ORDINANZA
     nei  giudizi  riuniti  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2,
 lett. a, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di   amnistia  e
 indulto) promossi con le seguenti ordinanze:
     1)  ordinanza  emessa il 2 aprile 1980 dal Pretore di San  Dona' di
 Piave nel procedimento penale a carico di   Arnaud  Massimo  ed  altri,
 iscritta  al  n.  478  del registro   ordinanze 1980 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 256 del 1980;
     2) ordinanza emessa il 15 maggio 1980 dal Pretore di  Morbegno  nel
 procedimento  penale  a carico di Maspero  Giannino, iscritta al n. 498
 del registro ordinanze 1980 e    pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n.  263 del 1980.
     Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 novembre 1980 il Giudice
 relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
     Ritenuto che con due ordinanze emesse dai pretori di S.   Dona'  di
 Piave  e di Morbegno, rispettivamente il 2 aprile  e il 15 maggio 1980,
 e'  stata  sollevata,  in  riferimento  agli    artt.  3  e  24   della
 Costituzione,  questione  di legittimita'   costituzionale dell'art. 2,
 lett.  a, del d.P.R. 4 agosto 1978,  n. 413, nella parte in cui esclude
 l'applicazione   dell'amnistia ai reati  di  lesioni  colpose  gravi  e
 gravissime,  commessi  con  violazione  delle  norme per la prevenzione
 degli infortuni sul lavoro, che abbiano    determinato  le  conseguenze
 previste dal primo comma, n.  2 (indebolimento permanente di un senso o
 di  un  organo)    o dal secondo comma dell'art. 583 cod. pen. (lesioni
 personali   gravissime);   per   il   dubbio    che    cio'    realizzi
 un'ingiustificata  discriminazione  in raffronto agli stessi  reati, se
 compiuti in violazione delle norme  sulla  circolazione  stradale,  che
 rientrano nell'ambito  dell'amnistia.
     Considerato  che  la  medesima questione e' stata gia'  prospettata
 alla Corte costituzionale, che, con la sentenza   n. 59 del  16  aprile
 1980,  ne  ha dichiarato l'infondatezza   in relazione all'art. 3 della
 Costituzione e la  inammissibilita' in riferimento  all'art.  24  della
 Costituzione per assoluta carenza di motivazione;
     che  nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori
 profili ne' addotti nuovi argomenti sostanziali.
     Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo   1953,  n.
 87,  e 9, secondo comma, delle norme integrative  per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.