ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art.  8 del
 r.d. 6 febbraio 1942, n. 50 (Norme intese a semplificare e rendere piu'
 rapide le istruttorie dei ricorsi in materia di pensioni di guerra),  e
 dell'art.  20  della legge 28 luglio 1971, n. 585 (Nuove provvidenze in
 materia di pensioni di guerra), promossi con  ordinanze  emesse  il  15
 gennaio  e  il  12  febbraio  1973  dalla  Corte dei conti - sezione IV
 pensioni militari - sui ricorsi di Ilacqua Antonino  e  di  Zangirolami
 Domenico,  rispettivamente  iscritte  ai  nn.  384  e  375 del registro
 ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
 n.  294 del 14 novembre 1973.
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  marzo  1975 il Giudice
 relatore Angelo De Marco.
                           Ritenuto in fatto:
     Con ordinanza 15 gennaio 1973, emessa  nel  corso  di  un  giudizio
 relativo  a  pensione  ordinaria,  la  IV sezione giurisdizionale della
 Corte dei conti (pensioni militari), accogliendo  analoga  istanza  del
 ricorrente,  dichiarava  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale,  in  riferimento  all'art.  3
 della  Costituzione,  dell'art.  8  del  r.d.  6  febbraio 1942, n. 50,
 recante  norme  intese  a  semplificare  e  rendere  piu'   rapide   le
 istruttorie  dei  ricorsi in materia di pensioni di guerra, nella parte
 in  cui  limita  ai  giudizi  relativi  a  tali  pensioni  l'onere  del
 procuratore generale di presentare domanda di fissazione di udienza per
 i ricorsi dei residenti all'estero.
     La  Corte  dei  conti, infatti, ha ritenuto che non vi fosse alcuna
 razionale  giustificazione  di  siffatta  disparita'   di   trattamento
 rispetto  ai  giudizi relativi alle pensioni ordinarie, con conseguente
 violazione del principio di eguaglianza.
     Con ordinanza in data 12 febbraio 1973,  emessa  nel  corso  di  un
 giudizio  relativo  a pensione ordinaria, la IV sezione giurisdizionale
 della Corte dei conti (pensioni militari), di fronte alla richiesta del
 pubblico ministero di declaratoria di abbandono del  gravame,  per  non
 avere  il  ricorrente  presentato  nel  termine  di  legge  domanda  di
 fissazione   dell'udienza  o  compiuti  altri  atti  di  procedura,  ha
 sollevata  d'ufficio  questione  di  legittimita'  costituzionale,   in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 20 della legge 28
 luglio 1971, numero  585,  recante  nuove  provvidenze  in  materia  di
 pensioni  di  guerra,  nella  parte in cui limita ai giudizi relativi a
 tali  pensioni  l'obbligo  del  procuratore  generale  di  chiedere  la
 fissazione dell'udienza.
     Secondo  la  Corte  dei  conti,  infatti, non vi e' alcun razionale
 motivo per escludere  analoga  disposizione  ai  giudizi  per  pensioni
 ordinarie,   dal   che   conseguirebbe   violazione  del  principio  di
 eguaglianza.
     Non essendovi stata costituzione di parti, ai  sensi  dell'articolo
 25,  secondo  comma,  della  legge  11  marzo  1953, n. 87, vengono ora
 all'esame di questa Corte riunita in camera di consiglio.
                         Considerato in diritto:
     1. - I due  giudizi,  come  sopra  promossi,  vanno  riuniti,  data
 l'analogia delle questioni che ne formano oggetto.
     Sono,  infatti, impugnati, entrambi in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, l'art. 8 del r.d. 6  febbraio  1942,  n.  50,  in  quanto
 dispone, limitatamente ai giudizi relativi alle pensioni di guerra, che
 il Procuratore generale della Corte dei conti abbia l'onere di chiedere
 la   fissazione   di  udienza  per  i  ricorsi  proposti  da  residenti
 all'estero, e l'art. 20 della legge 28 luglio  1971,  n.  585,  con  il
 quale,  sempre  limitatamente  ai  giudizi  relativi  alle  pensioni di
 guerra, il detto  onere  del  Procuratore  generale,  viene  esteso  ai
 ricorsi  proposti anche da non residenti all'estero, senza che sussista
 alcun razionale motivo  che  giustifichi,  per  i  giudizi  relativi  a
 pensioni   ordinarie,  il  permanere  dell'obbligo  del  ricorrente  di
 proporre domanda di fissazione dell'udienza entro un anno dal  deposito
 sotto pena di dichiarazione di abbandono del ricorso stesso.
     2. - Entrambe le questioni sono fondate.
     A   differenza  di  quanto  e'  disposto  per  altre  giurisdizioni
 superiori per le quali  e'  obbligatorio  il  patrocinio  da  parte  di
 avvocati  all'uopo abilitati, davanti alla Corte dei Conti, nei giudizi
 di prima istanza relativi a pensioni sia ordinarie sia di guerra, tanto
 per la proposizione dei gravami, quanto per l'assistenza nell'ulteriore
 corso  del  giudizio,  l'interessato  puo'  agire  personalmente  senza
 ausilio  di  assistenza  tecnica (r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 1;
 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 79).
     Una siffatta disciplina postulerebbe, peraltro, l'impulso ufficiale
 nello svolgimento del processo, dato che le relative norme  processuali
 richiedono  per  la loro osservanza cognizioni tecniche che non possono
 normalmente presumersi nei diretti interessati. Di  qui  l'esigenza  di
 una  modificazione del sistema, che indubbiamente per quanto attiene ai
 giudizi relativi alle pensioni di guerra e' stata attuata con le  norme
 impugnate.
     Se  questa  e' la ratio di tali norme, e' di tutta evidenza che non
 si spiega come quelle disposizioni non  siano  state  estese  anche  ai
 giudizi per le pensioni ordinarie, per i quali sussistono quelle stesse
 esigenze  sopra  rilevate, come del resto e' stato anche implicitamente
 affermato con la recente sentenza n. 85.
     Ne consegue che deve  riconoscersi  la  irrazionale  disparita'  di
 trattamento  che  implica  la  violazione  del principio di eguaglianza
 denunziata con le ordinanze di rinvio.