ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  273  del
 codice  penale,  promosso  con ordinanza emessa il 27 giugno 1984 dalla
 Corte d'Assise di Palermo nei procedimenti penali riuniti a  carico  di
 Busa'  Vittorio Maria, iscritta al n.  1023 del registro ordinanze 1984
 e pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  19  bis
 dell'anno 1985.
     Udito  nell'udienza  pubblica del 19 marzo 1985 il Giudice relatore
 Ettore Gallo.
                           Ritenuto in fatto:
     Nel processo penale  contro  Busa'  Vittorio  Maria,  imputato  del
 delitto  di  cui all'art. 273 cod. pen. per avere promosso, costituito,
 organizzato e diretto nel territorio dello Stato, senza  autorizzazione
 del  Governo,  due  associazioni  di  carattere  internazionale  (l'una
 denominata "Parlamento mondiale per la sicurezza e  la  pace",  l'altra
 Sezione  della  "Confederation  Europeenne  de l'Ordre Judiciaire"), la
 Corte d'Assise di Palermo, con  ordinanza  27  giugno  1984,  sollevava
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  citato  articolo  per
 contrasto con gli artt. 2, 11 e 18 della Costituzione.
     L'ordinanza premette che, sulla base del principio di cui  all'art.
 2 che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia
 nelle  formazioni  sociali ove si svolge la sua personalita', l'art. 18
 della Costituzione consente ai cittadini di associarsi  liberamente,  e
 senza alcuna autorizzazione, purche' i fini dell'associazione non sieno
 vietati  ai  singoli  dalla  legge  penale,  e  non  si tratti di scopi
 politici  perseguiti  mediante  organizzazioni  militari,   oppure   di
 associazioni segrete.
     Non sussistono, dunque, nella Carta fondamentale, altri limiti alla
 liberta' di associarsi - soggiungono i giudici rimettenti -, e tuttavia
 gli  artt, 273 e 274 del cod. pen., nonche' l'art. 211 T.U. leggi P.S.,
 subordinano  la   liceita'   delle   associazioni   internazionali   ad
 autorizzazione  governativa. Fra l'altro, una tale limitazione, esclusa
 dall'art.   18,  contrasta  anche  con  l'art.  11  Cost.  che  prevede
 addirittura  la  promozione  e  il  favore  da  parte dell'Italia delle
 organizzazioni internazionali  rivolte  ad  assicurare  la  pace  e  la
 giustizia fra i popoli.
     La  questione, pertanto, non sembrando manifestamente infondata, ed
 essendo evidentemente rilevante dato che il Busa' e'  imputato  proprio
 del delitto previsto e punito dall'art. 273 cod. pen., viene rimessa al
 giudizio della Corte.
     Nessuno si e' costituito o e' intervenuto nel giudizio.
                         Considerato in diritto:
     1.   -   Non   puo'   esservi  dubbio  sull'incompatibilita'  della
 disposizione di cui  all'art.  273  cod.  pen.  rispetto  al  principio
 proclamato dall'art. 18 Cost..
     L'illiceita', infatti, sancita dalla citata norma del codice penale
 non  ha altra ragione se non appunto la carenza di quell'autorizzazione
 del Governo alla promozione, alla  costituzione,  all'organizzazione  o
 alla   direzione   di   associazioni,  enti  o  istituti  di  carattere
 internazionale, o sezioni di essi, che l'art.  18  Cost.  espressamente
 invece  esclude.  Vero  e'  che  quest'ultimo articolo non fa esplicito
 riferimento ad associazioni internazionali, ma basterebbe gia' il fatto
 della garenzia costituzionale accordata genericamente  al  "diritto  di
 associarsi  liberamente"  per ritenervi implicito il piu' ampio diritto
 di associarsi. Tanto piu' poi che la norma costituzionale, tanto  nello
 stesso  primo  comma  quanto  nel secondo, indica i limiti espressi che
 circoscrivono quel diritto: si'  che  non  puo'  essere  consentito  al
 legislatore  ordinario  di  aggiungerne altri che il Costituente non ha
 previsti.
     D'altra parte, l'art. 11 Cost. toglie  ogni  possibile  dubbio  sul
 punto,   avvertendo,  nell'ultimo  inciso,  che  l'Italia  "promuove  e
 favorisce le organizzazioni internazionali rivolte, fra  l'altro,  allo
 scopo  di  ripudiare  la  guerra  ...  come  mezzo di risoluzione delle
 controversie internazionali,  e  di  affermare  (persino  limitando  la
 propria  sovranita') un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
 fra le Nazioni.   Ebbene, l'idea di  un  "Parlamento  mondiale  per  la
 sicurezza  e  la  pace"  e  di  una "Confederazione europea dell'ordine
 giudiziario", oggetto dell'imputazione, nel processo penale da  cui  e'
 sorto  l'incidente  di  legittimita'  in  esame,  sembra effettivamente
 corrispondere - indipendentemente dalla sua effettiva efficacia -  allo
 scopo che la Costituzione tutela.
     Ne  consegue  che  effettivamente  anche nei confronti dell'art. 11
 Cost. si verifica il conflitto della norma  impugnata,  senza  che  sia
 necessario   a   questo  punto  invocare  anche  l'art.  2  come  norma
 fondamentale, attesa  l'esistenza  di  ben  due  espresse  disposizioni
 specifiche.
     2.   -   Parte   della   dottrina,   ma   anche  qualche  pronunzia
 giurisprudenziale di merito, hanno ritenuto che l'art.  273  cod.  pen.
 debba  considerarsi  abrogato  per  il  solo  fatto  dell'instaurazione
 dell'ordinamento della Repubblica democratica. Ora, che  si  tratti  di
 fattispecie  effettivamente ispirata allo spirito di ben altra stagione
 politico-istituzionale non puo' essere messo in dubbio: ritiene, pero',
 la  Corte  che, una volta entrata in vigore la legge fondamentale dello
 Stato  repubblicano,  ogni  questione  concernente  la   compatibilita'
 rispetto  ad  essa  delle  leggi  ordinarie,  sieno esse preesistenti o
 successive, debba essere decisa secondo le indicazioni di cui  all'art.
 134 Cost. (Sent. n. 1/1956).
     D'altra  parte,  il riconoscimento dell'avvenuta abrogazione di una
 norma rientra nella competenza del giudice  ordinario.    Se  la  Corte
 d'Assise  di  Palermo  ha ritenuto, invece, di rimettere la questione a
 questa Corte, nonostante l'impropria espressione  usata  dall'ordinanza
 nella  parte  conclusiva (...  "ove la Corte costituzionale non dovesse
 abrogare l'art. 273 cod. pen.")  si  e'  evidentemente  inteso  di  non
 riconoscere l'intercorsa abrogazione della norma.
     L'illegittimita'   costituzionale   della   denunziata  fattispecie
 dev'essere, percio', dichiarata.
     3. - Una volta, pero', adottata, nei limiti  dell'impugnazione,  la
 predetta  decisione, ne deriva altresi', come immediata conseguenza, ai
 sensi dell'art. 27 della l.  11  marzo  1953  n.  87,  l'illegittimita'
 dell'art.  274  cod.  pen.    nonche' dell'art. 211 T.U. leggi Pubblica
 sicurezza.
     Quanto al primo, perche' eleva ad oggetto della  qualificazione  la
 partecipazione  nel  territorio  dello  Stato  a  quegli  stessi  enti,
 associazioni o istituti, o sezioni di essi,  contemplati  nell'articolo
 precedente,  di cui contestualmente viene riconosciuta l'illegittimita'
 costituzionale. Quanto al secondo, perche'  contempla  comprensivamente
 ambe le stesse situazioni descritte negli artt. 273 e 274 cod. pen..
     Pari declaratoria d'illegittimita' dev'essere, dunque, estesa anche
 alle due indicate norme.