SENTENZA
     nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 4   del
 d.P.R.   30  giugno  1965,  n.  1124  (t.u.  delle    disposizioni  per
 l'assicurazione obbligatoria contro gli   infortuni  sul  lavoro  e  le
 malattie  professionali),  promosso   con ordinanza emessa il 30 aprile
 1979 dal Pretore di   Genova,  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Rossini    Liliana e l'INAIL, iscritta al n. 524 del registro ordinanze
 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251  del
 12 settembre 1979.
     Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
     udito  nell'udienza  pubblica  del  21  gennaio  1981  il   Giudice
 relatore Virgilio Andrioli;
     udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.
                           Ritenuto in ,fatto:
     Rossini Liliana, dipendente della ditta Gadolla e Luglio    s.a.s.,
 mentre  attendeva  alle  sue  mansioni  di cassiera   presso il "Cinema
 Lido", venne aggredita, verso le 22,50  del 19 febbraio  1977,  da  due
 malviventi  che la colpivano  con manganellate alla testa e ferita a un
 braccio con un  colpo di rivoltella da parte di uno dei due, e cio'  al
 fine di  impadronirsi dell'incasso giornaliero.
     Cio'  esposto,  la Rossini, alla quale, rimasta in temporanea  sino
 al 26 settembre 1977, residuavano postumi    invalidanti  nella  misura
 dell'80  %,  chiese,  con ricorso del  19 settembre 1978, al Pretore di
 Genova  che  dichiarasse    spettarle  il  trattamento   previdenziale,
 negatole    dall'INAIL,  e in via subordinata e/o alternativa che fosse
 la datrice di lavoro, del pari chiamata in giudizio,  condannata a  suo
 favore al risarcimento dei danni.
     Con  ordinanza 30 aprile 1979, debitamente comunicata e notificata,
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.251 del    12  settembre  1979  e
 iscritta  al  n.  524  R.O. 1979, l'adito   Pretore, dopo aver disposto
 consulenza tecnica e acquisito   documenti, ha dichiarato  rilevante  e
 giudicato  non   manifestamente infondata la questione di legittimita',
 in  riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 1 e 4 d.P.R.    30
 giugno  1965,  n.  1124,  per  il  primo  dei  quali l'assicurazione e'
 obbligatoria,  seppure  non  soccorrano    gli  estremi  delle  ipotesi
 descritte nei commi primo e  secondo della disposizione  medesima,  per
 le  persone  che,   nelle condizioni previste dal titolo I del t.u. (e,
 segnatamente, nell'art. 4), siano, tra l'altro, addette ai  lavori "per
 l'allestimento, la prova o l'esecuzione di   pubblici  spettacoli,  per
 l'allestimento  e  l'esercizio dei   parchi di divertimento, escluse le
 persone addette ai   servizi  di  sala  dei  locali  cinematografici  e
 teatrali".
     A  sostegno  del  provvedimento  di rimessione a questa   Corte, il
 Pretore ha in linea preliminare osservato che la  ricorrente ha  subito
 un  danno  di  gravissima  entita'  nello    svolgimento  delle proprie
 mansioni "in quanto il rischio  (di aggressioni a scopo di rapina), cui
 la Rossini era  esposta nello svolgimento del lavoro di  cassiera,  era
 specificamente  aggravato  -  rispetto  al  rischio generale cui   ogni
 cittadino e' esposto  -  dall'entita'  della  somma    raccolta,  dalla
 brevita' del tempo in cui cio' avveniva e dal  carattere notorio che la
 detenzione  di  rilevanti somme di  denaro da parte sua - in situazioni
 date di tempo e di  luogo - assumeva"; ha soggiunto che  la  esclusione
 della  Rossini, in tal guisa danneggiata, dalla copertura  assicurativa
 non  era  conforme all'art. 38 Cost., in quanto la necessita' che siano
 "preveduti e assicurati mezzi   adeguati  alle  esigenze  di  vita  dei
 lavoratori  in  caso di  infortunio" deve essere posta non in relazione
 alla  intensita' del rischio cui i lavoratori  sono  esposti,  ma  alla
 posizione  di  favore,  nell'ordinamento  repubblicano, di   coloro che
 "svolgono un'attivita' e  una  funzione  che    concorra  al  progresso
 materiale  e spirituale della societa'"  (art.  4, secondo comma Cost.)
 in posizione subordinata  che renda necessaria  la  predisposizione  di
 particolari    forme  di  tutela  "per rimuovere gli ostacoli di ordine
 economico e sociale", di cui  all'art.  3,  secondo  comma    Cost.  Ha
 rilevato  infine  il  Pretore  che  il processo storico   di estensione
 dell'assicurazione obbligatoria dell'INAIL,   avendo  ormai  coperto  i
 rischi anche di lavoratori non direttamente addetti a macchinari di cui
 all'art.  1  del  t.u.,    ed i rischi specifici anche indipendenti dal
 concreto  funzionamento dei macchinari per i lavoratori  addettivi,  ha
 finito  con  creare  una zona marginale di esclusione che risulta ormai
 priva di una  reale ragionevolezza, tanto da  apparire  sostanzialmente
 casuale:  rilievo  confermato  da  cio' che, se l'aggressione,   di che
 trattasi, avesse colpito  l'operatore  cinematografico,    accorso  per
 difendere i beni aziendali, l'infortunio  sarebbe stato indennizzabile,
 pur  non  dipendendo    l'evento lesivo dalla manovra della macchina di
 proiezione.
     In questa sede si e' costituito il solo INAIL, che,   rappresentato
 e  difeso  dagli  avvocati  Vincenzo  Cataldi,    Francesco Hernandez e
 Pasquale Napolitano, ha, nelle   deduzioni 12 luglio  1979,  richiamato
 l'attenzione  sulla    circostanza  che  l'infortunata, seppur non puo'
 godere della  tutela assicurativa gestita dall'INAIL, puo'  beneficiare
 -  e   ne beneficia - di adeguate forme di assistenza gestite da  altri
 Enti previdenziali diversi dall'INAIL. Il Presidente del Consiglio  dei
 ministri non e' intervenuto.
     Alla  pubblica  udienza  del  21 gennaio 1981, cui la   trattazione
 dell'incidente e' stata rinviata dalla udienza  del 26  novembre  1980,
 il  Giudice  Andrioli  ha  svolto  la    relazione;  per l'INAIL l'avv.
 Graziani ha insistito nelle  gia' esposte argomentazioni e conclusioni.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Le forme di assistenza, gestite da enti diversi  dall'INAIL,
 cui l'Istituto ha fatto sol in questa sede  richiamo per  inferirne  la
 irrilevanza  della  prospettata    questione  di costituzionalita', non
 attribuirebbero, pur se  riconosciute, alla ricorrente  il  trattamento
 richiesto e,  pertanto, la questione e' da stimarsi rilevante.
     2.  -  L'incidente  e'  altresi'  fondato  sebbene  non  tutti  gli
 argomenti esposti nella ordinanza di rimessione meritino  credito,  ne'
 la  violazione  di precetti costituzionali sia  dell'ampiezza lamentata
 dal giudice a quo.
     Giova muovere dai nn. 27 e 24 dell'art. 1, comma terzo,  d.P.R.  30
 giugno 1965 n. 1124  (t.u.  delle  disposizioni  per    l'assicurazione
 obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro    e  le  malattie
 professionali) per il complesso disposto dei  quali l'assicurazione  e'
 obbligatoria,  pur  quando  non    ricorrano le ipotesi di cui ai commi
 precedenti, per le  persone che, nelle condizioni  previste  nel  primo
 titolo   del      testo   unico  (assicurazione  infortuni  e  malattie
 professionali   nell'industria)   siano   addette   a    lavori    "per
 l'allestimento,  la  prova  o l'esecuzione di pubblici  spettacoli, per
 l'allestimento o l'esercizio dei parchi di   divertimento,  escluse  le
 persone  addette  ai  servizi  di  sala    dei locali cinematografici e
 teatrali" (n. 27), e "per il  servizio di vigilanza  privata,  comprese
 le guardie giurate  addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e
 pesca"  (n. 24).
     Dal   raffronto   delle   due  fattispecie  legali  emerge  che  il
 legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere  la    fruizione
 dell'assicurazione  obbligatoria da un lato agli  addetti ai lavori per
 l'esecuzione di  pubblici  spettacoli    ecc.,  per  i  quali  pur  non
 ricorrono  per  certo  i  presupposti    previsti  nei  due primi commi
 dell'art. 1, e dall'altro lato  alle guardie giurate, per le  quali  in
 ancor  piu' incisiva   guisa non soccorrono le situazioni descritte nei
 ripetuti  due primi commi dell'art. 1,  non  ha  con  pari  perspicacia
 avvertito che non diverso trattamento dovesse  razionalmente riservarsi
 a  persone,  che,  come  i  cassieri  in    contatto  con  il pubblico,
 nell'ambito dell'impresa di   esecuzione di spettacoli  pubblici  ecc.,
 incontrano  rischi    non  diversi  da  quelli cui si espongono guardie
 giurate  (tuttoche' addette alla sorveglianza di riserve  di  caccia  e
 pesca).
     La esclusione, decretata dal n. 24 in sfavore delle persone addette
 ai   servizi  di  sala  nell'esercizio  di  pubblici    spettacoli,  si
 giustifica perche' per costoro non ricorrono   il  presupposto  che  si
 coglie per le persone addette al  servizio per l'esercizio dei pubblici
 spettacoli  ecc., ne' il  rischio cui sono per le loro funzioni esposte
 le guardie  giurate.
     Pertanto implica violazione degli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 1  t.u.
 del 1965 nella parte in cui non comprende nelle   previsioni  descritte
 nel  terzo  comma  le persone che siano   comunque addette, in rapporto
 diretto con il pubblico, a    servizio  di  cassa  alle  dipendenze  di
 imprese,  per  le  quali    sia,  a sensi del titolo I del testo unico,
 obbligatoria   l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
 malattie  professionali.
     Per fondare la statuizione che la Corte va a rendere, non necessita
 far  leva, come dal Pretore si e' fatto, sulla  posizione di favore dei
 lavoratori nell'ordinamento   repubblicano, cui  si  ispira  l'art.  4,
 comma  secondo  Cost.,  ne'    devesi, come dal giudice a quo si e' pur
 ritenuto,  far  getto del   concetto di "rischio", di cui e' per contro
 d'uopo farsi  carico,  e,    ancor    meno,  preoccuparsi  della  sorte
 dell'operatore  cinematografico, che sia fatto segno di aggressione per
 essere  accorso  a  difendere i beni aziendali, perche' tale  specie e'
 estranea, sotto il profilo subiettivo, alla res in    iudicium  deducta
 anche in questa sede.
     Piu'   pianamente   e'  da  ripercorrere  il  processo  storico  di
 espansione dell'assicurazione obbligatoria, di cui si fa  parola  nelle
 ultime  pagine  dell'ordinanza  di  rimessione,    per  convincere  che
 l'esclusione dei  cassieri  in  rapporto    diretto  con  il  pubblico,
 dipendenti  da  imprese destinatarie  del titolo primo del testo unico,
 comporta attentato vuoi   all'art.  3  vuoi  all'art.  38  della  Carta
 costituzionale.
     Il  rispetto  del  canone della corrispondenza tra il chiesto e  il
 pronunciato vieta alla Corte di scrutinare  se  per    analogo  rischio
 meritino  obbligatoria copertura   assicurativa i dipendenti da imprese
 che non siano  destinatarie del titolo primo del t.u., e  -  lo  si  e'
 gia'  rilevato - i dipendenti impegnati nelle lavorazioni proprie delle
 imprese  pur  destinatarie  del  t.u.;  dipendenti, i quali   pur siano
 esposti ai rischi cui vanno incontro i cassieri in    rapporto  diretto
 con il pubblico.