SENTENZA
     nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  169  cod.
 proc.   pen., in relazione all'art. 1248 del codice della  navigazione,
 promosso con ordinanza  emessa  il  4  luglio    1977  dal  pretore  di
 Sorrento, nel procedimento penale a carico di  Gargiulo Lauro ed altro,
 iscritta  al  n.  443  del registro   ordinanze 1977 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 320 del 1977.
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     udito  nell'udienza  pubblica  del  29  ottobre  1980  il   Giudice
 relatore Arnaldo Maccarone;
     udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il    Presidente
 del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel  procedimento  penale  a  carico di Gargiulo Lauro e  Raffaele,
 imputati, rispettivamente, dei reati di cui  agli    artt.  80  e  135,
 nonche'  all'art.  79 del Codice stradale, il  Pretore di Sorrento, con
 ordinanza 4 luglio 1977, dato  atto che gli imputati non erano comparsi
 al dibattimento  e che al Gargiulo Raffaele, imbarcato in  qualita'  di
 marittimo  su  una  nave mercantile, il decreto di citazione a giudizio
 era stato notificato ai sensi dell'art. 169 c.p.p.,   ha sollevato,  in
 relazione  agli  artt.  3  e  24  Cost.,  questione    di  legittimita'
 costituzionale del detto articolo nella parte  in cui consente che,  al
 marittimo  imbarcato, la notifica di  atti processuali venga effettuata
 nella casa di abitazione  mediante consegna a persona convivente.
     A sostegno della censura il Pretore si  richiama  anzitutto    alla
 giurisprudenza  di  questa Corte, secondo cui la tutela  del diritto di
 difesa esigerebbe che la notifica fondata su    presunzione  legale  di
 conoscenza  sia  collegata  ad  idonei    strumenti che garantiscano il
 massimo grado di  probabilita' che l'imputato  venga  effettivamente  a
 conoscenza dell'atto notificatogli.
     Cio' posto, e ricordando che, secondo l'art. 1248 del  codice della
 navigazione,  ai  fini delle notificazioni la  nave e' considerata casa
 di abitazione dei passeggeri  e    delle  persone  dell'equipaggio,  il
 giudice  a quo afferma  che la procedura regolata dall'art. 169 c.p.p.'
 in quanto  divergente dalle forme previste dal citato art.   1248  cod.
 navigazione, concreterebbe una lesione del diritto di difesa perche' la
 lontananza  in  mare  ostacolerebbe l'effettiva conoscenza dell'atto da
 parte  dell'interessato. E sarebbe cosi' leso  anche  il  principio  di
 eguaglianza  giacche'  la denunziata limitazione del diritto  di difesa
 comporterebbe una disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie
 di cittadini garantiti piu'   efficacemente, come gli  irreperibili,  i
 latitanti,  i  detenuti    ed  i  militari,  i quali, pur trovandosi in
 condizioni  obiettivamente piu' favorevoli ai fini in esame,  sarebbero
 tuttavia  meglio  tutelati  in  virtu' delle norme che stabiliscono nei
 loro riguardi particolari cautele nella  notificazione (artt. 170, 173,
 174 c.p.p.).
     L'ordinanza,  ritualmente  notificata  e   comunicata,   e'   stata
 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 320 del 3  novembre 1977.
     In  questa  sede  si e' costituito il Presidente del Consiglio  dei
 ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale dello Stato,
 che ha tempestivamente depositato  le proprie deduzioni.
     L'Avvocatura osserva che, secondo la costante  giurisprudenza della
 Corte di cassazione, la notifica  all'imputato imbarcato in qualita' di
 marittimo su una    nave  mercantile  e'  da  considerare  perfetta  se
 effettuata    nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p., mediante consegna
 della copia nella casa di abitazione dell'interessato a persona con lui
 convivente. Tale forma  di  notifica    sarebbe  alternativa  a  quella
 prevista dall'art. 1248 cod.  navigazione, giacche' l'imputato potrebbe
 avere  piu' di una  casa di abitazione, e la notifica, quindi, potrebbe
 indifferentemente eseguirsi  tanto  nella  forma  ordinaria    prevista
 dall'art.169  c.p.p.,  quanto  nella forma speciale  indicata dall'art.
 1248 cod. navigazione. Con cio' la  giurisprudenza  ordinaria,  d'altra
 parte,  si  sarebbe  attenuta    al  principio  generale, costantemente
 applicato in materia  di notifica di atti penali, secondo cui l'assenza
 dell'imputato e' irrilevante, ancorche' dovuta a  motivi  di    lavoro,
 quando  la  notifica  risulti puntualmente effettuata  secondo le norme
 relative, versandosi in tal caso in una  tipica ipotesi di  presunzione
 assoluta  di conoscenza.  Trattandosi dell'applicazione di un principio
 di  tale  natura,  dovrebbe  escludersi  la  fondatezza  della  censura
 riferita  alla pretesa violazione del principio di  eguaglianza, e cio'
 anche in riferimento all'allegata  esistenza delle  speciali  procedure
 ricordate   nell'ordinanza,   che   non  potrebbero  avere  rilievo  in
 relazione, appunto, ad una norma ispirata ad un principio  di carattere
 generale e riguarderebbero, comunque, situazioni  diverse    da  quelle
 considerate.
     Dovrebbe  altresi'  escludersi la violazione del diritto di  difesa
 perche', mentre la giurisprudenza tenderebbe ad  escludere la validita'
 delle notifiche eseguite nella casa di  abitazione quando  i  familiari
 facciano presente che  l'imputato si e' allontanato da tempo senza dare
 piu'   notizie di se', in ogni caso potrebbe sempre farsi luogo,  anche
 in dibattimento, all'accertamento dell'eventuale legittimo  impedimento
 a comparire.
                         Considerato in diritto:
     1)  La  Corte  e'  chiamata a stabilire se l'art. 169, primo  comma
 c.p.p., consentendo che la notifica possa  essere    effettuata,  nelle
 forme  ivi previste, anche nei confronti di  imputato imbarcato su nave
 mercantile, violi l'art. 24,  commi secondo e terzo Cost.
     L'ordinanza di rimessione rileva  che  la  norma  anzidetta,    non
 disponendo  che  la  notificazione al marittimo  imbarcato sia eseguita
 nei modi stabiliti dall'art. 1248  cod. nav. - che considera,  ai  fini
 delle notificazioni, la  nave come casa di abitazione - determinerebbe,
 per  la  difficolta' dell'interessato di venire a conoscenza dell'atto,
 un serio ostacolo alla  possibilita'  di  una  adeguata  difesa,    con
 conseguente  violazione  dell'art.  24,  secondo comma   Cost. Inoltre,
 verrebbe  a  realizzarsi  a  danno  dello  stesso  una   ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  rispetto  ad  altre categorie di imputati,
 quali gli irreperibili, i  latitanti  e  i    detenuti,  che  sarebbero
 garantiti  in  modo  piu' efficace,   attraverso la previsione di forme
 particolari di  notificazione nei loro confronti.
     2) Le proposte questioni non sono fondate. Occorre   innanzi  tutto
 chiarire  che  il riferimento all'art. 1248 cod.  nav. appare del tutto
 irrilevante ai fini della indagine   sulla legittimita'  costituzionale
 della  norma denunziata.  Invero, secondo la giurisprudenza della Corte
 di  cassazione, la notificazione eseguita nella casa di  abitazione  di
 un  imputato durante il periodo di imbarco  dello stesso in qualita' di
 marittimo non  e'  in  contrasto  con  l'art.  1248  del  codice  della
 navigazione  giacche',  non    essendo escluso che il notificando possa
 avere piu' di una casa di temporanea abitazione, e poiche' la    citata
 norma  non  fa  che  equiparare  la  nave alla casa di   abitazione, la
 notificazione  puo'  eseguirsi  tanto  nei  modi     ordinari  di   cui
 all'art.169  c.p.p.  quanto  nella forma   speciale di cui all'art.1248
 cod. navigazione.  L'alternativita' delle due  forme  di  notificazione
 esclude    ovviamente  la  pertinenza  del  proposto  raffronto  fra le
 menzionate disposizioni processuali.
     3) Per quanto concerne gli altri aspetti della complessa   censura,
 va  ricordata  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  la    quale, nel
 verificare la legittimita' costituzionale delle  norme che regolano  la
 notificazione  degli atti  all'imputato, pur non ritenendo appagante la
 presunzione    di  conoscenza  degli  atti  medesimi  come  conseguenza
 dell'adempimento  delle  formalita' stabilite dalla legge,  confermando
 cosi' l'esigenza che siano poste in essere le migliori  condizioni  per
 la  conoscibilita'  dell'atto  da parte dell'interessato, ha, tuttavia,
 considerato valida la  notificazione stessa, ove sussistano  condizioni
 adeguate    per  rendere possibile la conoscenza dell'atto da parte del
 destinatario di esso (cfr. sent.  125/1970; 170/1976);   qualora  cioe'
 la  presunzione  risulti  collegata ad elementi  di fatto ben precisi e
 sintomatici, tali da rendere  sufficientemente sicuro il  conseguimento
 dello scopo della notificazione.
     E  tali  condizioni ricorrono nella specie in esame, in  quanto  la
 notifica deve considerarsi idonea a raggiungere    l'imputato,  essendo
 verosimile che le persone legittimate a  ricevere l'atto, per i vincoli
 ed i rapporti che hanno con l'interessato,  portino a sua conoscenza il
 contenuto  dell'atto  stesso, sicche' la  notificazione in quella forma
 effettuata puo' realizzare il  suo scopo.
     Ne' vale opporre la difficolta' dell'informazione ove la  nave  sia
 in  corso  di  navigazione, in quanto i mezzi attuali di  comunicazione
 consentono di raggiungere la nave anche  in mare aperto.
     Se poi difetti ogni  collegamento  dell'interessato  con  il  luogo
 della  sua  precedente  dimora e le persone ivi  rinvenute si rifiutino
 per tale ragione di ricevere la copia dell'atto,  la notificazione  non
 puo' ritenersi avvenuta.
     Inoltre, qualora venga accertata la impossibilita' dell'interessato
 a comparire in giudizio alla data statilita, dovra'  darsi atto di tale
 legittimo  impedimento,  adottando i   provvedimenti previsti dall'art.
 497 c.p.p.
      4) Le esposte considerazioni valgono ad escludere ogni pregiudizio
 alle  possibilita'  di  difesa dell'imputato e dimostrano, altresi', la
 infondatezza della dedotta disparita' di    trattamento  rispetto  alle
 altre categorie di imputati innanzi  menzionate.
     Questi ultimi, infatti, non ricevono un trattamento piu' favorevole
 ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  difesa  ma    per  essi  il
 legislatore ha soltanto dettato norme particolari,   che tengono  conto
 della  speciale situazione in cui si trovano  i soggetti interessati al
 procedimento di notificazione.
     Le censure di incostituzionalita' vanno pertanto disattese.