SENTENZA
     nei  giudizi  riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 480,
 terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con  le  seguenti
 ordinanze:
     1)  ordinanza  emessa il 15 aprile 1970 dalla Corte di cassazione -
 sezione terza civile - nel procedimento  civile  vertente  tra  Castoro
 Clelia  e  la  societa'  Telefunken  radio-TV,  iscritta  al  n. 29 del
 registro ordinanze 1971 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;
     2)  ordinanza  emessa  il 26 febbraio 1971 dal pretore di Lauro nel
 procedimento civile vertente tra Aprano Francesco e il Banco di Napoli,
 iscritta al n. 131 del  registro  ordinanze  1971  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;
     3)  ordinanza  emessa  il 19 giugno 1971 dal pretore di Tricase nel
 procedimento civile vertente  tra  Sgarlata  Gerardo  e  Tosto  Walter,
 iscritta  al  n.  281  del  registro  ordinanze 1971 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1971;
     4) ordinanza emessa il 29 ottobre 1971 dal pretore  di  Modena  nel
 procedimento   civile   vertente  tra  Veronese  Mario  e  la  societa'
 Fotoincisa Reprolit, iscritta al n. 452 del registro ordinanze  1971  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n. 23 del 26
 gennaio 1972.
     Udito nella camera di consiglio  del  17  aprile  1973  il  Giudice
 relatore Guido Astuti.
                           Ritenuto in fatto:
     1.  -  La  Corte di cassazione (sez. III civile) in un giudizio per
 regolamento di competenza promosso da Clelia Castoro in  una  causa  di
 opposizione   a  precetto  vertente  con  la  societa'  Telefunken,  ha
 sollevato, accogliendo l'eccezione proposta dalla ricorrente, questione
 di legittimita' costituzionale  dell'articolo  480,  comma  terzo,  del
 codice  di  procedura  civile,  in  relazione  all'art. 27 dello stesso
 codice, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.
     Si  afferma,  nell'ordinanza di rimessione, che la norma impugnata,
 nella parte in cui individua il giudice  competente  per  territorio  a
 conoscere  delle  opposizioni  preesecutive  a precetto con riferimento
 alla  dichiarazione  di  residenza  od  alla  elezione   di   domicilio
 effettuata  dal  creditore  nel  precetto  stesso,  finisce  con il far
 dipendere da una designazione del tutto  autonoma  di  quest'ultimo  il
 foro  competente,  e cio' in contrasto sia con il principio del giudice
 naturale che con il principio di eguaglianza.
     L'ordinanza  e'  stata   ritualmente   comunicata,   notificata   e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24 marzo 1971.
     Non   vi   e'  stata  costituzione  delle  parti  interessate,  ne'
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
     2. - Analoghe questioni, rispetto all'art. 480,  comma  terzo,  del
 codice  di  procedura  civile,  sono  state  sollevate  con  altre  tre
 ordinanze  emesse,  rispettivamente,   dal   pretore   di   Lauro   nel
 procedimento civile vertente tra Francesco Aprano e il Banco di Napoli,
 dal  pretore  di  Tricase  nel procedimento civile vertente tra Gerardo
 Sgarlata e Walter Tosto, e  dal  pretore  di  Modena  nel  procedimento
 civile vertente tra Mario Veronese e la societa' Fotoincisa Reprolit.
     Nelle  ordinanze dei pretori di Tricase e di Modena la questione e'
 stata proposta in riferimento agli artt. 3  e  25  della  Costituzione,
 mentre  nella  ordinanza  del  pretore  di  Lauro la questione e' stata
 sollevata con riferimento al solo art. 25 della Costituzione. Peraltro,
 i motivi addotti a sostegno di tutte e tre le ordinanze  di  rimessione
 ricalcano, in sostanza, quelli dell'ordinanza della Cassazione.
     Le  tre  ordinanze  sono state ritualmente comunicate, notificate e
 pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente n. 112 del 5 maggio
 1971, n. 240 del 22 settembre 1971 e n. 23 del 26 gennaio 1972.
     Non si e' costituita nessuna delle parti  interessate,  ne'  vi  e'
 stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Le  quattro  ordinanze  di  rimessione  sollevano  la stessa
 questione di legittimita' costituzionale, e pertanto i giudizi  possono
 essere riuniti e definiti con unica sentenza.
     2.  -  Con le ordinanze sopra ricordate viene proposta questione di
 costituzionalita' dell'art. 480, terzo comma, del codice  di  procedura
 civile,  in  relazione all'art. 27 stesso codice, e in riferimento agli
 artt. 3 e 25, primo  comma,  della  Costituzione.  Secondo  l'ordinanza
 della  Corte  di  cassazione,  -  cui le tre successive sostanzialmente
 aderiscono nelle motivazioni e nelle  conclusioni  -,  la  disposizione
 dell'art.  480,  terzo  comma,  dettata  in  rapporto  all'esigenza  di
 radicare  la  competenza  per  le  eventuali  opposizioni   nel   forum
 executionis,  consentirebbe  alla parte istante di eludere la finalita'
 voluta dal legislatore, rimettendo alla sua libera scelta "la  facolta'
 di  dislocare  ove  piu'  gli aggrada la propria sede di residenza o di
 domicilio", anche in luogo non avente "nessun collegamento  con  quello
 ove  sono  i  beni  da  espropriare,  e ove quindi si procedera' poi in
 concreto alla espropriazione". In tale  ipotesi,  rimarrebbe  frustrato
 "quel  necessario rapporto di equilibrio tra i contendenti, cui tendono
 le ordinarie norme sulla competenza, nella ripartizione dei disagi  che
 l'amministrazione  della  lite comporta, poiche' alla libera iniziativa
 del creditore precettante di prescegliere - attraverso la  elezione  di
 domicilio  -  il  giudice  della  causa  di  opposizione,  niun rimedio
 correttivo fa  riscontro  in  favore  del  debitore,  il  quale  rimane
 costretto  ad  adire  un  giudice  che soltanto l'altra parte ha potuto
 predeterminare,  con  autonoma designazione, svincolata da un qualsiasi
 criterio obbiettivo, precostituito dalla legge".  La  disciplina  della
 competenza  per  territorio,  ai  fini  delle  cause  di opposizione al
 precetto, prima dell'inizio della esecuzione, potrebbe, di conseguenza,
 risultare,  "in  concrete  applicazioni,   lesiva   dei   principi   di
 eguaglianza e del giudice naturale, rispettivamente posti dagli artt. 3
 e 25 della Costituzione".
     3.   -   La   proposta   questione  si  riferisce  unicamente  alla
 individuazione del giudice competente per territorio per le opposizioni
 proponibili  anteriormente  all'inizio  della  esecuzione,  e  soltanto
 rispetto alla esecuzione mediante espropriazione forzata su cose mobili
 o   immobili.   Non   sono   infatti  possibili  incertezze  sul  luogo
 dell'esecuzione, e quindi sul giudice competente,  quando  trattasi  di
 espropriazione forzata di crediti (per cui e' competente il giudice del
 luogo  dove risiede il terzo debitore: art. 26, secondo comma, c.p.c.),
 o di esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare (per  cui  e'
 competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto:
 art.  26,  terzo  comma, c.p.c.), e nemmeno rispetto alla esecuzione in
 forma specifica, almeno per beni immobili, dato  che  il  precetto  per
 consegna  di  beni  mobili  o rilascio di beni immobili deve contenere,
 oltre le indicazioni di cui all'art. 480, anche la descrizione sommaria
 dei beni stessi (art. 605, primo comma, c.p.c.).
     Per l'esecuzione  forzata  su  cose  mobili  o  immobili,  a  norma
 dell'art.  26, primo comma, c.p.c., e' competente "il giudice del luogo
 in cui le cose si trovano" (rispettivamente, il pretore o il tribunale:
 cfr. art. 16): e  gli  artt.  513,  543  e  555  indicano  i  requisiti
 oggettivi  per  il  pignoramento  mobiliare presso il debitore o presso
 terzi, e per il pignoramento immobiliare. In  correlazione  con  questa
 normativa, l'art. 27 c.p.c.  stabilisce che per le cause di opposizione
 alla   esecuzione   forzata   e'   competente  "il  giudice  del  luogo
 dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo  comma",  e
 per  le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente "il
 giudice  davanti  al  quale  si  svolge  l'esecuzione".  Tanto  per  la
 esecuzione  quanto  per  le  opposizioni  la competenza territoriale e'
 inderogabile (art. 28).
     4 - Cio' premesso, per  risolvere  la  proposta  questione  occorre
 ancora  considerare la norma denunciata nel contesto delle disposizioni
 che disciplinano la competenza per le  opposizioni  alla  esecuzione  e
 agli  atti  esecutivi, prima dell'inizio della esecuzione. L'art.  615,
 primo comma, c.p.c., dispone che quando si contesta  il  diritto  della
 parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e questa non e' ancora
 iniziata,  l'opposizione al precetto puo' essere proposta con citazione
 "davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio  a
 norma  dell'art.  27"; l'art. 617, primo comma, a sua volta dispone che
 le opposizioni relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e
 del precetto si propongono, prima che sia  iniziata  l'esecuzione,  con
 atto  di  citazione  "davanti  al giudice indicato nell'art. 480, terzo
 comma".
     5 - Dal complesso  di  queste  disposizioni,  che  si  integrano  e
 richiamano  a  vicenda, risulta con chiarezza che l'articolo 480, terzo
 comma, non contiene una norma  regolatrice  della  competenza:  le  sue
 disposizioni  debbono  essere interpretate ed applicate con riferimento
 alle norme generali e  inderogabili  sulla  competenza  per  territorio
 contenute  negli  articoli 26 (foro dell'esecuzione forzata) e 27 (foro
 delle   opposizioni   all'esecuzione).   Queste  norme  debbono  essere
 osservate dalla parte istante  per  la  dichiarazione  di  residenza  o
 elezione  di  domicilio  che  e'  tenuta  a  fare,  giusta  il disposto
 dell'art. 480, "nel comune in cui ha sede il giudice competente per  la
 esecuzione",  ossia  il  giudice  del  luogo  in cui si trovano le cose
 mobili o immobili sulle quali  essa  intende  procedere  ad  esecuzione
 forzata. Si tratta dunque di accertare se, nella concreta applicazione,
 la  disposizione  dell'art. 480, terzo comma, che fa obbligo alla parte
 istante di indicare nel precetto il luogo della prevista  e  minacciata
 esecuzione,  possa  comportare  il  denunciato contrasto con i principi
 sanciti dall'art. 3 dall'art.  25,  primo  comma,  della  Costituzione,
 consentendo una arbitraria determinazione del giudice competente per le
 eventuali  opposizioni  proponibili prima dell'inizio della esecuzione,
 mediante elezione di domicilio in un  comune  nel  quale  non  sussista
 alcuna possibilita' di esecuzione forzata nei confronti del debitore.
     E' incontestabile che la facolta' di individuare i beni, immobili o
 mobili,  sui  quali  intende procedere alla esecuzione, debba competere
 alla parte istante: salvi i  limiti  stabiliti  dalla  legge  circa  la
 impignorabilita'  assoluta o relativa di determinate cose, o al fine di
 rendere l'esecuzione meno onerosa per il debitore, la parte istante  ha
 il  diritto  di scegliere tra l'espropriazione immobiliare o mobiliare,
 ed anche di ricorrere contemporaneamente o successivamente  ai  diversi
 mezzi di espropriazione previsti dalla legge, procedendo a pignoramento
 con  l'osservanza  delle  disposizioni  degli  artt. 483 e segg., 513 e
 segg., 543, 555 c.p.c. e delle altre norme regolatrici dell'esecuzione.
 Il legislatore non ha  imposto  alla  parte  istante  di  indicare  nel
 precetto  le  cose  mobili  o immobili sulle quali intende procedere ad
 espropriazione  forzata  (mentre  tale  indicazione  ha  richiesto  nel
 precetto per consegna o rilascio: cfr. art.  605, primo comma, c.p.c.),
 e  il diverso regime ha evidente giustificazione nella differenza tra i
 due tipi di esecuzione, oltre che nella  esigenza  di  consentire  alla
 parte  istante  di  procedere  alla esecuzione nel luogo ove si trovino
 beni mobili o immobili rispetto ai quali ritenga piu' spedita e agevole
 la soddisfazione del suo  diritto,  e  di  avvalersi  alternativamente,
 cumulativamente  e  successivamente di diversi mezzi di espropriazione,
 anche su beni diversi e situati in luoghi  diversi  (o  trasferiti  dal
 debitore da uno ad altro luogo).
     6.  -  Pur nel doveroso rispetto di questa facolta' di scelta della
 parte istante, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere
 che il precetto contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di
 domicilio laddove ha  sede  il  giudice  competente  per  l'esecuzione;
 predeterminandosi   cosi'   nel  precetto  il  luogo  della  minacciata
 esecuzione, ancorche' tale indicazione non  sia  richiesta  a  pena  di
 nullita', ne' sia definitivamente vincolante.
     Oggetto  della norma e' appunto quello di consentire al debitore di
 individuare  il  giudice  territorialmente  competente  al  fine  della
 notificazione  al  creditore  della  opposizione  al  precetto che egli
 intenda proporre prima dell'effettivo  inizio  della  esecuzione:  essa
 consente   bensi'  alla  parte  istante  di  indicare  il  luogo  della
 esecuzione, qualora il debitore possegga una pluralita' di beni  mobili
 o  immobili,  siti in luoghi diversi, ma non rimette al suo arbitrio la
 determinazione del foro dell'esecuzione, perche' il giudice  competente
 non  puo'  essere se non quello di un luogo in cui sia consentito dalla
 legge  di  procedere  a  pignoramento,   e   trattasi   di   competenza
 territoriale  inderogabilmente stabilita dalla legge. Si deve ricordare
 a questo riguardo che il creditore non puo'  proporsi  di  procedere  a
 pignoramento  mobiliare  presso  il  debitore  se  non nella casa dello
 stesso o negli altri luoghi a  lui  appartenenti,  giusta  le  puntuali
 disposizioni  dell'art.  513  c.p.c.  che disciplinano la ricerca delle
 cose da pignorare, e che incertezze non sono possibili nemmeno  per  il
 pignoramento  immobiliare  (art.  555  c.p.c.),  o  per il pignoramento
 presso terzi di cose mobili del debitore (art. 543 c.p.c.).
     Occorre qui  precisare  il  significato  della  formula  usata  dal
 legislatore   nel   prescrivere  che  il  precetto  deve  contenere  la
 dichiarazione di  residenza  o  l'elezione  di  domicilio  della  parte
 istante  nel  comune  in  cui  ha  sede  il  giudice  competente per la
 esecuzione. La dichiarazione di residenza e'  ovviamente  prevista  con
 riguardo  alla  eventualita'  che  la  parte  istante  abbia la propria
 residenza in quel comune, nel quale, altrimenti, e' tenuta ad  eleggere
 domicilio:  su  questo punto ogni possibile dubbio e' escluso tanto dai
 lavori preparatori del nuovo codice di procedura civile,  quanto  dalle
 disposizioni  del codice precedente, da cui e' derivata la formulazione
 dell'art. 480, terzo comma (cfr.  artt. 563 e segg. c.p.c. del 1865).
     7. - Si obbietta nelle ordinanze di rinvio, - le quali riecheggiano
 rilievi critici svolti dalla  dottrina  -,  che  il  precetto  e'  atto
 neutro,  privo per la sua natura e funzione di elementi predeterminanti
 circa i beni da espropriare, e quindi circa la determinazione del luogo
 e del foro dell'esecuzione. Cio' e' vero: ma non ne  consegue  tuttavia
 che  la  parte istante, in base al disposto dell'art. 480, terzo comma,
 abbia "la facolta' di dislocare ove piu' gli aggrada la propria sede di
 residenza o di domicilio",  eludendo  cosi'  le  finalita'  volute  dal
 legislatore,   e  violando  le  norme  inderogabili  regolatrici  della
 competenza. Ritiene la Corte  che  la  norma  denunciata  debba  essere
 interpretata  nel  significato proprio delle parole e secondo la chiara
 intenzione del legislatore: il quale ha precisamente stabilito  che  la
 parte   istante  debba  eleggere  domicilio,  ove  gia'  non  vi  abbia
 residenza, laddove "ha sede il giudice competente per  la  esecuzione".
 Per  la  inosservanza di questa disposizione, lo stesso art. 480, terzo
 comma, nella seconda parte, commina puntuale sanzione,  disponendo  che
 "in  mancanza  le  opposizioni  al  precetto  si  propongono davanti al
 giudice del luogo in cui e' stato notificato, e le  notificazioni  alla
 parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso".
     Nella  ipotesi  prospettata  dalle  ordinanze  di  rinvio,  che  il
 creditore "dichiari una residenza o  elegga  un  domicilio  non  aventi
 nessun collegamento con il luogo ove sono i beni da espropriare, ed ove
 quindi si procedera' poi in concreto alla esecuzione", ritiene la Corte
 che  la  legge  assicuri  ai  debitore  precettato  un  sicuro  rimedio
 correttivo, qualora  intenda  proporre  opposizione  prima  dell'inizio
 dell'esecuzione.  Egli  avra',  infatti, la possibilita' di controllare
 immediatamente con sicurezza un'eventuale violazione  della  competenza
 per  territorio,  quale  stabilita inderogabilmente dall'art. 26, primo
 comma, c.p.c.; e quindi, in mancanza della dichiarazione di residenza o
 della elezione di domicilio presso  la  sede  del  giudice  competente,
 (ossia  del  giudice  di  un luogo in cui sia dalla legge consentito il
 pignoramento, a norma degli artt. 513, 543  e  555  c.p.c.),  avra'  la
 facolta' di proporre opposizione - a' sensi dell'art. 615, primo comma,
 come  dell'art.  617, primo comma - davanti al giudice del luogo in cui
 il precetto gli fu notificato, cioe' di regola davanti al  giudice  del
 luogo  in  cui  ha  la  residenza o il domicilio. Cio' in base non solo
 all'art.  480, terzo comma, ma anche all'espresso disposto dell'art. 27
 c.p.c., che per le cause di opposizione dichiara competente il  giudice
 del  luogo  dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo
 comma, ossia salva precisamente la disposizione contenuta nella seconda
 parte del terzo comma.  Questa  interpretazione  dell'art.  480,  terzo
 comma,  non  contrasta  con  il principio ripetutamente enunciato dalla
 giurisprudenza  ordinaria,  che  quando  l'esecuzione  non  e'   ancora
 iniziata,  non  potendosi  conoscere  con  certezza  il luogo in cui si
 trovano i beni  che  saranno  sottoposti  alla  esecuzione  stessa,  la
 dichiarazione  di  residenza o l'elezione di domicilio che il creditore
 e' tenuto a fare nel precetto serve a stabilire in  via  presuntiva  il
 luogo  della  minacciata  esecuzione,  ed  e'  determinante  al fine di
 radicare definitivamente la competenza del giudice che ivi  ha  sede  a
 pronunciarsi  sulle  eventuali  opposizioni  del precettato. E' infatti
 appena il caso di osservare che la competenza  per  territorio  per  le
 cause  di  opposizione all'esecuzione e' sempre inderogabile (cfr. art.
 28 c.p.c.), e che pertanto l'eventuale elezione di domicilio  in  luogo
 ove non sussista la possibilita' di procedere a pignoramento, mobiliare
 o  immobiliare,  non potrebbe mai ritenersi operante a, sensi dell'art.
 480, terzo comma, ne' comunque idonea ad attribuire al giudice di  quel
 luogo una competenza inderogabilmente stabilita dalla legge.
     8.  -  Indubbiamente  la  legge  potrebbe  eliminare  difficolta' o
 incertezze di interpretazione e di applicazione delle norme di  cui  ci
 si  occupa.  Ma  le eventuali esigenze di attenta revisione dell'intera
 materia, per un piu' preciso dettato delle singole norme e per un  loro
 migliore   coordinamento,  trascendono  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale che e' stata sottoposta  a  questa  Corte,  chiamata  ad
 accertare  se  la disposizione dell'art. 480, terzo comma, c.p.c. sia o
 non sia conforme alla Costituzione, per contrasto con gli artt. 3 e 25,
 primo comma.
     Il  prospettato  contrasto  non  sussiste:  in  base   alla   norma
 denunciata  la  parte  istante "deve" dichiarare la propria residenza o
 eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente  per
 la   esecuzione,   giudice   precostituito   dalla   legge   con  norma
 inderogabile. Anche nel caso in cui  l'esecuzione  possa  svolgersi,  a
 scelta della parte istante, sopra beni mobili o immobili siti in luoghi
 diversi, competente sara' sempre e soltanto il giudice del luogo in cui
 la  legge,  in  base a criteri obbiettivi, permette di pignorare i beni
 prescelti per l'esecuzione,  e  pertanto  la  norma  in  questione  non
 consente arbitraria sottrazione del precettato al giudice precostituito
 per legge, ne' comporta violazione alcuna del principio di eguaglianza.
     9.  -  La  Corte ritiene opportuno ricordare che il precetto non e'
 atto di esecuzione, ma una  mera  intimazione  di  adempiere  l'obbligo
 risultante  da  titolo esecutivo, con l'avvertimento che in mancanza si
 procedera' ad esecuzione forzata. Il precettato  che  intenda  proporre
 opposizione  prima  dell'inizio  della esecuzione, promuove dunque come
 attore il relativo giudizio, mediante atto di citazione, tanto a' sensi
 dell'art. 615, primo comma, quanto a' sensi dell'art 617, primo  comma.
 Mentre  in  un  normale  giudizio  di  cognizione la competenza sarebbe
 quella del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, ossia  del
 giudice  del  luogo  in  cui  il creditore opposto ha la residenza o il
 domicilio, ovvero la sede (artt. 18 e 19 c.p.c.), per  questi  speciali
 giudizi   di   cognizione,   che   sono   i   giudizi   di  opposizione
 all'esecuzione,  in  base  al  principio  sancito  dall'art.  27 c.p.c.
 competente  e'  il  giudice  del  luogo   dell'esecuzione,   salva   la
 disposizione  dell'art. 480, terzo comma. Le due disposizioni dell'art.
 480,  terzo  comma,  corrispondono,  dunque,   ai   principi   generali
 regolatori  della  competenza per territorio, in pieno parallelismo con
 quelle contenute negli artt. 638 e 660 c.p.c. rispetto alla domanda  di
 ingiunzione  e  alla  intimazione  di  licenza. La differenza dovuta al
 fatto che possa esservi  una  pluralita'  di  beni  mobili  o  immobili
 soggetti  a  pignoramento, siti in luoghi diversi, giustifica il regime
 stabilito dall'art. 480, terzo comma, per il  precetto,  con  l'obbligo
 fatto  alla  parte  istante di predeterminare il luogo della minacciata
 esecuzione.
     D'altra parte, la eventualita' che il creditore, dopo  aver  eletto
 domicilio dove abbia sede un giudice competente per l'esecuzione, possa
 successivamente  procedere ad atti esecutivi anche in altri luoghi, non
 ha rilevanza  rispetto  alla  dedotta  questione  di  costituzionalita'
 dell'art.  480, terzo comma, dato che la decisione su un'opposizione al
 precetto proposta prima dell'inizio della  esecuzione  avra'  efficacia
 generale  in ordine a tutte le esecuzioni cui siasi proceduto a seguito
 di quel determinato precetto.
     Anche sotto questi profili risulta confermata la infondatezza della
 questione sollevata dalle ordinanze elencate in epigrafe.