ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e indulto) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 aprile 1980 dal Pretore di San Dona' di Piave nel procedimento penale a carico di Arnaud Massimo ed altri, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 del 1980; 2) ordinanza emessa il 15 maggio 1980 dal Pretore di Morbegno nel procedimento penale a carico di Maspero Giannino, iscritta al n. 498 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 1980. Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci. Ritenuto che con due ordinanze emesse dai pretori di S. Dona' di Piave e di Morbegno, rispettivamente il 2 aprile e il 15 maggio 1980, e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen. (lesioni personali gravissime); per il dubbio che cio' realizzi un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che rientrano nell'ambito dell'amnistia. Considerato che la medesima questione e' stata gia' prospettata alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione e la inammissibilita' in riferimento all'art. 24 della Costituzione per assoluta carenza di motivazione; che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili ne' addotti nuovi argomenti sostanziali. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.