SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 169 cod. proc. pen., in relazione all'art. 1248 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1977 dal pretore di Sorrento, nel procedimento penale a carico di Gargiulo Lauro ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 320 del 1977. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto: Nel procedimento penale a carico di Gargiulo Lauro e Raffaele, imputati, rispettivamente, dei reati di cui agli artt. 80 e 135, nonche' all'art. 79 del Codice stradale, il Pretore di Sorrento, con ordinanza 4 luglio 1977, dato atto che gli imputati non erano comparsi al dibattimento e che al Gargiulo Raffaele, imbarcato in qualita' di marittimo su una nave mercantile, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 169 c.p.p., ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimita' costituzionale del detto articolo nella parte in cui consente che, al marittimo imbarcato, la notifica di atti processuali venga effettuata nella casa di abitazione mediante consegna a persona convivente. A sostegno della censura il Pretore si richiama anzitutto alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la tutela del diritto di difesa esigerebbe che la notifica fondata su presunzione legale di conoscenza sia collegata ad idonei strumenti che garantiscano il massimo grado di probabilita' che l'imputato venga effettivamente a conoscenza dell'atto notificatogli. Cio' posto, e ricordando che, secondo l'art. 1248 del codice della navigazione, ai fini delle notificazioni la nave e' considerata casa di abitazione dei passeggeri e delle persone dell'equipaggio, il giudice a quo afferma che la procedura regolata dall'art. 169 c.p.p.' in quanto divergente dalle forme previste dal citato art. 1248 cod. navigazione, concreterebbe una lesione del diritto di difesa perche' la lontananza in mare ostacolerebbe l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato. E sarebbe cosi' leso anche il principio di eguaglianza giacche' la denunziata limitazione del diritto di difesa comporterebbe una disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie di cittadini garantiti piu' efficacemente, come gli irreperibili, i latitanti, i detenuti ed i militari, i quali, pur trovandosi in condizioni obiettivamente piu' favorevoli ai fini in esame, sarebbero tuttavia meglio tutelati in virtu' delle norme che stabiliscono nei loro riguardi particolari cautele nella notificazione (artt. 170, 173, 174 c.p.p.). L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, e' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 320 del 3 novembre 1977. In questa sede si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha tempestivamente depositato le proprie deduzioni. L'Avvocatura osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, la notifica all'imputato imbarcato in qualita' di marittimo su una nave mercantile e' da considerare perfetta se effettuata nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p., mediante consegna della copia nella casa di abitazione dell'interessato a persona con lui convivente. Tale forma di notifica sarebbe alternativa a quella prevista dall'art. 1248 cod. navigazione, giacche' l'imputato potrebbe avere piu' di una casa di abitazione, e la notifica, quindi, potrebbe indifferentemente eseguirsi tanto nella forma ordinaria prevista dall'art.169 c.p.p., quanto nella forma speciale indicata dall'art. 1248 cod. navigazione. Con cio' la giurisprudenza ordinaria, d'altra parte, si sarebbe attenuta al principio generale, costantemente applicato in materia di notifica di atti penali, secondo cui l'assenza dell'imputato e' irrilevante, ancorche' dovuta a motivi di lavoro, quando la notifica risulti puntualmente effettuata secondo le norme relative, versandosi in tal caso in una tipica ipotesi di presunzione assoluta di conoscenza. Trattandosi dell'applicazione di un principio di tale natura, dovrebbe escludersi la fondatezza della censura riferita alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, e cio' anche in riferimento all'allegata esistenza delle speciali procedure ricordate nell'ordinanza, che non potrebbero avere rilievo in relazione, appunto, ad una norma ispirata ad un principio di carattere generale e riguarderebbero, comunque, situazioni diverse da quelle considerate. Dovrebbe altresi' escludersi la violazione del diritto di difesa perche', mentre la giurisprudenza tenderebbe ad escludere la validita' delle notifiche eseguite nella casa di abitazione quando i familiari facciano presente che l'imputato si e' allontanato da tempo senza dare piu' notizie di se', in ogni caso potrebbe sempre farsi luogo, anche in dibattimento, all'accertamento dell'eventuale legittimo impedimento a comparire. Considerato in diritto: 1) La Corte e' chiamata a stabilire se l'art. 169, primo comma c.p.p., consentendo che la notifica possa essere effettuata, nelle forme ivi previste, anche nei confronti di imputato imbarcato su nave mercantile, violi l'art. 24, commi secondo e terzo Cost. L'ordinanza di rimessione rileva che la norma anzidetta, non disponendo che la notificazione al marittimo imbarcato sia eseguita nei modi stabiliti dall'art. 1248 cod. nav. - che considera, ai fini delle notificazioni, la nave come casa di abitazione - determinerebbe, per la difficolta' dell'interessato di venire a conoscenza dell'atto, un serio ostacolo alla possibilita' di una adeguata difesa, con conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma Cost. Inoltre, verrebbe a realizzarsi a danno dello stesso una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie di imputati, quali gli irreperibili, i latitanti e i detenuti, che sarebbero garantiti in modo piu' efficace, attraverso la previsione di forme particolari di notificazione nei loro confronti. 2) Le proposte questioni non sono fondate. Occorre innanzi tutto chiarire che il riferimento all'art. 1248 cod. nav. appare del tutto irrilevante ai fini della indagine sulla legittimita' costituzionale della norma denunziata. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualita' di marittimo non e' in contrasto con l'art. 1248 del codice della navigazione giacche', non essendo escluso che il notificando possa avere piu' di una casa di temporanea abitazione, e poiche' la citata norma non fa che equiparare la nave alla casa di abitazione, la notificazione puo' eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui all'art.169 c.p.p. quanto nella forma speciale di cui all'art.1248 cod. navigazione. L'alternativita' delle due forme di notificazione esclude ovviamente la pertinenza del proposto raffronto fra le menzionate disposizioni processuali. 3) Per quanto concerne gli altri aspetti della complessa censura, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte, la quale, nel verificare la legittimita' costituzionale delle norme che regolano la notificazione degli atti all'imputato, pur non ritenendo appagante la presunzione di conoscenza degli atti medesimi come conseguenza dell'adempimento delle formalita' stabilite dalla legge, confermando cosi' l'esigenza che siano poste in essere le migliori condizioni per la conoscibilita' dell'atto da parte dell'interessato, ha, tuttavia, considerato valida la notificazione stessa, ove sussistano condizioni adeguate per rendere possibile la conoscenza dell'atto da parte del destinatario di esso (cfr. sent. 125/1970; 170/1976); qualora cioe' la presunzione risulti collegata ad elementi di fatto ben precisi e sintomatici, tali da rendere sufficientemente sicuro il conseguimento dello scopo della notificazione. E tali condizioni ricorrono nella specie in esame, in quanto la notifica deve considerarsi idonea a raggiungere l'imputato, essendo verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto, per i vincoli ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua conoscenza il contenuto dell'atto stesso, sicche' la notificazione in quella forma effettuata puo' realizzare il suo scopo. Ne' vale opporre la difficolta' dell'informazione ove la nave sia in corso di navigazione, in quanto i mezzi attuali di comunicazione consentono di raggiungere la nave anche in mare aperto. Se poi difetti ogni collegamento dell'interessato con il luogo della sua precedente dimora e le persone ivi rinvenute si rifiutino per tale ragione di ricevere la copia dell'atto, la notificazione non puo' ritenersi avvenuta. Inoltre, qualora venga accertata la impossibilita' dell'interessato a comparire in giudizio alla data statilita, dovra' darsi atto di tale legittimo impedimento, adottando i provvedimenti previsti dall'art. 497 c.p.p. 4) Le esposte considerazioni valgono ad escludere ogni pregiudizio alle possibilita' di difesa dell'imputato e dimostrano, altresi', la infondatezza della dedotta disparita' di trattamento rispetto alle altre categorie di imputati innanzi menzionate. Questi ultimi, infatti, non ricevono un trattamento piu' favorevole ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ma per essi il legislatore ha soltanto dettato norme particolari, che tengono conto della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interessati al procedimento di notificazione. Le censure di incostituzionalita' vanno pertanto disattese.