ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1974 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Santoro Onofrio ed altra, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975. Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Nicola Reale. Ritenuto in fatto: Nel corso di procedimento penale a carico di Santoro Onofrio e Di Giglio Lucia il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 24 settembre 1974, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 502 e 503 del codice di procedura penale sotto il profilo che essi consentirebbero che il sommario interrogatorio dell'arrestato, previsto dall'art. 502 del codice di procedura penale, possa aver luogo anche senza l'assistenza del difensore. L'ordinanza e' stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata il 15 gennaio 1975 nel n. 14 della Gazzetta Ufficiale. Non vi e' stata, pero', costituzione di parte ne' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto: 1. - L'art. 502 del codice di procedura penale nel disciplinare i casi e i modi del giudizio direttissimo prevede, fra l'altro, che il Procuratore della Repubblica interroghi sommariamente l'imputato in istato di detenzione prima di farlo condurre alla presenza del giudice. Il successivo art. 503 stabilisce poi che nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento e, se cio' non e' avvenuto, dal Presidente prima dell'apertura del dibattimento. Il tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe prospetta il dubbio che la disciplina risultante dalle disposizioni sopra richiamate, consentendo che il sommario interrogatorio dell'imputato di cui all'art. 502 del codice di procedura penale possa aver luogo anche senza l'assistenza del difensore, violi l'art. 24, comma secondo, Cost. che garantisce l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Secondo il giudice a quo, la mancata assistenza del difensore si risolverebbe in un'effettiva e concreta lesione del diritto di difesa dell'imputato in un momento cruciale e rilevantissimo che neanche la specialita' del rito potrebbe giustificare; lesione resa ancor piu' grave dal fatto che a seguito delle modifiche apportate con l'art. 3 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) l'imputato detenuto puo' rimanere sprovvisto di difensore anche per un periodo di dieci giorni. 2. - Occorre premettere che con sentenza n. 171 del 1972 questa Corte, nell'affrontare la stessa questione, ha ritenuto di dover escludere ogni contrasto tra le norme impugnate e l'art. 24 della Costituzione, sul presupposto che una interpretazione sistematica di dette norme, compiuta tenendosi conto della loro necessaria connessione con le altre disposizioni concernenti l'interrogatorio dell'imputato, consentisse di affermare che il difensore avesse il diritto di assistere anche all'interrogatorio sommario previsto dall'art. 502 del codice di procedura penale. In tal modo interpretati gli artt. 502 e 503 avrebbero potuto cosi' come formulati permanere nel sistema in piena armonia con la Costituzione. 3. - Senonche' la giurisprudenza ordinaria, ed in particolar modo quella della Corte di cassazione, non ha acceduto a tale interpretazione ed ha continuato a ritenere che, avuto riguardo al tenore letterale delle norme impugnate, alle peculiari caratteristiche del giudizio direttissimo e alle finalita' del sommario interrogatorio previsto dall'art. 502 del codice di procedura penale (il quale non sarebbe diretto alla contestazione dell'accusa e a ricevere l'eventuale confessione di reita' ma alla identificazione del soggetto e al controllo della legittimita' dell'arresto), l'omissione del preventivo avviso al difensore dell'imputato, conseguendone eventualmente l'assenza del difensore, non determini la nullita' del detto interrogatorio. Ma non v'ha dubbio che, in tal modo interpretate e applicate, le disposizioni impugnate vengono a porsi in insanabile contrasto col precetto enunciato nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Per convincersene, basta riportarsi alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il diritto di difesa, che e' in primo luogo garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnico-professionale (sent. n. 190 del 1970), pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti, deve tuttavia essere disciplinato dalla legge in modo che ne riescano assicurati lo scopo e la funzione (sent. n. 55 del 1971 e n. 255 del 1974). Di qui la necessita' che in occasione di un atto di grande rilievo quale l'interrogatorio, l'imputato abbia la possibilita' di essere assistito dal difensore che per la sua preparazione tecnico-professionale piu' di lui e' in grado di avvertire la necessita' di opportuni chiarimenti a difesa (sent. n. 190 del 1970). Necessita' che sussiste anche nell'ipotesi contemplata dall'art. 502 c.p.p., dal momento che anche in tal caso l'interrogatorio viene in considerazione quale strumento di difesa offerto alla persona su cui incombe l'alea di un giudizio immediato. Quanto ai rilievi circa l'incompatibilita' con i modi ed i tempi del rito direttissimo dell'espletamento delle formalita' relative alla nomina, all'avviso e all'intervento del difensore, prima del sommario interrogatorio previsto dall'art. 502 c.p.p., e' sufficiente osservare che a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 (e quindi entrate in vigore prima degli atti processuali che hanno dato luogo alla ordinanza di rimessione), il procedimento direttissimo ha perduto in gran parte, anche in confronto dell'imputato detenuto, i caratteri di immediatezza e di celerita' che originariamente gli erano propri: infatti, non solo il termine per la presentazione in giudizio dell'arrestato e' stato portato da cinque a dieci giorni ma si e' introdotta, altresi', la possibilita' di procedere a giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, anche nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato. Pertanto, attesa l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza ordinaria, che questa Corte non puo' non tenere nel debito conto ai fini dell'interpretazione delle norme impugnate, e in conformita' dei precedenti segnati dalle sentenze n. 26 del 1961 e n. 52 del 1965, va dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 502 e 503 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il difensore dell'imputato abbia il diritto di assistere al sommario interrogatorio del medesimo. 4. - E' opportuno aggiungere, per quanto non sia necessario ai fini di dimostrare l'esattezza della decisione come sopra adottata, che con norme entrate in vigore dopo l'ordinanza di rimessione, l'adozione del giudizio direttissimo e' stata resa obbligatoria per numerosi reati, e taluni anche di particolare gravita', prescindendosi da presupposti o modalita' del rito come disciplinato dal codice di procedura penale. Cosi' per i reati di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, circa i quali e' prevista deroga al disposto del primo comma dell'art. 502, salvo che siano necessarie speciali indagini. Cosi' ancora per i reati di cui agli artt. 17 e 26 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in cui la deroga e' espressamente prevista in riferimento agli artt. 502 e 504 del codice di procedura penale. D'altro canto l'art. 167 bis (aggiunto al c.p.p. dall'art. 33 della citata legge n. 152 del 1975) consente ormai che, nei casi di urgenza, soggetti diversi dall'imputato (e fra essi si ritiene compreso il difensore di quest'ultimo) possano essere avvisati o convocati a mezzo del telefono e, se cio' risulti impossibile, mediante telegramma. Cio' con innegabile riduzione di remore processuali.