ORDINANZA
     nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.l.
 28 novembre 1984 n. 790  ("Ripiano  dei  disavanzi  di  Amministrazione
 delle unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di
 convenzioni  sanitarie"),  promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre
 1984 dal Tribunale di Firenze  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 l'amministrazione  del  Tesoro-Ufficio Liquidazione I.N.A.M.   e Arrigo
 Arrighi e altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze  del  1985  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  137  bis
 dell'anno 1985.
     Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     udito  nella  camera  di  consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro.
     Rilevato  che,  con  ordinanza  emessa  il  17  dicembre  1984,  il
 Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt.  24, primo
 comma,  77,  terzo  comma,  e  101,  secondo comma, Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6, del d.l. 28 novembre  1984  n.
 790  (per  errore materiale indicato nel dispositivo dell'ordinanza col
 n.  791)  ("Ripiano  dei  disavanzi  di  amministrazione  delle  unita'
 sanitarie  locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni
 sanitarie");
     che  nel  presente  giudizio  e'  intervenuto  il  Presidente   del
 Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
 dello   Stato,   concludendo   per   la  manifesta  inammissibilita'  o
 l'infondatezza della questione;
     considerato che il d.l. 28  novembre  1984  n.  790  non  e'  stato
 convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo., Cost..
     Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.