ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei giudizi riuniti di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
 quarto comma, del d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29
 gennaio  1975,  n.  5 (istituzione del Ministero per i beni culturali e
 per l'ambiente), promossi  con  ricorsi  dei  Presidenti  delle  Giunte
 provinciali  di  Trento  e  di  Bolzano,  notificati  il 15 marzo 1975,
 depositati in cancelleria il 25 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del
 registro ricorsi 1975.
     Visti gli atti di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     udito  nell'udienza pubblica del 21 aprile 1976 il Giudice relatore
 Edoardo Volterra;
     uditi l'avv. Umberto Coronas, per  le  Provincie  di  Trento  e  di
 Bolzano,  ed  il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa,
 per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Con atto notificato il 15  marzo  1975,  il  Presidente  della
 Provincia autonoma di Trento ricorre contro il Presidente del Consiglio
 dei  ministri  per  la  declaratoria  di  illegittimita' costituzionale
 dell'art. 2, quarto comma, del decreto legge 14 dicembre 1974, n.  657,
 convertito  nella  legge  29  gennaio  1975, n. 5, per violazione degli
 artt. 8, nn. 3 e 6, e 16  dello  Statuto  della  Regione  Trentino-Alto
 Adige.
     Rileva  che con le norme in parola era stato istituito il Ministero
 per i beni culturali e l'ambiente,  cui  e'  demandato  il  compito  di
 provvedere  "alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale
 del Paese" nonche' quello di   promuovere  la  diffusione  dell'arte  e
 della   cultura,  coordinando  e  dirigendo  iniziative  all'interno  e
 all'estero.
     Dopo aver ancora  ricordato  che  al  nuovo  Ministero  sono  state
 devolute tra le altre le attribuzioni gia' spettanti al Ministero della
 pubblica  istruzione  per  quanto riguarda le antichita'  e belle arti,
 per le accademie e le biblioteche e la diffusione della    cultura,  la
 Provincia  lamenta che il quarto comma del predetto art. 2 ha, inoltre,
 attribuito al nuovo Ministero il compito di promuovere, "ferme restando
 le competenze regionali..., sentite le regioni e le provincie  autonome
 di  Trento    e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del
 patrimonio storico ed artistico della Nazione nonche' per la protezione
 dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e  naturali,  fatte
 salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e
 d'intesa, per le attivita' produttive, con i Ministri competenti".
     Ed  infatti,  secondo l'art. 8 dello Statuto, la Provincia autonoma
 di Trento dispone di competenza legislativa  esclusiva  in  materia  di
 tutela  e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale e
 di tutela del paesaggio, attribuzioni che ai sensi del successivo  art.
 16  vengono  altresi' riservate esclusivamente alla provincia nel campo
 amministrativo.  Inoltre  col  d.P.R.  1  novembre  1973,  n.  690,  in
 attuazione della disciplina statutaria, e' stato disposto espressamente
 che  "le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in
 materia di tutela e conservazione del patrimonio storico,  artistico  e
 popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle provincie
 di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi e nei limiti di cui allo art. 16 del
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670".
     Ora,  l'art.  2  impugnato  avrebbe  violato  la   piena   potesta'
 legislativa  e  amministrativa  della  Provincia  nelle  materie di cui
 trattasi,  perche'  tale  competenza  ha  carattere  esclusivo  e   non
 tollererebbe  alcuna  interferenza  da  parte degli organi dello Stato,
 nemmeno sotto la forma della promozione.  Inoltre  lo  stesso  art.  2,
 facendo  salve solo le competenze delle Regioni, genera il dubbio della
 pretermissione delle competenze provinciali, derivante  peraltro  forse
 soltanto  dalla  cattiva  formulazione  della norma. In caso si dovesse
 ritenere diversamente, ancora piu' grave sarebbe  la  violazione  delle
 norme statutarie da parte delle disposizioni denunciate.
     2. - Identico ricorso e' stato promosso dalla Provincia autonoma di
 Bolzano con atto notificato il 15 marzo 1975.
     In  entrambi i giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, per chiedere la reiezione dei ricorsi delle Provincie.
     L'Avvocatura  osserva in primo luogo che si potrebbe dubitare della
 coincidenza tra le materie attribuite al Ministero di nuova istituzione
 e  quella  di  competenza   esclusiva   delle   Provincie   ricorrenti,
 trattandosi  in  un  caso  di  protezione dell'ambiente e nell'altro di
 tutela del paesaggio, fermo  restando  in  ogni  caso  che  per  quanto
 riguarda  la  protezione  del  patrimonio  storico  ed  artistico della
 Nazione l'art. 109, primo comma, dello Statuto conserva alla Competenza
 dello Stato "i beni di interesse nazionale" di cui all'art.  3,  n.  3,
 dello Statuto stesso.
     Ma  in  ogni caso pare assorbente la circostanza che il legislatore
 nazionale non ha inteso in alcun modo scalfire  le  attribuzioni  delle
 provincie, tenendo ferme le competenze sia regionali che provinciali.
     Su  quest'ultimo  punto  nessun dubbio avrebbe ragione di esistere,
 perche', a parte la formulazione letterale dell'art. 2, l'art. 22 della
 legge 1 marzo  1975,  n.  44,  cui  il  primo  si  riallaccia,  dispone
 testualmente: "Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno
 competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio
 storico,  artistico  e  popolare  e di tutela del paesaggio, nonche' le
 attribuzioni delle provincie autonome di Trento e Bolzano".
     Anche, quindi, a dubitare della perfetta  aderenza  all'Ordinamento
 delle  rivendicazioni  della  Provincia  ricorrente  nelle  materie  in
 questione - in quanto il d.P.R. n. 690 del 1973, citato nel ricorso  fa
 espressamente salve le competenze dello Stato per i beni del patrimonio
 storico-artistico   di   interesse   nazionale   e   che  una  funzione
 promozionale  dello  Stato,  anche  nei  confronti  di  una  competenza
 autonoma  di  grado  "primario",  non potrebbe aprioristicamente essere
 esclusa - apparirebbe ben chiaro come  le  doglianze  mosse  contro  la
 norma  impugnata  non  hanno  ragione  di  essere  una  volta  che  gli
 interventi  statali  previsti  da  tale  norma,  integrata   o   meglio
 interpretata  dall'art.  22  citato  piu'  sopra,  avverranno  nel piu'
 assoluto e rigido rispetto sia delle competenze  regionali,  sia  delle
 competenze provinciali.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  I  due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un 'unica
 sentenza, stante che propongono, con formulazione  letterale  identica,
 identiche questioni di legittimita'  costituzionale.
     2.   -  Entrambi  i  ricorsi  prospettano,  in  forma  parzialmente
 ipotetica, il dubbio che l'art. 2, quarto comma del d.l.   14  dicembre
 1974,  n.  657, convertito nelle legge 29 gennaio 1975, n. 5, violi gli
 artt. 8, nn. 3 e 6, e 16  dello  Statuto  della  Regione  Trentino-Alto
 Adige,  in  quanto  attribuisce  al  Ministero  per  i beni culturali e
 l'ambiente la facolta' di  promuovere  "ferme  restando  le  competenze
 regionali"  e  " sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
 Bolzano, le iniziative necessarie  per  la  protezione  del  patrimonio
 storico   ed   artistico  della  Nazione,  nonche'  per  la  protezione
 dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali".   Tale
 disposizione  lederebbe  la piena potesta' legislativa e amministrativa
 della provincia nelle materie predette, dato che in ordine a queste  la
 competenza  delle  due  provincie  avrebbe  carattere  esclusivo  e non
 toccherebbe alcuna interferenza degli organi dello Stato, nemmeno sotto
 la  forma  della  promozione.   Aggiungono ancora che lo stesso art. 2,
 facendo  espressamente  salve  le  competenze  delle   Regioni,   abbia
 volutamente pretermesso quelle delle provincie con ulteriore violazione
 delle norme statutarie.
     3.  -  Il  dubbio  cosi'  prospettato  non  ha  alcuna  ragione  di
 sussistere e pertanto entrambi i ricorsi si appalesano non fondati.
     Va  anzitutto  osservato  che  con  la  legge  n.  5  del  1975  il
 legislatore  non  ha  inteso assegnare al nuovo Ministero nella materia
 contestata  con  riguardo   alle   zone   archeologiche   e   naturali,
 attribuzioni   invasive   o  anche  solo  limitative  delle  competenze
 costituzionalmente garantite delle ricorrenti provincie.  Cio'  risulta
 dalla  salvezza  espressamente  dichiarata  nella norma impugnata delle
 competenze regionali nelle quali necessariamente si  comprendono  anche
 quelle provinciali, tanto e' vero che la legge fa espressamente obbligo
 al  Ministero,  per  promuovere iniziative necessarie per la protezione
 del patrimonio storico ed artistico della Nazione e per  la  protezione
 dell'ambiente  con  riguardo  alle  zone  archeologiche  e naturali, di
 sentire previamente non solo le regioni, ma anche le provincie autonome
 di Trento e Bolzano.  Cio'  e'  inoltre  inequivocabilmente  confermato
 dalla  precisa  dizione  della  disposizione finale al titolo III della
 legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio
 archeologico, artistico e storico nazionale), pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1975, cioe'  anteriormente  alla  notifica
 dei  due  ricorsi  in epigrafe. Tale disposizione recita infatti: "Sono
 fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria
 in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico,  artistico
 e  popolare  e  di  tutela del paesaggio, nonche' le attribuzioni delle
 provincie autonome di Trento e Bolzano".   La stessa  sua  collocazione
 nel  testo  della legge in apposito titolo (III) sotto la denominazione
 "disposizione  finale"  senza  numerazione  progressiva  rispetto  agli
 articoli  che  compongono  la  legge  medesima  sottolinea il carattere
 generale della disposizione e  la  volonta'  del  legislatore  che  sia
 applicabile   a  tutte  le  norme  concernenti  l'attivita'  del  nuovo
 Ministero nel campo specificatamente indicato, nel senso che non invada
 quello riservato alle regioni e alle due provincie autonome.
     Risulta pertanto evidente  che  la  norma  impugnata  espressamente
 condiziona  le previste attivita' statuali al rispetto delle competenze
 regionali e di quelle delle provincie di Trento e Bolzano.
     E'  del  resto  sempre  salva,  in   caso   di   violazione   della
 disposizione, la facolta' delle due provincie di sollevare conflitti di
 attribuzione innanzi alla Corte.