro Rocco e Salvatore Orlando Cascio, per
 De Paulis Clelia ed altri.
     Ritenuto che entrambe le ordinanze indicate in epigrafe propongono,
 in riferimento all'art.   42,  terzo  comma,  della  Costituzione,  una
 questione  di  legittimita'  costituzionale  avente ad oggetto l'art. 2
 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138;
     che di conseguenza i relativi  giudizi  possono  essere  riuniti  e
 decisi con unico provvedimento.
     Considerato  che  la  disposizione  impugnata,  nel disciplinare le
 enfiteusi rustiche  costituite  successivamente  al  28  ottobre  1941,
 stabilisce  che ai fini dell'applicazione del primo e dell'ultimo comma
 dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n.   607, si ha  riguardo  alla
 qualifica   e   alla   classe  catastale  esistenti  al  momento  della
 costituzione del rapporto;
     che  appare  opportuno,  prima  di  esaminare   la   questione   di
 legittimita' costituzionale, acquisire dati ed elementi concernenti:
     a)  il  grado  di  diffusione,  dopo  il  28  ottobre  1941,  della
 costituzione di nuovi rapporti enfiteutici o  a  questi  assimilati  in
 base alla legge n. 607 del 1966;
     b)   le  cause  economico-sociali  del  fenomeno,  con  particolare
 riferimento all'incidenza del ricorso ai benefici previsti dall'art. 11
 del d.l.P.R. 24 febbraio 1948, n.  114,  in  relazione  alle  leggi  di
 riforma fondiaria;
     c)   la  determinazione  dei  canoni  in  comparazione  con  quelli
 riguardanti l'affitto di fondi di corrispondenti estensione e qualita';
    che tali dati ed  elementi  possono  essere  forniti  dal  Ministero
 dell'agricoltura  e delle foreste; che appare anche opportuno acquisire
 dati concernenti l'esercizio da parte dei concedenti della  facolta'  -
 prevista  dal  secondo  comma del denunziato art. 2 della legge n. 1138
 del 1970  -  di  richiedere  l'accertamento  della  qualifica  e  della
 classifica  catastale  corrispondenti  alla  reale situazione dei fondi
 alla data di costituzione dei rapporti;
     che tali dati possono essere forniti dal Ministero delle finanze.
     Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n.  87,  e  12  delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.