ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e indulto) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 7 novembre 1979 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Giuseppe ed altro, iscritta al n. 1014 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 1980; 2) ordinanza emessa il 21 novembre 1979 dal Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di De Silvestro Bruno ed altro, iscritta al n. 1028 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 1980; 3) ordinanza emessa il 19 ottobre 1979 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Mazzocco Zelindo, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980; 4) ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Pretore di Feltre nel procedimento penale a carico di Patrioli Eitel, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980; 5) ordinanza emessa il 12 dicembre 1979 dal Pretore di San Dona' di Piave nel procedimento penale a carico di Pavanetto Antonio, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci. Ritenuto che con cinque ordinanze emesse rispettivamente il 7 e 21 novembre 1979 dal pretore di Pieve di Cadore, il 19 ottobre 1979 dal tribunale di Belluno, il 6 e 12 dicembre 1979 dai pretori di Feltre e di San Dona' di Piave, e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma n. 2 (indebolimento permanente di un senso o di un organo) e dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen. (lesioni personali gravissime); per il dubbio che cio' realizzi un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che rientrano nell'ambito della amnistia. Considerato che la medesima questione e' stata gia' prospettata alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione e la inammissibilita' in riferimento all'art. 24 della Costituzione per assoluta carenza di motivazione; che nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili ne' addotti nuovi argomenti sostanziali. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.