ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art.   2946
 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:
     1)  ordinanza  emessa il 12 dicembre 1972 dal tribunale di Oristano
 nel procedimento civile vertente tra Fais Rosa Angela e  Ibba  Michele,
 iscritta  al  n.  60  del  registro  ordinanze  1973 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;
     2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1973 dal tribunale di Trieste nel
 procedimento civile vertente tra Lo  Grasso  Primavera  e  la  societa'
 ITALSIDER,  iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;
     3) ordinanza emessa l'11 luglio 1974 dal  tribunale  di  Palmi  nel
 procedimento civile vertente tra la societa' Trezza e Giordano Arnaldo,
 iscritta  al  n.  373  del  registro  ordinanze 1974 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;
     4) ordinanza emessa il 3  maggio  1974  dalla  Corte  d'appello  di
 Milano  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Vagnarelli Serafino e
 l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta  al  n.  449
 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
     Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Lo  Grasso Primavera, della
 societa' ITALSIDER, della societa' Trezza e dell'INGIC;
     udito  nell'udienza  pubblica  del  19  febbraio  1975  il  Giudice
 relatore Edoardo Volterra;
     uditi  l'avv.  Luciano  Ventura,  per  Lo  Grasso Primavera, l'avv.
 Franco Guidotti, per la societa' ITALSIDER, l'avv.  Carlo Fornario, per
 la societa' Trezza, e l'avv. Carlo Jossa, per l'INGIC.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Rosa Angela Fais
 nei confronti di Michele Ibba, ed inteso ad ottenere  indennita'  varie
 relative  a rapporto di lavoro (straordinari, indennita' sostitutiva di
 ferie, gratifica  natalizia),  il  tribunale  di  Oristano,  avendo  il
 convenuto  eccepita  l'avvenuta  prescrizione  decennale,  ha sollevato
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2946  del  codice
 civile, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.
     Rileva,   sulla  non  manifesta  infondatezza,  che  gli  argomenti
 formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza n.  63  del  1966,
 per  addivenire  alla  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale
 delle norme sulla prescrizione breve  e  su  quella  presuntiva,  nella
 parte  in  cui  queste  decorrevano  in pendenza di rapporto di lavoro,
 devono essere estesi alla prescrizione  decennale.  Anche  l'art.  2946
 cod.  civ., infatti, sarebbe in contrasto con l'art.  36 Cost., poiche'
 il decorso della prescrizione  decennale,  perdurando  il  rapporto  di
 lavoro,  potrebbe  produrre  un  effetto  equivalente  a  quello  della
 rinuncia da parte del lavoratore,  il  quale,  spinto  dal  timore  del
 licenziamento  o di altre ritorsioni, potrebbe essere indotto a non far
 valere i propri diritti.
     2. - Il tribunale di Trieste, con ordinanza emessa  il  2  febbraio
 1973,  nel  procedimento  civile  vertente tra Primavera Lo Grasso e la
 societa' Italsider, ha  sollevato  analoga  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.   2946 cod. civ., in relazione all'art. 2935,
 stesso codice, per contrasto con gli artt. 24 e 36 della Costituzione.
     Il tribunale denuncia la violazione dei  principi  citati,  operata
 dalle  norme  sulla  prescrizione  ordinaria,  nella  parte  in  cui e'
 prevista la decorrenza dei termini in pendenza di rapporto  di  lavoro,
 in  relazione  al  diritto  alla  qualifica  ed  alla relativa maggiore
 retribuzione.
     3. - Anche il tribunale di Palmi, con ordinanza emessa l'11  luglio
 1974  nel  procedimento  tra  Arnaldo Giordano e la societa' Trezza, ha
 promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2946  cod.
 civ.,  in  relazione all'art.   2935, per contrasto con l'art. 36 della
 Costituzione.
     L'eccezione riguarda l'applicabilita' della prescrizione decennale,
 in pendenza di  rapporto  di  lavoro,  in  relazione  al  diritto  alla
 qualifica ed alla relativa maggiore retribuzione.
     4.  - Medesima questione e' stata proposta dalla Corte d'appello di
 Milano  (ordinanza  3  maggio  1974)  nel  procedimento  vertente   tra
 Vagnarelli  Serafino e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo
 (INGIC).
     Secondo il giudice a quo la rilevanza dell'eccezione (che e'  stata
 promossa in relazione all'art. 2946 cod. civ., rispetto agli artt. 2103
 dello  stesso  codice  e  13  della  legge  20 maggio 1970, n. 300, per
 contrasto con gli artt.  3, 24 e 36 della Costituzione),  non  potrebbe
 essere  esclusa  sotto  il  profilo  che  il  rapporto in contestazione
 intercorre  con  un  ente  di  diritto  pubblico  perche' tale rapporto
 sarebbe caratterizzato da  una  particolare  forza  di  resistenza  del
 lavoratore  al  quale  la  legge o l'ordinamento dell'ente accorderebbe
 stabilita' dell'impiego e piena tutela giurisdizionale.
     Al contrario l'art. 41 del c.c.n.l.  per  il  personale  dipendente
 dagli  appaltatori  delle  imposte  e dai Comuni stipulato nel 1940 e i
 successivi accordi collettivi prevedono  che  per  la  risoluzione  del
 contratto  devono  trovare  applicazione  le  norme  del  codice civile
 (recesso ad nutum  o  per  giusta  causa).  Sarebbe  evidente,  quindi,
 (particolarmente  con  specifico  riferimento al periodo in cui sarebbe
 decorso il termine prescrizionale) come nel caso in esame il lavoratore
 possa per timore di licenziamento, aver  rinunciato  ad  esercitare  il
 proprio diritto.
     5.  - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
     Si sono costituiti la soc. ITALSIDER, rappresentata e difesa  dagli
 avvocati  Franco  Guidotti  ed  Orazio  Bottini  Raimondo, Primavera Lo
 Grasso, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Nappi e  Luciano
 Ventura, la soc.  Trezza, rappresentata dall'avv. Salvatore Caldarulo e
 difesa  dall'avv.  Giunio  Bruto Leati, l'INGIC, rappresentata e difesa
 dall'avv. Carlo Jossa.
     Secondo l'ITALSIDER, a seguito delle sentenze nn.  143 del 1969, 86
 del 1971 e 174 del  1972,  apparirebbe  evidente  che  il  giudizio  di
 legittimita'  costituzionale  in  materia  di  prescrizione dei crediti
 retributivi ha subito dal 1966 al 1972  una  radicale  evoluzione,  nel
 senso  che,  ferma  restando  la  sospensione  per i rapporti di lavoro
 esclusi dalla tutela delle norme sui licenziamenti  individuali  (legge
 n.  604  del  1966  e  art.  18 dello Statuto dei lavoratori), e' stata
 ritenuta  la  normale  decorrenza  della  prescrizione  nel  corso  dei
 rapporti  soggetti alle predette norme; queste, infatti, realizzando la
 stabilita'   d'impiego   e   la   garanzia   di   concludenti    rimedi
 giurisdizionali, avrebbero liberato i lavoratori privati da quel timore
 del  licenziamento  che  poteva  indurre  a  non  far  valere i diritti
 nascenti dal contratto di lavoro. In  siffatto  quadro  concettuale  le
 "ragioni"  della  sentenza n.  63 del 1966, cui si richiama l'ordinanza
 del  tribunale  di  Trieste,  dovrebbero  considerarsi   superate   per
 novazione  del  diritto positivo, sia per i crediti retributivi che, in
 genere, per tutti i diritti del lavoratore.
     In secondo luogo, con sentenza 21  marzo  1969,  n.  39,  la  Corte
 avrebbe  escluso che l'art. 36 Cost., oltre ad assicurare il diritto ad
 una retribuzione proporzionata alla  quantita'  ed  alla  qualita'  del
 lavoro  prestato,  tuteli anche diritti attinenti ai rapporti di natura
 non   esclusivamente   patrimoniale,   benche'    da    essi    possano
 conseguenzialmente   derivare,   in  via  mediata,  effetti  di  natura
 patrimoniale. Tali diritti,  tra  i  quali  il  piu'  saliente  sarebbe
 appunto  quello  del  riconoscimento  di  una  qualifica maggiore, sono
 volti, in genere, ad attribuire al lavoratore,  con  l'acquisizione  di
 una  nuova  posizione nell'azienda, aumenti di retribuzione, e non gia'
 ad  assicurargli  soltanto  la  corresponsione  di   una   retribuzione
 proporzionata  al  lavoro  effettivamente  prestato  e  che  il  citato
 articolo della Costituzione si limiterebbe a garantirgli.
     Anche sotto questo profilo il richiamo  del  tribunale  di  Trieste
 alle  "ragioni"  della  sentenza  n.  63  del  1966  sarebbe  privo  di
 fondamento, in quanto estende ad istituti diversi dalla retribuzione un
 regime prescrizionale che la Corte a suo tempo  detto'  per  i  crediti
 strettamente retributivi.
     Di  converso,  la Lo Grasso contesta che la retribuzione chiesta in
 giudizio,  benche'  dipendente   dal   riconoscimento   della   diversa
 qualifica, sia soggetta ai termini di prescrizione di cui all'art. 2946
 cod.  civ.  e  non a quelli di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e
 2956, n.   1, cod.  civ.,  letti  in  relazione  al  dispositivo  della
 sentenza  n.  63 del 1966 di questa Corte.  Formula quindi in tal senso
 eccezione di inammissibilita' per manifesta irrilevanza della questione
 proposta.
     Nel merito  concorda  col  tribunale  di  Trieste  in  ordine  alla
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2946 cod. civ., ribadendo le
 argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio.
     6.  -  Nel  chiedere  dichiarazione  di   inammissibilita'   o   di
 infondatezza  della questione proposta, la soc. Trezza, osserva - sotto
 il primo profilo - che il diritto del prestatore di lavoro  si  sarebbe
 estinto  per  avvenuta  rinuncia,  come  risulterebbe  dagli  atti  del
 giudizio a quo.
     Sotto il secondo aspetto richiama  la  gia'  citata  giurisprudenza
 della Corte costituzionale per escludere che la sentenza n. 63 del 1966
 possa   estendersi   a   diritti   del  lavoratore  diversi  da  quelli
 strettamente concernenti la retribuzione.
     7. - L'INGIC a sua volta, mentre riconosce che, nonostante  il  suo
 carattere di ente pubblico, essa agisce in regime di libera concorrenza
 con  piena applicazione delle norme di diritto comune e di quelle della
 contrattazione collettiva, anche per quel che attiene  alla  stabilita'
 del  posto  di lavoro, conclude per l'infondatezza della questione, sul
 rilievo (a suo avviso confortato dalla giurisprudenza di questa  Corte)
 per cui l'art. 36 non sarebbe invocabile in relazione al riconoscimento
 di una qualifica diversa o superiore.
     8.  -  Le  parti  costituite  hanno  presentato  memorie ampiamente
 ribadendo le conclusioni gia' rassegnate.
                         Considerato in diritto:
     1. - I quattro giudizi di cui  alle  ordinanze  in  epigrafe  vanno
 riuniti  e  decisi con unica sentenza, stante che sollevano identiche o
 analoghe questioni di legittimita' costituzionale.
     2.  -  Le  questioni  sottoposte  all'esame  della  Corte   possono
 riassumersi nei seguenti punti:
     a)  se l'art. 2946 del codice civile nella parte in cui prevede che
 il termine di prescrizione decennale decorra in pendenza di rapporto di
 lavoro sia costituzionalmente illegittimo in  riferimento  all'art.  36
 della  Costituzione, in quanto applicabile al diritto del lavoratore di
 ottenere indennita' varie relative al rapporto di lavoro (straordinari,
 indennita' sostitutiva di ferie,  gratifica  natalizia)  (tribunale  di
 Oristano);
     b)  se  il medesimo art. 2946 in relazione all'art. 2935 del codice
 civile nella parte in  cui  prevede  che  il  termine  di  prescrizione
 decorra  in  pendenza  di  rapporto  di  lavoro  sia costituzionalmente
 illegittimo in riferimento agli artt.  3, 24 e 36 della Costituzione in
 quanto applicabile al diritto del lavoratore ad una qualifica superiore
 ed alla relativa  retribuzione  (tribunale  di  Trieste,  tribunale  di
 Palmi);
     c)  se  il  citato  art. 2946 in relazione all'art. 2103 del codice
 civile all'art. 13 della legge n. 300 del  1970,  nella  parte  in  cui
 prevede  che il termine di prescrizione decorra in pendenza di rapporto
 di lavoro sia costituzionalmente illegittimo in riferimento agli  artt.
 3,  24  e  36  della  Costituzione in quanto applicabile al diritto del
 lavoratore dipendente da ente  pubblico  economico,  ad  una  qualifica
 superiore    e    alla   retribuzione   relativamente   alle   mansioni
 effettivamente svolte (Corte di appello di Milano).
     3. - La prima questione sollevata  dal  tribunale  di  Oristano  e'
 chiaramente   inammissibile  per  difetto  di  rilevanza.  Oggetto  del
 giudizio de quo pendente avanti al predetto tribunale e' il diritto  di
 un  lavoratore dipendente da privato imprenditore ad indennita' facenti
 parte integrante della  retribuzione  lavorativa.  Il  diritto  a  tali
 indennita'  e'  assoggettato alle prescrizioni di cui agli artt.  2948,
 n. 5; 2955, n. 2; e 2956, n. 1, che la Corte con  sentenza  n.  63  del
 1966   ha   dichiarato   viziati   di   illegittimita'   costituzionale
 limitatamente alla parte in cui  consentono  che  la  prescrizione  del
 diritto  alla  retribuzione  lavorativa  decorra durante il rapporto di
 lavoro.
     Risulta pertanto che l'art. 2946  del  codice  civile,  di  cui  il
 giudice   a   quo  denunzia  l'illegittimita'  costituzionale,  non  e'
 applicabile  nella  specie,  non  potendo,  per  espressa  disposizione
 dell'articolo  stesso, concorrere la prescrizione ordinaria con "i casi
 in cui la legge dispone diversamente", e tali sono infatti quelli delle
 prescrizioni di cui ai sopra citati articoli.
     4.  -  Inammissibili  sono  anche  le  questioni  di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 2946 codice civile sollevate dai tribunali di
 Trieste e di Palmi.
     Conformemente anche alla giurisprudenza della Corte di  cassazione,
 il  diritto  ad  una  qualifica  maggiore  deve considerarsi autonomo e
 distinto  da  quello  della  retribuzione  per   attivita'   lavorative
 effettivamente  prestate  e rispetto al quale in forza della piu' volte
 citata sentenza n. 63 del 1966 il decorso  della  prescrizione  di  cui
 agli  artt.  2948,  n.  5;  2955,  n.  2,  e  2956,  n. 1, inizia dalla
 cessazione del rapporto lavorativo.
     Per quanto concerne l'applicazione della prescrizione ordinaria  di
 cui all'art. 2946 al diritto alla qualifica superiore, la Corte ha gia'
 rilevato con la sentenza n. 86 del 1971 che la prescrizione non decorre
 durante  il  rapporto  di  lavoro, solo quando si tratti di prestazioni
 lavorative che godono della speciale garanzia di cui all'art. 36  della
 Costituzione,  il quale non consente alcuna rinunzia del diritto ad una
 retribuzione  proporzionata  alla  qualita'  e  quantita'  del   lavoro
 effettivamente prestato.  Come affermato nella citata sentenza, poiche'
 l'eventuale accoglimento della questione di legittimita' costituzionale
 del   citato  art.  2946  potrebbe  portare  ad  una  dichiarazione  di
 illegittimita' costituzionale solo nella parte in cui esso si riferisce
 alle vere e proprie retribuzioni, la questione stessa per i  motivi  su
 esposti e' irrilevante.
     5.   -  Nel  sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 2946 in relazione all'art. 2103 del codice civile ed all'art.
 13 della legge 20 maggio 1970, n.  300, per l'applicazione del  termine
 di  prescrizione  ordinaria  ai  diritti  dei  dipendenti dell'Istituto
 nazionale per la gestione delle imposte di consumo (INGIC) a qualifiche
 superiori e alle retribuzioni lavorative, la Corte di appello di Milano
 si richiama all'art. 41  del  contratto  collettivo  nazionale  per  il
 personale  dipendente  dagli  appaltatori  delle  imposte  e dai Comuni
 stipulato  nel  1940  e  ai  successivi  accordi  collettivi,  i  quali
 prevedono   che   per  la  risoluzione  del  contratto  devono  trovare
 applicazione le norme del codice civile (recesso ad nutum o per  giusta
 causa).    Pertanto,  sostiene  il  giudice  a quo, per effetto di tali
 norme, i lavoratori di questo settore si troverebbero, riguardo al  non
 esercizio dei propri diritti, nella medesima condizione psicologica dei
 lavoratori non dipendenti da rapporti di pubblico impiego.
     La  Corte  non  ritiene  di accogliere questa tesi e di discostarsi
 dalle sue precedenti decisioni (sentenze n. 63 del  1966,  n.  143  del
 1969),  secondo  le  quali  la dichiarazione di parziale illegittimita'
 costituzionale degli artt. 2948, n. 4;  2955,  n.  2,  e  2956,  n.  1,
 riguarda i soli rapporti di lavoro privati e non si estende ai rapporti
 d'impiego  sia  dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri
 enti pubblici, anche di carattere economico.
     Infatti l'assimilazione del rapporto di lavoro  con  questi  ultimi
 enti  a  quello  di  diritto  privato  e'  possibile  solo  al  fine di
 identificare il giudice munito di potere giurisdizionale  per  dirimere
 le   relative   controversie,   ma  non  vale  a  mutare  il  carattere
 pubblicistico di tale rapporto e le  connesse  garanzie  di  stabilita'
 assicurate,   nella   regolamentazione   organica  o  nella  disciplina
 collettiva, dalla fine  del  rapporto  soltanto  per  cause  precise  e
 determinate.  Comunque,  l'interpretazione  delle  norme  contenute nei
 contratti collettivi  e  la  determinazione  della  portata  di  queste
 attengono alla competenza del giudice ordinario (v. sentenza n. 143 del
 1969).
     Di  conseguenza,  per quanto concerne il decorso della prescrizione
 del diritto ad una qualifica  superiore  nei  confronti  di  lavoratori
 dipendenti  da enti pubblici economici, valgono le considerazioni sopra
 svolte. Per quanto concerne nei confronti dei  medesimi  lavoratori  il
 decorso  della  prescrizione  del  diritto  a  retribuzioni  lavorative
 saranno applicabili o specifiche norme regolatrici o gli artt. 2948, n.
 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, senza le limitazioni di cui alla  sentenza
 n. 63 del 1966.
     Risulta  in  ogni  modo che anche rispetto alla questione sollevata
 dalla Corte di appello di Milano non e' applicabile nella specie l'art.
 2946 del codice civile.