ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1980 dal Pretore di Belluno, nel procedimento penale a carico di Triches Daniele, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 del 1980; Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci. Ritenuto che con ordinanza emessa dal pretore di Belluno il 26 febbraio 1980 e' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2 (indebolimento permanente di un senso o di un organo) o dal secondo comma dell'art. 583 c.p. (lesioni personali gravissime); per il dubbio che cio' realizzi un'ingiustificata discriminazione in raffronto agli stessi reati, se compiuti in violazione delle norme sulla circolazione stradale, che rientrano nell'ambito dell'amnistia. Considerato che la medesima questione e' stata gia' prospettata alla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 59 del 16 aprile 1980, ne ha dichiarato l'infondatezza in relazione all'art. 3 della Costituzione e la inammissibilita' in riferimento all'art. 24 della Costituzione per assoluta carenza di motivazione; che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati ulteriori profili ne' addotti nuovi argomenti sostanziali. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.