ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale  dell'art.  169,
 terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con tre ordinanze
 emesse  il  12  febbraio 1975 dal pretore di Terracina nei procedimenti
 penali a carico di Cicchetti Luzio ed  altri  e  di  Tabellini  Adelmo,
 iscritte ai nn. 104, 105 e 106 del registro ordinanze 1975 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 14 maggio 1975.
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  maggio 1976 il Giudice
 relatore Luigi Oggioni.
                           Ritenuto in fatto:
     Il pretore di Terracina, con tre ordinanze emesse  il  12  febbraio
 1975  in un procedimento penale a carico di Cicchetti Luzio ed altri ed
 in due procedimenti penali a carico di Tabellini Adelmo,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 169, terzo comma,
 del codice di procedura penale, nella parte in cui  non  prevede  quale
 parte integrante della prima notificazione all'imputato non detenuto la
 comunicazione  per  lettera  raccomandata  che l'ufficiale giudiziario,
 dopo aver consegnato l'atto al portiere, o a chi ne fa  le  veci,  deve
 dare in proposito all'interessato.
     Il  pretore, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, afferma
 il principio  secondo  cui,  nel  caso  di  notifica  per  deposito  ed
 affissione disciplinata dall'ultimo comma dello stesso art. 169 c.p.p.,
 la  comunicazione che, anche in quel caso, l'ufficiale giudiziario deve
 dare  per lettera raccomandata all'interessato sarebbe parte integrante
 della notificazione, e  ne  desume  una  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento,  con lesione dei diritti della difesa, per quanto riguarda
 la disposizione impugnata, in forza della quale la comunicazione  resta
 invece  una  operazione  successiva  alla  notifica che si intende come
 avvenuta con la consegna dell'atto al portiere. Invero, la  presunzione
 che   questi,   in  ossequio  ai  suoi  obblighi  funzionali,  consegni
 effettivamente  e  tempestivamente  l'interessato   l'atto   notificato
 dall'ufficiale  giudiziario  sarebbe  contraddetta  dalla  pratica, che
 offrirebbe numerosi esempi di mancata osservanza di tali doveri.
     Per le esposte condizioni il pretore ha ritenuto la norma impugnata
 in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
     Nessuno si e' costituito nel presente giudizio e la causa e'  stata
 assegnata in camera di consiglio per la decisione.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Le  tre  ordinanze  del  pretore  di  Terracina, indicate in
 narrativa, hanno per oggetto identica questione: sicche' e' da disporre
 la riunione dei rispettivi giudizi ai fini di contestuale decisione.
     2. - La questione sollevata dal pretore concerne l'art. 169,  terzo
 comma,  del  codice  di  procedura  penale,  che,  nel  caso  di  prima
 notificazione all'imputato non detenuto, eseguita con  atto  consegnato
 nelle  mani  del  portiere  o di chi ne fa le veci, prescrive bensi' il
 successivo invio di lettera raccomandata all'interessato, ma non  quale
 parte  integrante  della  notificazione, da considerarsi gia' espletata
 mediante  la  consegna  al  portiere.    Secondo  le  ordinanze,   cio'
 contrasterebbe  con  gli  artt. 3 e 24 Cost. perche' irrazionalmente il
 caso  sarebbe  regolato  diversamente   dal   caso   analogo   previsto
 dall'ultimo comma dello stesso art. 169 (deposito nella casa comunale e
 successiva  affissione)  in  cui  la comunicazione successiva, mediante
 lettera raccomandata  all'interessato,  perfeziona  sostanzialmente  la
 notificazione  stessa:  cio'  con  l'effetto,  nel  primo  caso, di una
 potenziale menomazione dei diritti di difesa.
     3. - La questione e' fondata.
     Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione,  l'avviso  che
 l'ufficiale  giudiziario  e'  tenuto  a dare con lettera raccomandata a
 norma  del  terzo  comma  dell'art.  169   c.p.p.,   non   incide   ne'
 sull'esistenza  ne'  sulla  validita'  della notificazione, che si deve
 considerare gia' eseguita mediante la consegna dell'atto al portiere  o
 a  chi  ne  fa le veci. Onde, se alla notifica e' collegato un termine,
 esso decorre dalla data di consegna al portiere e non gia' da quello di
 ricezione della lettera raccomandata. Cio' in quanto  la  comunicazione
 in parola e' prescritta soltanto a scopo informativo, al fine cioe' che
 l'interessato  abbia un ulteriore mezzo di notizia e di controllo della
 notifica  effettuata.
     La notificazione prevista dall'ultimo comma dello stesso art.  169,
 in  casi  analoghi a quello del terzo comma, e' stata, invece, ritenuta
 dalla giurisprudenza ordinaria  perfezionata  solo  quando  l'ufficiale
 giudiziario  abbia  ottemperato a tutte le formalita' ivi previste, tra
 cui,  quindi,  anche  la  spedizione  della  raccomandata   di   avviso
 all'imputato.   Ed   a   proposito  di  tale  ultima  norma,  la  Corte
 costituzionale con la sentenza n. 77 del 1972 ha anche  posto  in  luce
 che  la  comunicazione puo' risultare vana, sia in via generale, per la
 ristrettezza dei termini di impugnazione  e  di  opposizione,  sia  per
 motivi  contingenti  collegati  alla eventuale disfunzione del servizio
 postale, si' da ostacolare l'esercizio del  diritto  di  difesa  ed  ha
 conseguentemente    dichiarato   l'illegittimita'   dell'ultimo   comma
 dell'art. 169  c.p.p.  nella  parte  in  cui  considera  effettuata  la
 notificazione  per  deposito  nella  casa comunale alla data di inoltro
 dell'avviso al destinatario anziche' alla data di ricezione.
     In ottemperanza al principio che la garanzia della difesa non  puo'
 ritenersi osservata quando, pur essendo possibile adottare una forma di
 notificazione  tale  da  portare  il contenuto dell'atto nell'effettiva
 sfera di conoscibilita' dell'interessato, si faccia  ricorso  ad  altra
 forma  di  notifica  dalla  quale  deriva  una  presunzione  legale  di
 conoscenza, questa Corte, con la citata sentenza n.  77  del  1972,  ai
 fini  del  controllo  dell'osservanza  della  garanzia  di  difesa,  ha
 sostanzialmente riconosciuta l'esigenza di accertare se,  comunque,  la
 notifica  fondata  su  presunzione  legale  risponda  a criteri tali da
 realizzare il maggior numero possibile di probabilita' che si verifichi
 la conoscenza reale dell'atto da parte del destinatario.
     4. -  Cio'  posto,  anche  a  prescindere  dalla  peraltro  diffusa
 statuizione  giurisprudenziale secondo cui nel caso di cui all'articolo
 169, terzo comma, l'atto e' validamente notificato anche se la consegna
 viene effettuata a mani del sostituto di fatto  del  portiere,  con  le
 implicazioni  evidenti  che  dalla  precarieta' della posizione di tale
 soggetto derivano in senso  contrario  alla  piena  affidabilita'  allo
 stesso  della  cura di interessi cosi' incisivi come quelli legati alla
 notifica di un atto penale, deve, comunque, constatarsi  che,  in  ogni
 caso, la notifica al portiere rimane un mezzo alquanto incerto riguardo
 agli  scopi da raggiungere.  Anche se i portieri, ai fini dell'art. 169
 c.p.p. si vogliano identificare soltanto in quelle persone  alle  quali
 e' affidata stabilmente la sorveglianza degli immobili secondo le norme
 vigenti  in  materia,  (artt.  62  t.u.  leggi  di  ps. e 111 e 113 del
 relativo regolamento) deve, tuttavia,  tenersi  presente  che,  per  la
 brevita'    dei  termini  di  impugnazione  gia' espressamente posta in
 evidenza dalla Corte, con la citata sentenza  n.  77  del  1972,  e  la
 gravita'  delle conseguenze di eventuali e sempre possibili omissioni o
 ritardi, il loro intervento presenta aspetti peculiari,  rappresentando
 esso, nell'ambito della situazione corrispondente alla norma impugnata,
 l'unico   tramite   o   strumento   previsto   dalla   legge   ai  fini
 dell'osservanza della primaria esigenza di porre comunque in essere  le
 migliori   condizioni   per   la   conoscibilita'  dell'atto  da  parte
 dell'interessato. E', pertanto; da considerare che  la  natura  formale
 della   notificazione   non  puo'  mai  escludere  il  riscontro  della
 sussistenza  delle  migliori  condizioni  per  rendere   possibile   la
 conoscenza  reale  dell'atto  da  parte  dell'interessato,  dovendo  la
 esigenza di certezza degli atti processuali, cui la detta natura  della
 notifica  corrisponde,  accompagnarsi  alle fondamentali garanzie della
 difesa nel processo penale poste dall'art. 24 della Costituzione.
     5. - La mera notificazione al portiere o  a  chi  ne  fa  le  veci,
 considerata   dalla   disposizione   impugnata,   come  unico  elemento
 costitutivo e sufficiente della notificazione stessa, va di conseguenza
 riconosciuta in contrasto  con  entrambe  le  norme  costituzionali  di
 riferimento.