SENTENZA
     nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.    57  e  76
 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario
 nazionale);  dell'art.  3  del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv.  con
 modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n.   33  (Finanziamento  del
 Servizio  sanitario  nazionale);  del  d.P.R.  8  luglio  1980,  n. 538
 (Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani,
 dagli esercenti delle attivita' commerciali, dai coltivatori diretti  e
 dai  liberi  professionisti);  dell'art.  12 del d.l. 29 luglio 1981 n.
 402, conv. con modificazioni nella  legge  26  settembre  1981  n.  537
 (Contenimento  della spesa previdenziale e adeguamento dei contributi);
 dell'art. 14 della legge 26  aprile  1982  n.  181  (Legge  finanziaria
 1982);  dell'art.  8  d.l.  10 gennaio 1983 n.   2; dell'art. 4, quarto
 comma, e dell'art. 14 del d.l. 12 settembre  1983  n.  463,  conv.  con
 modific. nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (Misure urgenti in materia
 previdenziale  e  sanitaria); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983
 n. 730 (Legge finanziaria 1984); dell'art. 10 della legge  22  dicembre
 1984 n.  887 (Legge finanziaria 1985), promossi con ordinanze emesse il
 20  maggio  1983 dal Pretore di Piacenza, il 15 luglio 1983 dal Pretore
 di Biella, il 17 novembre 1983 dal Pretore di Cosenza, il 27  settembre
 1983  dal  Pretore di Busto Arsizio, il 28 novembre 1983 dal Pretore di
 Pisa (n. 13 ordd.), il 7 dicembre 1983 dal Pretore di  Ferrara,  il  27
 dicembre  1983 dal Pretore di Vicenza, il 9 gennaio 1984 dal Pretore di
 Roma, il 24 dicembre 1983 dal Pretore di La Spezia, il 13 gennaio  1984
 dal  Pretore  di Roma, il 13 gennaio 1984 dal Pretore di Pistoia, il 30
 novembre 1983 dal Pretore di  Alessandria,  il  28  dicembre  1983  dal
 Pretore di Milano, il 6 febbraio 1984 dal Tribunale di La Spezia, il 21
 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 20 febbraio 1984 dal Pretore di
 Roma, il 1 marzo 1984 dal Pretore di Forli' (n. 4 ordd.), il 18 gennaio
 1984 dal Pretore di La Spezia, il 21 marzo 1984 dal Pretore di Sondrio,
 l'8  marzo  1984  dal  Pretore di Pisa, il 16 marzo 1984 dal Pretore di
 Pisa, il 5 aprile 1984 dal Pretore di Roma,  il  17  gennaio  1984  dal
 Pretore  di  Brescia,  il 23 febbraio 1984 dal Pretore di Milano, il 23
 maggio 1984 dal Pretore di Acqui Terme, il 16 febbraio 1984 dal Pretore
 di Milano, il 23 marzo 1984 dal Pretore di Bari, il 7 giugno  1984  dal
 Pretore  di  Sanremo,  il  30  maggio 1984 dal Pretore di Modena, il 21
 dicembre 1983 dal Pretore di Milano, il 19 maggio 1984 dal  Pretore  di
 Imperia,  il 21 giugno 1984 dal Pretore di Crema, il 27 giugno 1984 dal
 Pretore di Brescia, il 17 aprile  1984  dal  Pretore  di  Bari,  il  26
 ottobre  1984 dal Tribunale di Pinerolo, il 7 maggio 1984 dal Tribunale
 di Firenze, il 6 novembre 1984 dal Pretore di  Modena,  il  6  novembre
 1984 dal Pretore di Parma, il 27 settembre 1984 dal Pretore di Brescia,
 il  5 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, l'8 ottobre 1984 dal Pretore
 di Brescia (n. 2 ordd.), l'8 novembre 1984 dal Pretore di Roma,  il  17
 novembre  1984 dal Pretore di Modena, il 6 novembre 1984 dal Pretore di
 Modena, il 22 novembre 1984 dal Tribunale di Torino (n. 2 ordd.), il 20
 dicembre 1984 dal Pretore di Bari, il 10 gennaio 1985  dal  Pretore  di
 Tortona, il 29 novembre 1984 dal Pretore di Brescia, il 5 dicembre 1984
 dal  Pretore di Brescia, l'11 gennaio 1985 dal Pretore di Brescia, il 9
 novembre 1984 dal Pretore di Milano, il 27 febbraio 1985 dal  Tribunale
 di  Torino,  il  5  dicembre 1984 dal Tribunale di Piacenza, l'11 marzo
 1985 dal Pretore di Roma, il 3 maggio 1985  dal  Pretore  di  S.  Maria
 Capua Vetere, il 20 aprile 1985 dal Pretore di Modena, il 4 aprile 1985
 dal Pretore di Modena, iscritte rispettivamente ai nn.  751, 846, 1071,
 1073  del  registro ordinanze 1983, ai nn. 34-42, 64-67, 152, 194, 195,
 236, 244, 250, 265, 317, 383, 394, 402, 458-461, 462,  506,  792,  793,
 813, 902, 911, 959, 977, 986, 1000, 1047, 1081, 1120, 1142, 1154, 1243,
 1326,  1348,  1370  del registro ordinanze 1984 e ai nn. 13, 27, 44-46,
 53, 73, 74, 118, 119, 124, 163, 189, 190, 191, 200, 254, 290, 312, 340,
 445, 446 del  registro  ordinanze  1985  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  nn. 46, 67, 141, 102, 204, 218, 231, 238,
 252, 259, 266, 280, 287, 266, 335 dell'anno 1984, nn. 7 bis, 13 bis, 19
 bis, 34 bis, 32 bis, 42 bis, 25 bis, 53 bis, 56 bis, 59  bis,  71  bis,
 119  bis, 107 bis, 137 bis, 97 bis, 131 bis, 145 bis, 149 bis, 161 bis,
 167 bis, 202 bis, 208 bis, 232 bis, 244 bis, 291 bis dell'anno 1985.
     Visti gli atti di  costituzione  di  Austrua  Francesco  ed  altri,
 dell'I.N.P.S., di Lupinacci Martino ed altri, di Lauro Renato ed altri,
 di  Bastianini  Marino  ed  altri,  di  Greco  Adolfo ed altri, di Poli
 Vittorio ed altri, di Gaudenzi Paolo ed altri, di  Distefano  Mario  ed
 altri, di Cavazzuti Francesco ed altri, di Orestano Salvatore ed altri,
 di  Bergamini  Giuseppe ed altri, di Nari Emilio ed altri, di Venturati
 Pietro, di La Pera Giorgio ed altri, nonche' gli atti di intervento del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
     udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1986 il Giudice  relatore
 Giuseppe Borzellino;
     uditi  gli  avvocati  Franco Gaetano Scoca per Austrua Francesco ed
 altri, Giuseppe Guarino e Franco Gaetano Scoca per  Lupinacci  Martino,
 Greco  Adolfo,  Poli Vittorio, Distefano Mario ed altri, Luigi Papi per
 Lauro Renato ed altri, Valerio Onida per Bastianini  Marino  ed  altri,
 Luigi  Rostello  per  Gaudenzi Paolo ed altri, Gustavo Vignocchi, Luigi
 Rastello e Fabio Roversi  Monaco  per  Cavazzuti  Francesco  ed  altri,
 Salvatore  Orestano  e Alessandro Pace per Orestano Salvatore ed altri,
 Roberto Gianolio per Bergamini Giuseppe ed  altri,  Gianni  Romoli  per
 l'I.N.P.S.  e  l'avv. dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto:
     1. - Con 74 ordinanze sollevate da diversi pretori in  funzione  di
 giudici del lavoro e, in sede di appello, da qualche tribunale e' stata
 impugnata  sotto  vari  profili  di  illegittimita'  costituzionale  la
 normativa, susseguitasi nel tempo (dal  1980  al  1984)  relativa  alla
 disciplina   della  contribuzione  di  malattia  concernente  i  liberi
 professionisti (notai, avvocati, medici, ingegneri, architetti, dottori
 commercialisti, psicologi, ecc.).
     Le  controversie  nelle  quali  le  ordinanze  sono  state   emesse
 risultano  promosse  da liberi professionisti, avanti alla magistratura
 del lavoro, al fine di contestare le somme richieste dall'INPS a titolo
 di contributi sociali di malattia.
     Quanto  alle  norme  oggetto  di  impugnazioni  ed   ai   parametri
 costituzionali  invocati da parte dei singoli giudici va in particolare
 precisato che:
     1) con ordinanza (n. 751/83 R.O.) emessa  il  20  maggio  1983  dal
 Pretore  di  Piacenza  sono stati impugnati gli artt. 57 l. 23 dicembre
 1978 n. 833, 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981 n. 402  (conv.    con
 modif. in l. 26 settembre 1981 n. 537) e 14, quarto comma, l. 26 aprile
 1982 n. 181, con riferimento all'art. 3 Cost.;
     2)  con  ordinanza  (n.  846/83  R.O.) emessa il 15 luglio 1983 dal
 Pretore di Biella sono stati impugnati gli artt.  3  d.l.  30  dicembre
 1979 n. 663 (conv. con modif. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l. n.
 402  del  1981,  14,  quarto comma, l. n. 181 del 1982, con riferimento
 agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;
     3) con ordinanza (n. 1071/83 R.O.) emessa il 17 novembre  1983  dal
 Pretore  di  Cosenza  sono  stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del
 1979, 12 d.l. n.  402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 181  del  1982,
 con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;
     4)  con ordinanza (n. 1073/83 R.O.) emessa il 27 settembre 1983 dal
 Pretore di Busto Arsizio sono stati impugnati gli artt. 3 d.l.  n.  663
 del  1979,  12 d.l.  n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte
 n. 181) del 1982, con riferimento agli artt.  3,  primo  comma,  e  53,
 primo comma, Cost.;
     5-17)  con  tredici  ordinanze  (nn.  34-42 e 64-67 Reg. ord. 1984)
 emesse il 28 novembre 1983 dal Pretore di Pisa  sono  stati  impugnati:
 l'art.   14  l.  11  novembre  1983  n.  638  (che  ha  convertito  con
 modificazioni il d.l. 12 settembre 1983 n. 463),  in  riferimento  agli
 artt.  3,  53  e  101,  secondo  comma,  Cost.; e gli artt. 57, primo e
 secondo comma, l. n.   833 del 1978 e  14  l.  n.  181  del  1982,  con
 riferimento all'art. 3 Cost.;
     18)  con  ordinanza  (n. 152/84 R.O.) emessa il 7 dicembre 1982 dal
 Pretore di Ferrara sono stati impugnati gli artt. 3  d.l.  n.  663  del
 1979,  76  l. n.   833 del 1978 nonche' il d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538,
 gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14, l. n. 181 del  1982,  4,  quarto
 comma,  d.l. n. 464 (recte n. 463) del 1983, con riferimento agli artt.
 3, 32, 38, 53 Cost.;
     19) con ordinanza (n. 194/84 R.O.) emessa il 27 dicembre  1983  dal
 Pretore  di  Vicenza  sono  stati  impugnati gli artt. 57 l. n. 833 del
 1978, 12, sesto comma, d.l. n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l.    n.
 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.;
     20)  con  ordinanza  (n.  195/84 R.O.) emessa il 9 gennaio 1984 dal
 Pretore di Roma sono stati impugnati gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981,
 14 l. n. 181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983,  con  riferimento  agli
 artt. 3 e 53 Cost.;
     21)  con  ordinanza (n. 236/84 R.O.) emessa il 24 dicembre 1983 dal
 Pretore di La Spezia e' stato impugnato l'art. 14 l. n. 638  del  1983,
 con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.;
     22)  con  ordinanza  (n. 244/84 R.O.) emessa il 13 gennaio 1984 dal
 Pretore di Roma e' stato impugnato l'art. 14, primo e secondo comma, l.
 n.  638 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;
     23) con ordinanza (n. 250/84 R.O.) emessa il 13  gennaio  1984  dal
 Pretore di Pistoia sono stati impugnati gli artt. 3, primo comma, lett.
 b,  d.l.  n.    663 del 1979, 14 primo comma, d.l. n. 463 del 1983, con
 riferimento all'art. 3 Cost.;
     24) con ordinanza (n. 265/84 R.O.) emessa il 30 novembre  1983  dal
 Pretore di Alessandria sono stati impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del
 1979,  12  d.l.   n. 402 del 1981, 14, quarto comma, l. n. 81 (recte n.
 181) del 1982, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e  53,  primo
 comma, Cost.;
     25)  con  ordinanza (n. 317/84 R.O.) emessa il 28 dicembre 1983 dal
 Pretore di Milano sono stati impugnati gli artt.  3  d.l.  n.  663  del
 1979,  12 d.l. n.  402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento
 agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;
     26) con ordinanza (n. 383/84 R.O.) emessa il 6  febbraio  1984  dal
 Tribunale di La Spezia e' stato impugnato "l'art. 14 l. n. 638 del 1983
 con  riferimento  agli  artt.  76 l. n. 833 del 1978 e d.l. n.  663 del
 1979 art. 3 e all'art. 3 Cost.";
     27) con ordinanza (n. 394/84 R.O.) emessa il 21 dicembre  1983  dal
 Pretore  di  Milano  sono  stati  impugnati gli artt. 3 d.l. n. 663 del
 1979,12 d.l. n.  402 del 1981, 14, primo e quarto comma, l. n. 181  del
 1982,  con  riferimento  agli artt. 3, primo comma, e 53 Cost., nonche'
 l'art. 57 l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;
     28) con ordinanza (n. 402/84 R.O.) emessa il 20 febbraio  1984  dal
 Pretore  di Roma sono stati impugnati gli artt. 14 d.l. n. 463 del 1983
 e 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730, con riferimento agli artt.  3, 23 e 53
 Cost.;
     29-32) con quattro ordinanze (nn. 458,  459,  460,  461  Reg.  ord.
 1984) emesse il 1 marzo 1984 dal Pretore di Forli' sono stati impugnati
 gli  artt.  1 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n.
 181 del 1982 e 33 l. n. 730 del 1983, con riferimento agli artt. 3,  53
 e 97 Cost.;
     33)  con  ordinanza  (n. 462/84 R.O.) emessa il 18 gennaio 1984 dal
 Pretore di La Spezia e' stato impugnato l'art. 14 l. n. 638  del  1983,
 con riferimento agli artt. 3, 53, 101, secondo comma, Cost.;
     34)  con  ordinanza  (n.  506/84  R.O.) emessa il 21 marzo 1984 dal
 Pretore di Sondrio gli artt. 1, terzo comma, d.P.R. n. 538 del 1980, 12
 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento agli artt.
 3 e 53 Cost.;
     35 e 36) con due ordinanze (n. 792/84 R.O. e  793/84  R.O.)  emesse
 l'8  e  il 16 marzo 1984 dal Pretore di Pisa gli artt. 14 l. n. 638 del
 1983, 57, primo e secondo comma, l. n. 833 del 1978, 14 l.  n. 181  del
 1982, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101, secondo comma, Cost.;
     37)  con  ordinanza  (n.  813/84 (R.O.) emessa il 5 aprile 1984 dal
 Pretore di Roma gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14  l.  n.  181  del
 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
     38)  con  ordinanza  (n. 902/84 R.O.) emessa il 17 gennaio 1984 dal
 Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R.  n.
 538  del  1980,  12  d.l.  n.  402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con
 riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
     39) con ordinanza (n. 911/84 R.O.) emessa il 23 febbraio  1984  dal
 Pretore  di  Milano,  gli artt. 3 d.l. n.  663 del 1979, 12 d.l. n. 402
 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con riferimento  agli  artt.  5  e  53
 Cost.;
     40)  con  ordinanza  (n.  959/84 R.O.) emessa il 23 maggio 1984 dal
 Pretore di Acqui Terme, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979,  12  d.l.  n.
 402 del 1981, 14 l. n.  181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53
 Cost.;
     41)  con  ordinanza (n. 977/84 R.O.) emessa il 16 febbraio 1984 dal
 Pretore di Milano gli artt. 3 d.l. n.  663 del 1979, 14 l. n.  181  del
 1982,  con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonche' l'art. 57 l. n.
 833 del 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;
     42) con ordinanza (n. 986/84 R.O.) emessa  il  23  marzo  1984  dal
 Pretore  di  Bari,  l'art.  14 l. n. 638 del 1983, con riferimento agli
 artt. 3, 53, 101 Cost., nonche' gli artt. 57 l. n. 833 del 1978 e 14 l.
 n. 181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;
     43) con ordinanza (n. 1000/84 R.O.) emessa il  7  giugno  1984  dal
 Pretore  di  Sanremo, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
 del 1981, 14 l. n.  81 (recte 181) del 1982, 14 l. n. 638 de 1983,  con
 riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. ;
     44)  con  ordinanza  (n. 1047/84 R.O.) emessa il 30 maggio 1984 dal
 Pretore di Modena, l'art. 14 d.l.   n. 463 del  1983,  con  riferimento
 agli artt. 3 e 53 Cost.;
     45)  con ordinanza (n. 1081/84 R.O.) emessa il 21 dicembre 1983 dal
 Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402 del
 1981, 14 l. n.  181 del 1982, 57 l. n. 833 del  1978,  con  riferimento
 agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;
     46)  con  ordinanza  (n. 1120/84 R.O.) emessa il 19 maggio 1984 dal
 Pretore di Imperia, gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980,  14  l.  n.
 638 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;
     47)  con  ordinanza  (n. 1142/84 R.O.) emessa il 21 giugno 1984 dal
 Pretore di Crema, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 14 l. n.  181  del
 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e l'art. 57 l. n. 833 del
 1978, con riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;
     48)  con  ordinanza  (n. 1154/84 R.O.) emessa il 27 giugno 1984 dal
 Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 1 e 2 d.P.R.  n.
 538  del  1980,  12  d.l.  n.  402 del 1981, 14 l. n. 181 del l982, con
 riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
     49) con ordinanza (n. 1243/84 R.O.) emessa il 17  aprile  1984  dal
 Pretore  di  Bari  l'art.  14  l. n. 638 del 1983, con riferimento agli
 artt. 3 e 53 Cost.;
     50) con ordinanza (n. 1326/84 R.O.) emessa il 26 ottobre  1984  dal
 Tribunale di Pinerolo, il d.P.R.  n. 538 del 1980, con riferimento agli
 artt. 3 e 76 Cost., gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del
 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;
     51)  con  ordinanza  (n.  1348/84 R.O.) emessa il 7 maggio 1984 dal
 Tribunale di Firenze, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 12 d.l. n. 402
 del 1981, 14 l. n.  181 del 1982, con riferimento agli  artt.  3  e  53
 Cost.;
     52)  con  ordinanza (n. 1370/84 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal
 Pretore di Modena, l'art. 14 l.  n. 638 del 1983, con riferimento  agli
 artt. 3 e 53 Cost.;
     53)  con  ordinanza  (n.  13/85 R.O.) emessa il 6 novembre 1984 dal
 Pretore di Parma, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 1  d.P.R.  n.  538
 del 1980, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nonche' l'art. 14 l.
 n. 638 del 1983, con riferimento agli artt. 3, 53 e 101 Cost.;
     54)  con  ordinanza (n. 27/85 R.O.) emessa il 27 settembre 1984 dal
 Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del
 1983, 1 e 2 d.P.R.  n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402; del 1981, 14 l. n.
 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
     55 e 56) con due ordinanze (n. 44/85 R.O. e 45/85 R.O.) emesse  l'8
 ottobre  1984 dal Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979,
 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982,  con  riferimento  agli
 artt.  3  e  35  Cost.,  nonche'  l'art.  57  l.  n.  833  del 1978 con
 riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.;
     57) con ordinanza (n. 46/85  R.O.)  emessa  l'8  ottobre  1984  dal
 Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l. n.  663 del 1979, 14 l. n. 638 del
 1983,  1 e 2 d.P.R. n.  538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n.
 181 del 1982, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
     58) con ordinanza (n. 53/85 R.O.)  emessa  l'8  novembre  1984  dal
 Pretore  di  Roma,  gli artt. 14 l.   n. 638 del 1983, 33 l. n. 730 del
 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
     59) con ordinanza (n. 73/85 R.O.) emessa il 17  novembre  1984  dal
 Pretore  di Modena, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 3 (recte 14) d.l.
 n. 463 del 1983, con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
     60) con ordinanza (n. 74/85 R.O.) emessa il  6  novembre  1984  dal
 Pretore  di  Modena,  l'art. 14 d.l.   n. 463 del 1983, con riferimento
 agli artt. 3 e 53 Cost.;
     61) con ordinanza (n. 118/85 R.O.) emessa il 22 novembre  1984  dal
 Tribunale  di  Torino,  gli artt. 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181
 del 1982, 14 d.l. n.   463 del  1983,  33  l.  n.  730  del  1983,  con
 riferimento all'art. 3 Cost.;
     62)  con  ordinanza (n. 119/85 R.O.) emessa il 22 novembre 1984 dal
 Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979, 12 d.l.  n.  402
 del 1981, 14 l. n.  181 del 1982, con riferimento all'art. 3 Cost.;
     63)  con  ordinanza  (n.  124/85  R.O.) emessa il 5 aprile 1984 dal
 Pretore di Bari, l'art. 14 l. n. 638 del  1983,  con  riferimento  agli
 artt. 3 e 53 Cost.;
     64)  con  ordinanza  (n. 163/85 R.O.) emessa il 20 gennaio 1985 dal
 Pretore di Tortona, gli artt. 1 d.P.R. n. 538 del 1980,  2  (recte  12)
 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, 33 l. n. 730 del 1983, con
 riferimento agli artt. 3, 23, 53 Cost.;
     65)  con  ordinanza (n. 189/85 R.O.) emessa il 29 novembre 1984 dal
 Pretore di Brescia, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del
 1983, 12 d.l. n.  402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982, con  riferimento
 agli artt. 3 e 53 Cost.;
     66  e  67)  con  due  ordinanze (n. 190/85 R.O. e n.  191/85 R.O.),
 emesse il 5 dicembre 1984 e l'11 gennaio 1985 dal Pretore  di  Brescia,
 gli  artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 14 l. n. 638 del 1983, 1 e 2 d.P.R.
 n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n.  181 del  1982,  con
 riferimento all'art. 3 Cost.;
     68)  con  ordinanza  (n. 200/85 R.O.) emessa il 9 novembre 1984 dal
 Pretore di Milano, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 12  d.l.  n.  402
 del  1981,  14  l.  n.    181  del  1982,  33  l.  n. 730 del 1983, con
 riferimento all'art. 3 Cost.;
     69)  con  ordinanza (n. 254/85 R.O.) emessa il 27 febbraio 1985 dal
 Tribunale di Torino, gli artt. 3 d.l.  n. 663 del 1979, 12 d.l. n.  402
 del 1981, 14 l. n.  181 del 1982, 14 d.l. n. 463 del 1983, 33 l. n. 730
 del 1983, con riferimento all'art. 3 Cost.;
     70)  con  ordinanza  (n. 290/85 R.O.) emessa il 5 dicembre 1984 dal
 Tribunale di Piacenza, l'art. 14 l. n. 638 del  1983,  con  riferimento
 agli  artt.  53  e  104 Cost., nonche' l'art. 3 d.l. n. 663 del 1979 "e
 successive modificazioni", con riferimento agli artt.  3 e 53 Cost.;
     71) con ordinanza (n. 312/85  R.O.)  emessa  l'11  marzo  1984  dal
 Pretore di Roma, gli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402
 del  1981,  14  l.  n.  638  del  1983, 33 l. n. 730 del 1983, 10 l. 22
 dicembre 1984 n. 887, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.;
     72) con ordinanza (n. 340/85 R.O.) emessa  il  3  maggio  1985  dal
 Pretore  di Santa Maria Capua Vetere, gli artt. 3 d.l. n. 663 del 1979,
 12 d.l. n. 402 del 1981, 14 l. n. 181 del 1982,  con  riferimento  agli
 artt. 3 e 53 Cost.;
     73)  con  ordinanza  (n.  445/85 R.O.) emessa il 20 aprile 1985 dal
 Pretore di Modena, gli artt. 1 d.P.R.  n. 538 del 1980, 12 d.l. n.  402
 del  1981,  14  l.  n.    181  del  1982,  14 d.l. n. 463 del 1983, con
 riferimento agli artt. 3, 23 e 97 Cost.;
     74) con ordinanza (n. 446/85 R.O.) emessa  il  4  aprile  1985  dal
 Pretore  di Modena, gli artt. 1 d.P.R.  n. 538 del 1980, 12 d.l. n. 402
 del 1981, 14 d.l. n.   463 del  1983,  33  l.  n.  730  del  1983,  con
 riferimento agli artt. 3, 23 e 97 Cost.;
     2.a)  La  maggior  parte dei giudici remittenti (ordd.  nn. 846/83,
 1073/83,  195/84,  265/84,  317/84,  394/84,  402/84,  458/84,  459/84,
 460/84,  461/84,  506/84,  902/84,  911/84,  959/84,  977/84,  1000/84,
 1081/84, 1120/84, 1142/84, 1154/84, 1243/84, 1348/84,  1326/84,  27/85,
 44/85,  45/85,  46/85,  53/85,  119/85, 163/85, 189/85, 190/85, 191/85,
 200/85, 254/85, 445/85, 446/85) ha in particolare censurato la suddetta
 normativa nella parte in cui prevede, relativamente alla  contribuzione
 dovuta per gli anni 1980-1984, piu' alte (quindi piu' onerose) aliquote
 contributive  a  carico  dei  liberi  professionisti  rispetto a quelle
 stabilite per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) ed anche
 (v. in particolare ordd. nn. 46/85,  254/85,  190/85,  191/85,  200/85,
 189/85) rispetto a quelle fissate per i coltivatori diretti.
     Il  raffronto  e'  stato altresi' posto con le aliquote determinate
 per i lavoratori dipendenti (ord. n.   152/84, per  la  quale  peraltro
 questi  ultimi  sarebbero "piu' penalizzati", e ord. n. 1348/84 R.O.) e
 con quelle, si assume meno  gravose,  o  comunque  fondate  su  diversi
 criteri,  fissate  per i c.d. cittadini non mutuati (ordd. nn. 1071/83,
 34 - 42/84, 64-67/84, 194/84, 394/84, 445/85, 446/85 e  986/84  nonche'
 n. 1142/84 R.O.).
     Oltre  al principio di eguaglianza, che si assume violato godendo i
 cittadini di identiche  prestazioni  sanitarie  a  fronte  di  aliquote
 contributive  differenziate,  in  svariate  ordinanze e' stato posto in
 rilievo,  sul  presupposto  della  natura  fiscale  o  parafiscale  dei
 contributi sociali di malattia, anche il contrasto con l'art. 53 Cost.,
 data  la  diversa  incidenza del contributo (da commisurarsi al reddito
 dichiarato ai fini IRPEF) su "una stessa misura di reddito" prodotto.
     "Tale sistema di contribuzione, che con il passare  degli  anni  ha
 sempre  accentuato  il  carico  gravante  sulle  varie  categorie  e la
 diversita' di imposizione tra queste"  mancherebbe  "di  coerenza,  che
 incide  sulla  imparzialita' e sul buon andamento della amministrazione
 (art.  97 Cost.)" (v. ordd. nn. 458/84, 460/84, 461/84 ed anche 445/85,
 446/85).
     2.b) Molte  ordinanze  (nn.  846/83,  1071/83,  1073/83,  34-42/84,
 64-67/84,  195/84,  265/84,  317/84,  394/84,  402/84,  458/84, 459/84,
 460/84, 461/84, 902/84,  911/84,  977/84,  1081/84,  1142/84,  1154/84,
 1326/84,  27/85,  44/85,  45/85,  46/85, 53/85, 119/85, 163/85, 189/85,
 190/85, 191/85, 200/85, 254/85, 340/85) hanno  denunciato  la  suddetta
 normativa anche nella parte in cui determina in modo differenziato, tra
 le  varie  categorie  di  cittadini,  il contributo dovuto in misura (o
 quota) fissa,  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  (quasi  tutte  le
 ordinanze) 53 Cost.
     La  violazione delle norme costituzionali deriverebbe dal fatto che
 tale quota fissa, assunta piu'  onerosa  per  i  liberi  professionisti
 rispetto ad artigiani e commercianti ed anche (ord. n. 200/85) rispetto
 ai   coltivatori   diretti,   e'   da   corrispondersi  in  ogni  caso,
 indipendentemente dall'entita' del reddito, per  il  solo  fatto  della
 iscrizione all'albo. Tale quota fissa, proprio in quanto svincolata dal
 reddito,  si  porrebbe  quindi  in  contrasto  con  il  principio della
 commisurazione delle imposte alla  capacita'  contributiva  di  ciascun
 cittadino.
     Inoltre  "la transitorieta' e provvisorieta' dell'attuale regime in
 attesa  di  una  totale   fiscalizzazione   dell'onere   sociale"   non
 giustificherebbe  la  violazione  del principio di uguaglianza che "non
 puo' essere derogato neppure in via provvisoria" (ord. n. 200/85).
     2.c) Parte delle ordinanze (nn. 751/83, 34-42/84, 64-67/84, 194/84,
 317/84,  383/84,  394/84,  458/84,  461/84,  902/84,  911/84,   986/84,
 1081/84, 1154/84, 1326/84, 27/85, 44/85, 45/85, 118/85, 163/85, 190/85,
 191/85,  200/85,  254/85,  290/85)  contesta  il  sistema  contributivo
 (sempre in relazione alla  posizione  dei  liberi  professionisti)  con
 specifico riferimento alle norme che prevedono (fino al d.l.  29 luglio
 1981  n.  402,  art.  12,  che li ha soppressi) differenti massimali di
 reddito  su  cui  calcolare  le  quote  contributive  percentuali,  per
 contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
     Ingiustificato sarebbe il piu' alto massimale previsto per i liberi
 professionisti  rispetto  a  quello  fissato per artigiani ed esercenti
 attivita' commerciali; irrazionale altresi' sarebbe la soppressione  di
 tale  massimale,  che  viceversa  rimarrebbe  in vigore solo per alcune
 categorie di cittadini: coltivatori diretti (v. Ord. n.  200/85  R.O.),
 cittadini non iscritti ad alcuna forma di assistenza di cui all'art. 63
 l.  n. 833 del 1978 (v. ordd. nn.  751/83, 1071/83, 34-42/84, 64-67/84,
 194/84,  394/84,  254/85,  290/85  R.O.)  e  (ord.   n.   27/85   R.O.)
 "lavoratori  autonomi  e  financo  per i redditi di puro capitale per i
 quali ultimi il Ministero della Sanita' con decreto del 25 maggio  1983
 ha  sancito  che  il  contribuente non puo' superare il massimo di lire
 2.500.000": il reddito da lavoro (dipendente ed autonomo), in contrasto
 con  la  Costituzione  che  lo  tutela,  verrebbe,  quindi,  ad  essere
 interamente  assoggettato  a  contribuzione a differenza del reddito da
 capitale.
     Le assunte irrazionalita' violerebbero  anche  i  principi  che  si
 desumono dagli artt. 32, 35, 38 Cost.
     2.d)  Come  e' descritto sub 1, molti pretori hanno impugnato anche
 le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980 n.
 538 (aventi per oggetto ugualmente aliquote contributive, quote fisse e
 massimali). Tuttavia, in altre ordinanze (nn.  846/83, 195/84,  265/84,
 317/84, 394/84, 959/84, 977/84, 1081/84, 1142/84, 44/85, 45/85, 340/85)
 ne  e'  stata  espressamente  esclusa la natura di atto avente forza di
 legge e quindi omessa la denuncia.  cosi' anche il  Pretore  di  Milano
 (ord.  n. 200/85) che comunque ha rilevato come il contenuto del d.P.R.
 n. 538 sia stato fatto proprio dalla legislazione successiva.
     Con le ordinanze  nn.  394/84,  977/84,  1081/84,  1142/84,  44/85,
 45/85,  sul  presupposto della natura amministrativa del citato decreto
 presidenziale, si e' ritenuta non manifestamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833,
 il quale "affidando al Governo il compito di disciplinare l'adeguamento
 della partecipazione contributiva degli assistiti, nonche' le modalita'
 ed i tempi di questa  partecipazione,  non  fisserebbe  alcun  criterio
 direttivo  -  sul  presupposto  che  criteri  del genere debbono essere
 determinati dalla prevista legge di approvazione  del  piano  sanitario
 nazionale,  mai  emanata  - violando, cosi', la regola della riserva di
 legge di cui all'art. 23 della Costituzione che  pur  contemplando  una
 riserva relativa, esige che siano dalla legge determinati, quanto meno,
 gli elementi essenziali della prestazione imposta"; violandosi altresi'
 il  principio  di  uguaglianza,  in quanto resterebbero consentite, sia
 pure in via transitoria, misure di contribuzione  piu'  gravose  per  i
 liberi professionisti, anche perche' (ordd. nn. 792/84, 793/84, 986/84)
 ingiustamente  svincolate dal riferimento alle "variazioni previste nel
 costo  medio  pro  capite  dell'anno  precedente",  riferimento  invece
 previsto  dall'art.  63l.  n.  833  del  1978  per i cittadini c.d. non
 mutuati (anche ordd. nn. 751/83, 34-42/84, 64-67/84,394/84).
     Sul diverso avviso che il d.P.R. n. 538 del  1980  "va  considerato
 come  un decreto legislativo emanato dal Presidente della Repubblica in
 forza della delega prevista dall'art. 57, secondo comma, l. n. 833  del
 1978  (come  si desume anche dal disposto dell'art. 79 legge n. 833 del
 1978 circa le modalita' di esercizio delle deleghe legislative e  dalla
 premessa  stessa  del  d.P.R. n. 538 del 1980, nonche' dal fatto che la
 materia dei contributi obbligatori era in precedenza regolata  da  atti
 aventi forza di legge)", il Tribunale di Pinerolo (ord. n.  1326/84) ha
 sospettato  di  illegittimita' costituzionale il d.P.R. n. 538 del 1980
 in relazione all'art. 76 Cost. in quanto "la sua emanazione e' avvenuta
 senza che fossero stati  stabiliti  i  criteri  di  carattere  generale
 previsti  dall'art.  53,  lett.  f,  legge n. 833 del 1978 che dovevano
 costituire l'indispensabile presupposto per  l'emanazione  dei  decreti
 delegati   circa  la  determinazione  dei  contributi  a  carico  degli
 assicurati".
     3. -  Alcune  ordinanze,  emesse  in  giudizi  promossi  da  liberi
 professionisti  che prestano anche attivita' di lavoro dipendente o che
 comunque  godono  di  pensione,  hanno  sollevato  altre  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  specificamente in relazione alla norma di
 cui all'art.  14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. con modif.  nella
 l. 11 novembre 1983 n. 638). Sotto un primo profilo viene  rilevato  un
 contrasto  con  l'art. 3 Cost.   nella parte in cui la norma, imponendo
 una duplice contribuzione (l'una sul reddito di lavoro dipendente o  di
 pensione e l'altra sul reddito derivante dalla attivita' professionale)
 determinerebbe,  a  fronte di un'unica identica prestazione, una palese
 disparita' di trattamento tra i liberi professionisti (svolgenti  altra
 attivita'  di  lavoro  dipendente  o  titolari di pensione) e tutti gli
 altri cittadini tenuti ad un'unica contribuzione (ordd.  nn.  34-42/84,
 64-67/84,   195/84,  792/84,  793/84,  986/84).  I  giudici  remittenti
 rilevano che  la  questione  non  si  porrebbe,  costituendo  la  norma
 espressione di imposizione fiscale sul reddito complessivo prodotto dal
 contribuente  (art.  53  Cost.),  se  si  fosse attuato il programma di
 fiscalizzazione e, quindi, un finanziamento del S.S.N. senza disparita'
 di trattamento.
     L'art.  14  l.  n.  638  del  1983  viene  considerato   fonte   di
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento anche tra gli stessi liberi
 professionisti.
     Palese  ed  ingiustificata  disparita'  di   trattamento,   nonche'
 violazione dell'art. 53 Cost. vi sarebbe, infatti, tra la posizione dei
 liberi  professionisti titolari di pensione (tenuti alla contribuzione)
 e titolari di pensione INPS (completamente esentati dal versamento  dei
 contributi di malattia).
     4.a) Altre ordinanze (ordd. nn. 34-42/84, 64-67/84, 236/84, 152/84,
 462/84, 792/84, 793/84, 986/84, 1047/84, 1243/84, 73/85, 74/85, 124/85,
 290/85) hanno ritenuto, ancora, che l'art. 14 l. n.  638 del 1983 abbia
 carattere   solo   apparentemente   interpretativo  ma  sostanzialmente
 innovativo, avendo tale norma introdotto,  quanto  alla  individuazione
 dei  soggetti  obbligati,  non  solo  una diversa definizione, ma anche
 diversi presupposti.
     Infatti, alla espressione di professionisti "obbligati in base alle
 leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un istituto mutualistico" (art.
 3, lett.  b, d.l. n. 663 del 1979) e' stata sostituita  la  dizione  di
 professionisti "iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di
 cui all'art. 2229 c.c.".
     La natura innovativa dell'art. 14 l. n. 638 del 1983 si evincerebbe
 con  chiarezza dalla circostanza che ingegneri, dottori commercialisti,
 medici e avvocati, svolgenti anche attivita'  di  lavoro  dipendente  o
 titolari  di pensione, in base alla disposizione contenuta nell'art. 3,
 lett. b, d.l. n. 663 del  1979  non  erano  tenuti  (come  da  costante
 giurisprudenza)   alla   contribuzione   di   malattia   (sul   reddito
 professionale), in  quanto  gia'  assoggettati  sull'altro  reddito  di
 lavoro  dipendente  o  di pensione:   le rispettive Casse di previdenza
 infatti rendevano non obbligatoria (o addirittura non consentivano)  la
 iscrizione  a  chi  fosse gia' assistito da altra forma obbligatoria di
 assicurazione o di assistenza malattia.
     In base alla individuazione dei soggetti obbligati contenuta  nella
 norma  di  interpretazione  autentica  i suddetti liberi professionisti
 sono, invece, tenuti alla contribuzione di  malattia  a  seguito  della
 iscrizione al relativo albo.
     Tenuto  conto  dell'effetto  retroattivo della norma e della natura
 fiscale dei contributi, vengono evidenziati, cosi', i seguenti  profili
 di illegittimita' costituzionale dell'art. 14 l. n. 638 del 1983:
     a) violazione dell'art. 3 Cost. perche' ha assoggettato all'obbligo
 del   versamento   dei  contributi  sociali  di  malattia  sul  reddito
 professionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 i soli professionisti  ivi
 contemplati  e  non  tutti  indistintamente  gli  esercenti  una libera
 professione;
     b) violazione dell'art. 53 Cost. perche' ha imposto  l'obbligo  del
 versamento dei contributi sociali di malattia sul reddito professionale
 a  tutti  i  liberi professionisti con effetto retroattivo al 1 gennaio
 1983 e non invece a far tempo dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
 decreto legge n. 463 del 1983 e percio' dal 12 settembre 1983 in poi.
     4.b)  L'art.  14  l.  n.  638  del  1983  viene denunciato anche in
 relazione all'art. 101,  secondo  comma,  Cost.  poiche'  introducendo,
 quale  norma  solo apparentemente interpretativa, nuovi presupposti per
 la individuazione dei soggetti  tenuti  al  versamento  dei  contributi
 sociali  di  malattia,  realizzerebbe "una illegittima compromissione e
 limitazione dell'ordinario  ed  istituzionale  potere  del  giudice  di
 interpretare  le  leggi  nella  loro applicazione" (ordd. nn. 34-42/84,
 64-67/84, 236/84, 792/84, 793/84, nonche' 462/84, 986/84, 13/85  e,  ma
 con riferimento all'art. 104, primo comma, Cost., ord. n. 290/85).
     5.  -  Nei  giudizi  promossi dalle ordinanze nn.  1073/83, 394/84,
 506/84, 902/84 e 1142/84 si sono costituiti  rispettivamente  Lupinacci
 Martino  ed  altri,  Bastianini Marino ed altri, Greco Adolfo ed altri,
 Averoldi Giulio Antonio ed altri e Distefano Mario ed  altri.  Oltre  a
 ribadire  le ragioni addotte dai giudici remittenti, in tali atti si e'
 posto in rilievo la natura fiscale dei contributi sociali  di  malattia
 in  quanto  ragguagliati  ai  redditi  IRPEF,  nonche' l'ingiustificata
 diversita'  di  contribuzione  gravante  sulle   varie   categorie   di
 cittadini,  diversita'  "non  fondata  su  alcun  indice  di  capacita'
 contributiva",  a  danno  dei  liberi   professionisti,   che   vengono
 palesemente   discriminati  a  parita'  di  livello  di  reddito  e  di
 prestazioni sanitarie.
     Nella  memoria  di  Bastianini  Marino  e'  stata  evidenziata   la
 violazione  della  riserva  di  legge di cui all'art. 23 Cost. da parte
 della norma contenuta nell'art. 57, secondo comma, l. n. 833 del  1978,
 norma  che sarebbe sprovvista del tutto degli elementi fondamentali del
 prelievo. La non conformita' al dettatto  costituzionale  non  verrebbe
 meno  per  il  rinvio,  contenuto  nell'art. 57, alla (futura) legge di
 approvazione del piano sanitario ai sensi dell'art. 53, lett. f, l.  n.
 833 del 1978 essendo tale rinvio "operato in maniera solo eventuale".
     Per Lauro Renato ed altri, nel relativo giudizio di cui all'ord. n.
 244/84  e'  stata  depositata  una memoria di costituzione con la quale
 viene posto l'accento  sull'ingiustificata  disparita'  di  trattamento
 esistente tra le varie categorie di liberi professionisti.
     Nei  giudizi  instaurati con le ordinanze nn.  1047/84 e 1370/84 si
 sono costituiti Gaudenzi Paolo ed altri e Cavazzuti Francesco ed  altri
 con  identico atto difensivo nel quale, richiamando la normativa a base
 del sistema contributivo,  viene  osservato  come  non  si  sia  ancora
 attuata  la fiscalizzazione degli oneri sociali gia' programmata con la
 l. n. 833 del 1978.
     Hanno altresi' depositato memorie di costituzione Austrua Francesco
 ed altri  (nel  giudizio  promosso  con  l'ord.  n.  751/83),  Orestano
 Salvatore ed altri (ord. n. 53/85), Bertoncelli Piero ed altri (ord. n.
 74/85),  Venturati  Piero  (ord.   n. 290/85), La Pera Giorgio ed altri
 (ord. n. 312/85, peraltro con atto depositato fuori termine).  In  tali
 atti   difensivi  le  parti  si  associano  alle  ragioni  esposte  dai
 rispettivi giudici remittenti.
     L'INPS si e' costituito nei giudizi di cui alle ordd.  nn. 751/83 e
 846/83 con identico atto  difensivo  con  il  quale,  nel  chiedere  la
 dichiarazione  di  non  fondatezza  delle  questioni  sollevate,  viene
 rilevato come "l'assistenza sociale di  malattia  sia  basata  non  sul
 principio  della  corrispettivita'  fra  prestazioni  e  finanziamento,
 bensi' sul concetto di mutualita'".   Inoltre  la  diversa  imposizione
 contributiva  sarebbe  giustificata dalla diversita' delle categorie di
 cittadini poste a confronto.
     Nel  giudizio  promosso  con  l'ord. n. 312/85 R.O.  del Pretore di
 Roma, adito in sede di procedura d'urgenza ex art. 700  c.p.c.,  si  e'
 costituito  ancora  l'INPS  il  quale  ha preliminarmente osservato che
 l'ordinanza di rimessione e' stata impugnata per  Cassazione  ai  sensi
 dell'art.  111  Cost.  A  motivo  del  ricorso, rileva l'INPS, e' stata
 dedotta  l'insussistenza  del  "periculum   in   mora",   la   nullita'
 dell'ordinanza  in  quanto  emessa "inaudita altera parte", la mancanza
 dei presupposti per la remissione degli atti alla Corte  costituzionale
 (non essendovi "in corso" alcun giudizio vero e proprio).
     6.a)  In  tutti  i  giudizi, ad eccezione di quelli promossi con le
 ordd. nn. 1071/83, 1073/83, 265/84 e 312/85  R.O.,  e'  intervenuta  la
 Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri  rappresentata  e  difesa
 dall'Avvocatura generale dello Stato.
     In limine e' prospettata l'inammissibilita' delle  questioni  poste
 con  talune  ordinanze perche' prive di motivazione, ovvero assunte con
 mero riferimento ad altri, diversi giudizi.
     Negli atti di intervento vengono premesse, poi, le finalita'  della
 normativa  oggetto  di  impugnazione:    unificazione delle prestazioni
 sanitarie; obbligatorieta' dell'assicurazione contro  le  malattie  per
 tutti i cittadini; adeguamento contributivo dei cittadini assistiti dai
 precedenti  enti  mutualistici;  finale fiscalizzazione dei contributi.
 Alla luce di cio', troverebbe giustificazione la  circostanza  che  per
 l'anno  1980,  a  titolo  provvisorio  e  salvo  conguaglio,  i  liberi
 professionisti  obbligati  all'iscrizione   presso   un   istituto   di
 assistenza  malattie,  cosi'  come  gli  artigiani,  i commercianti e i
 coltivatori diretti, continuarono a corrispondere gli stessi precedenti
 importi rispettivamente dovuti.
     A parere dell'Avvocatura negli anni 1981, 1982, 1983 la  situazione
 contributiva  dei  professionisti  ex  mutuati  e  dei  commercianti ed
 artigiani e' stata identica o comunque le differenze  esistenti  tra  i
 contributi dovuti dalle varie categorie sarebbero state "trascurabili",
 in  ogni  caso  giustificate  dalla  non  comparabilita'  ne'  ai  fini
 dell'art. 3, ne'  dell'art.  53  Cost.  tra  liberi  professionisti  ed
 imprenditori  quali  artigiani,  commercianti  o  coltivatori  diretti.
 Quanto alla diversa  contribuzione  dovuta  dai  lavoratori  dipendenti
 viene  posto  in rilievo che all'aliquota dovuta dal lavoratore si deve
 aggiungere quella corrisposta direttamente dal datore di lavoro; che la
 contribuzione per il lavoratore dipendente e'  mensile  e  sul  reddito
 lordo,  mentre  per  il  libero  professionista e' annuale, sui redditi
 dell'anno precedente al netto delle spese inerenti all'esercizio  della
 professione;  che  quanto  dovuto  dal  lavoratore  a  reddito fisso e'
 automatico e  facilmente  accertabile,  diversamente  dal  reddito  del
 libero professionista.
     Quanto  agli invocati parametri di cui agli artt. 32 e 38 Cost. (v.
 ord. n. 152/84), per l'Avvocatura essi non  sarebbero  "minimamente  in
 discorso".
     Fuori  luogo  inoltre  (ord.  n.  118/85)  e'  il  paragone  con la
 contribuzione dovuta dai cittadini c.d. non mutuati (art. 63 l. n.  833
 del 1978 e successivi decreti ministeriali) poiche', per questi ultimi,
 i  contributi  dovuti  (per il 1984 il 5,50%) sono piu' alti rispetto a
 quelli fissati per i liberi professionisti.
     6.b) Quanto alla questione della c.d. doppia  contribuzione  dovuta
 dai  liberi  professionisti  che  siano  anche  lavoratori dipendenti o
 titolari di pensione, nel senso che il contributo e' dovuto due volte a
 fronte di un'unica prestazione, viene  rilevato  come  in  realta'  sia
 colpito  l'intero  reddito, compreso quindi quello professionale che si
 aggiunge a quello da lavoro dipendente o  da  pensione,  "in  relazione
 percio'  alla  maggiore  capacita'  contributiva  ed  in attuazione del
 criterio di finale fiscalizzazione posto dalla legge del 1978".
     Data "la diversa sostanziale posizione soggettiva" e' inammissibile
 il confronto tra i suddetti  liberi  professionisti  gia'  titolari  di
 pensione  e  i  pensionati  statali  (ord.  n.  189/85)  o i pensionati
 dell'INPS e delle varie casse di previdenza amministrate dal  Ministero
 del  Tesoro esonerati dal versamento contributivo ex art. 1 l. 4 agosto
 1955 n. 692 (ord. n. 1047/1984).
     Quanto alla quota fissa, escluso il carattere  di  imposta  essendo
 semplice  contribuzione  assicurativa (come previsto dall'art. 69 l. n.
 833 del 1978), essa troverebbe  giustificazione  essendo  prevista  per
 colpire anche quei liberi professionisti con redditi esenti dall'IRPEF.
     In  ogni  caso  tale quota fissa sarebbe uguale a quella dovuta dai
 lavoratori autonomi, a prescindere dalla impossibilita' di  confrontare
 le categorie (ord. n. 190/85).
     Poiche'  in  alcune  ordinanze  e' stato richiamato anche l'art. 97
 Cost. per l'Avvocatura tale  parametro  "e'  certamente  estraneo  alla
 contestazione".
     6.c)  In  ordine  alle  questioni  derivanti  dalla asserita natura
 innovativa, anziche' interpretativa, dell'art. 14 l. n.  638  del  1983
 che   sottoporrebbe  gli  interessati  a  tassazione  retroattivamente,
 l'Avvocatura  rileva  innanzitutto  come  non  esista  alcun  indirizzo
 giurisprudenziale  consolidato  che  abbia  dichiarato i professionisti
 dipendenti o pensionati non soggetti a contribuzione professionale;  in
 secondo   luogo   non   sussisterebbe  violazione  dell'art.  53  Cost.
 trattandosi di contribuzioni sociali e non di imposte.
     A proposito, poi, delle categorie professionali  prive  di  albi  o
 elenchi   professionali   che   si   assume   non   siano  tenute  alla
 contribuzione, l'Avvocatura rileva  come  l'assunto  sia  infondato  in
 quanto  tali  categorie  (psicologi. psicoanalisti, assistenti sociali,
 arredatori, esperti in pubbliche  relazioni,  consulenti  pubblicitari,
 amministratori di condomini) erano ugualmente tenute o in quanto medici
 specializzati o in quanto lavoratori autonomi.
     6.d)  Ricordando  che  alcune  ordinanze  pongono  la  questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  57  l.  n.  833  del  1978  per
 contrasto  con  l'art. 23 Cost.  in quanto, nell'affidare al Governo il
 compito di regolare l'adeguamento contributivo degli  ex  mutuati,  non
 fisserebbe  alcun criterio direttivo, l'Avvocatura rileva che l'art. 57
 fa espresso riferimento al precedente art. 53 che fissa con  precisione
 gli  obiettivi  dei  piani  sanitari  nazionali  la cui approvazione e'
 riservata al Parlamento.
     7. - I giudizi promossi con le prime ventisette ordinanze  (v.  sub
 1)  furono  fissati  per  l'udienza  pubblica  dell'11 dicembre 1984, a
 seguito della quale questa Corte chiese con l'ordinanza istruttoria  n.
 45  del  13  febbraio 1985, indirizzata al Presidente del Consiglio dei
 ministri, ai Ministri del tesoro, del  lavoro  e  della  sanita',  ogni
 utile  elemento  di informazione circa le causali giuridiche e tecniche
 poste a fondamento  e  criterio  nella  determinazione  dei  contributi
 sociali  di malattia dovuti dalle varie categorie di cittadini, nonche'
 i dati  relativi  all'incidenza  della  contribuzione  di  malattia  di
 ciascuna categoria sul finanziamento globale del Fondo nazionale per il
 periodo 1979-1984.
     Con  atti  depositati  il  25 ottobre 1985 da parte dell'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  i  vari  organi   investiti   dell'istruttoria
 risultano  aver  provveduto,  con  l'invio di note di delucidazione. Da
 queste sostanzialmente emerge la complessita' estrema, quanto alle basi
 impositive  per  la  determinazione  dei  contributi,  con  un  avviato
 processo di conseguente razionalizzazione.
     All'udienza  dell'8  aprile 1986 sono state oggetto di discussione,
 oltre  alle  prime  ventisette  ordinanze,  anche  altre  quarantasette
 ordinanze di rimessione (v. sub 1), pervenute alla Corte.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  Le ordinanze di rimessione hanno tutte per oggetto questioni
 identiche ovvero connesse. I giudizi relativi possono essere,  percio',
 riuniti e decisi con unica sentenza.
     2.1  -  Pronunciando  in via d'urgenza, il Pretore di Roma (ord. n.
 312/1985) ha ravvisato che le disposizioni  concernenti  i  "contributi
 obbligatori  di malattia gravanti su tutti i cittadini e in ispecie sui
 titolari di un rapporto di lavoro" (artt. 1 e 2  del  d.P.R.  8  luglio
 1980  n.  538;  12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402, conv. nella legge 26
 settembre 1981 n. 537; 14 della legge n. 638/1983: recte  del  d.l.  12
 settembre  1983  n.  463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638; 33
 della legge 27 dicembre 1983 n. 730; 10 della legge 22 dicembre 1984 n.
 887) contrasterebbero con gli artt. 3, 23, 53, 97 Cost.,  rimettendo  a
 questa Corte l'esame della questione.
     Ad  assicurare  provvisoriamente  gli  effetti  della decisione sul
 merito, il Pretore ha contestualmente sospeso, per le parti  in  causa,
 la riscossione dei contributi.
     Sicche' nei limiti processuali prefissati al remittente ex art. 700
 cod.  proc.  civ.,  il relativo giudizio risulta definito ed e' carente
 della rilevanza per gli  ulteriori  fini  di  cui  all'art.  23,  comma
 secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87: con conseguente declaratoria
 di inammissibilita'.
     2.2  -  Il  Tribunale  di La Spezia (ord. n. 383/84), il Pretore di
 Modena (ordd. n. 1370/84; 74/85) e il Pretore di Roma (ord. n.  813/84)
 assumono  contrasto  con l'art. 3 Cost. (i Pretori di Modena e di Roma,
 altresi', con l'art. 53, primo comma) dell'art.  14 del gia' richiamato
 d.l. n. 463/1983. Ma anche tali ordinanze si palesano inammissibili  ai
 fini del presente giudizio.
     L'Avvocatura  generale  dello  Stato  ha  opposto, e l'eccezione va
 accolta giusta le risultanze, che il Tribunale  di  La  Spezia  non  ha
 motivato  sulla  rilevanza  dell'incidente,  limitandosi  al  meccanico
 deferimento processuale senza il benche' minimo riferimento  ai  motivi
 della rimessione.
     Quanto  ai Pretori di Modena e di Roma, nelle rispettive ordinanze,
 si sono riportati ad "osservazioni" e  "considerazioni"  che  sarebbero
 contenute in altri giudizi.
     3.1  -  In  ordine  alle molteplici ordinanze sulle quali rivolgere
 l'esame di merito, occorre  precisare  anzitutto  che  esse  hanno  per
 oggetto  la  contribuzione  imposta  ai  liberi  professionisti, per le
 relative prestazioni sanitarie, dalle normative via via succedutesi, al
 riguardo, nell'arco temporale ricompreso tra il 1980 ed il 1984.
     Cosi' come sollevate, le questioni portano a doverle affrontare  su
 di  un  duplice  piano  di  riferimento  e di sviluppo: si caratterizza
 prevalentemente l'uno per una  assunta  incoerenza  -  prospettata  dai
 giudici  a  quibus  -  dell'intero sistema posto man mano in essere nel
 periodo considerato.
     Con  un  secondo  ordine  di  questioni  rilevano, poi, particolari
 posizioni di contrasto, le  quali  deriverebbero  comunque,  secondo  i
 relativi assunti, dalla prospettata discrasia generale.
     3.2 - Il primo ordine di questioni si palesa il piu' cospicuo anche
 perche'  -  come  espresso  -  esso  condiziona  anche  i termini, piu'
 specifici, della indagine ulteriore. E' giovevole, pertanto, dar  cenno
 sintetico,  subito,  delle  disposizioni  denunciate  che,  nella  loro
 successione, interessano  la  genesi  e  il  conseguente  fluire  delle
 frapposte eccezioni.
     Orbene,  per  l'art.  53, lett. f, della legge 23 dicembre 1978, n.
 833 - istituzione del servizio sanitario nazionale -  veniva  conferito
 al  piano  nazionale  sanitario  di  stabilire per il periodo della sua
 durata, "di norma" (cosi' testualmente la piu' recente legge 23 ottobre
 1985, n. 595) triennale, le fasi per  la  graduale  unificazione  nella
 erogazione delle prestazioni sanitarie, nonche' nella correlazione, che
 qui   specificamente  interessa,  del  corrispondente  adeguamento  dei
 contributi.
     Il successivo art. 57, secondo comma, che dischiude la serie  delle
 disposizioni  impugnate,  intervenne a stabilire, richiamato l'art. 53,
 che alla  partecipazione  contributiva  degli  assistiti,  quanto  alle
 modalita'   ed  ai  tempi  ed  in  funzione  della  soppressione  delle
 preesistenti strutture mutualistiche, avesse a provvedersi con  decreti
 del  Presidente  della  Repubblica,  emanandi  previa deliberazione del
 Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro di concerto
 con i titolari del tesoro e della sanita'. Ancora, con  l'art.  76  gli
 adempimenti  di  riscossione  restavano affidati agli enti mutualistici
 (sebbene in liquidazione) per le contribuzioni riferite agli anni  1979
 e  precedenti;  con  decorrenza  dal  1 gennaio 1980 all'Istituto della
 previdenza sociale.
     3.3 - In realta', solamente col d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538,  ebbe
 a disporsi, in punto, nella forma e con le modalita' previste dall'art.
 57   legge   n.   833:     si  determinava  nei  confronti  dei  liberi
 professionisti - oggetto  delle  fattispecie  in  causa  -  una  misura
 capitaria  annua  di  L.125.000, maggiorata di una quota pari al 2% del
 reddito professionale ed  entro  il  limite  del  massimale  di  L.  25
 milioni.
     Va  considerato  che le questioni poste limitatamente alla denuncia
 dell'indicato d.P.R. n.  538 assumono violazione, come si vedra' meglio
 in  appresso  in  ordine  alle  ulteriori  disposizioni  impugnate,  di
 parametri  costituzionali  diversi,  ricomprendenti  per  quel  che qui
 immediatamente interessa presunto contrasto con l'art. 76 Cost.:   esse
 tutte,  peraltro,  difettano  (nell'ambito  del  richiamato decreto) di
 ammissibilita' in causa.
     Come anche vari giudici a quibus  hanno  ravvisato,  sottraendo  ex
 ante  il  provvedimento al vaglio di questa Corte, ancorche' il decreto
 medesimo sia poi richiamato nella disciplina susseguitasi (infra, 3.5),
 nell'atto in parola non si rinviene alcuna connotazione  propria  della
 legge  delegata  e  soprattutto  non  v'e'  riferimento  di sorta negli
 enunciati dell'art. 57 l. n. 833 che possa essere utilizzato al fine di
 riconoscervi esercizio di una potesta' delegante.
     Conclusivamente,  il  d.P.R. in parola sfugge ex se al sindacato in
 questa  sede,  ancorche'  esso   venga   a   restare   coinvolto   poi,
 indirettamente,   in   altra   specifica   questione   di  legittimita'
 costituzionale appuntata, pero', sul ridetto art.  57  della  legge  n.
 833/1978 (infra n. 6).
     3.4  -  In  precedenza al d.P.R. n. 538 erasi disposto inizialmente
 sulla contribuzione con la forma del decreto legge (30  dicembre  1979,
 n.  663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33): l'art.  3 nei
 confronti dei professionisti, e sempre che gia' iscritti ad un istituto
 mutualistico, aveva imposto una contribuzione a  titolo  provvisorio  e
 salvo   conguaglio,   continuando  nella  misura  gia'  determinata  in
 precedenza, per l'anno 1979, "non inferiore" comunque alle  L.  125.000
 annue.
     3.5  - Successivamente al d.P.R. n. 538 che - come qui sopra recato
 - aveva determinato con carattere di fissita' la  quota  di  L.125.000,
 con  la  maggiorazione  del 2% del reddito professionale e un massimale
 relativo di L.25 milioni, si era provveduto:
     a) con decreto legge 29 luglio 1981 n. 402 (art.    12)  convertito
 nella  legge  26  settembre  1981  n.   537 a sopprimere il contemplato
 massimale introdotto dal d.P.R. n. 538;
     b) con decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (art. 4)  convertito
 nella  legge  11  novembre  1983  n.    638 a confermare per il biennio
 1983/84 il contributo in misura fissa, assoggettandolo,  come  peraltro
 gia'  previsto  nel 1981 col d.P.R. n. 538, all'aumento percentuale del
 75%, commisurato al costo della vita e secondo i calcoli ISTAT;
     c) con la legge finanziaria per il 1982 (26  aprile  1982  n.  181:
 art.  14)  si  elevava  dal  2  al  3%  la  misura  della maggiorazione
 contributiva intrdotta col d.P.R. n. 538;
     d) con la legge finanziaria per il 1984 (27 dicembre 1983  n.  730:
 art.  33)  veniva  elevata,  ulteriormente,  la maggiorazione al 4% del
 reddito professionale.
     4.1 - Secondo i  giudici  remittenti  tutta  la  normativa  di  cui
 innanzi,  cosi'  come  introdotta  e  negli  anni  riferiti modificata,
 sarebbe costituzionalmente illegittima, nei confronti di come e  quanto
 imposto  contributivamente  ai liberi professionisti, per la violazione
 variamente frapposta dei principi di cui agli artt. 3, primo comma; 32,
 35, 38, 53, 97 della Costituzione.
     4.2 - La violazione dell'art. 3 viene prospettata, sotto il profilo
 della disparita', per un trattamento ai liberi  professionisti  che  si
 assume  deteriore  rispetto a quello, pur ricompreso nelle norme che si
 sono sopra riportate, partitamente concernente gli esercenti  attivita'
 commerciali,  gli  artigiani, i coltivatori diretti, nonche' ancora nei
 confronti del prelievo  a  carico  dei  lavoratori  dipendenti,  ovvero
 infine  -  a concludere la gamma esemplificatrice della totalita' degli
 assistiti  -  confrontandosi  il  contributo   imposto   ai   cittadini
 cosiddetti non mutuati, previsto nell'art. 63 legge n. 833/1978.
     Traspare,  per  di  piu',  dalle  ordinanze  una complessa censura,
 concernente l'incoerenza di fondo, che vizierebbe il sistema nella  sua
 interezza.    Cio',  secondo la varieta' degli assunti, per il mutevole
 atteggiarsi delle disposizioni  sovrariferite,  che  difetterebbero  di
 razionale  univocita' negli orientamenti di loro premessa e nei criteri
 contributivi  adottati.  Cosicche',  resterebbero  incisi,   per   tale
 asserita irrazionalita' globale, pure i principi informatori, contenuti
 negli  artt.  32,  35  e  38  Cost.;  nonche' ancora - sotto il profilo
 obiettivo  di  una  conseguente,   inevitabile   disorganizzazione   di
 struttura   attuativa   le  garanzie  di  buona  conduzione  gestionale
 d'insieme (art. 97).
     4.3 - Ma la questione non e' fondata.
     Occorre precisare subito, che e' restato e rimane  indimostrato  in
 assoluto  il  carico  oggettivo  sovrabbondante  per  i  professionisti
 rispetto  ad  altre  categorie  assistite  e  incise,  percio',   dalla
 contribuzione. A mo' d'esempio, la contribuzione per gli artigiani, gli
 esercenti  attivita'  commerciali,  i  coltivatori  diretti  prevede  -
 secondo la medesima normativa  in  riferimento  -  contributi  capitari
 aggiuntivi  per  i  componenti  del  nucleo familiare, sconosciuti alla
 partecipazione contributiva dei liberi professionisti.
     Ma in punto, e'  da  osservare,  comunque,  che  la  disparita'  di
 trattamento  pretende,  onde  potersi  conclamare nel sistema il supero
 della soglia di compatibilita', quel tertium comparationis in  base  al
 quale,  appunto,  venir dimostrata la irrazionalita':  ma cio' in causa
 non e'  minimamente  rinvenibile.    All'incontro,  si  e'  offerto  un
 indiscriminato  approccio  di  generico  -  e  percio'  inconferente  -
 riferimento all'una o all'altra delle categorie assistite,  comunque  e
 dovunque quando non addirittura in indistinto coacervo fra di esse.
     Proprio  a  render  certa la mancata dimostrazione in concreto e le
 conseguenze di una indimostrabilita'  della  disparita'  tra  puntuali,
 identificati soggetti (recte: categorie), resta esemplarmente singolare
 la  prospettazione del Pretore di Pistoia (ord. n. 250/84) che assume a
 "miglior trattamento" quello dei liberi professionisti -  altrimenti  e
 coralmente  rifiutato  - nei confronti di una limitata porzione: quella
 dei  dottori  agronomi.    Costoro,  infatti,  non   soggiacenti   alla
 contribuzione  ex  art.  57  l. n. 833 perche' ab origine non mutuati e
 restando colpiti, invece, dalla contribuzione per i "non mutuati" (art.
 63), respingono quest'ultima.
     4.4 - Tutto cio' consente di inferire come piu' che alla disparita'
 singulatim, insussistente o quanto  meno  per  le  ragioni  considerate
 insostenibile   nel   mosaico  ricostruttivo,  o  ricostruibile,  delle
 svariate ordinanze, siasi inteso dai  remittenti  trarre,  invece,  una
 assoluta   confliggenza  di  tutto  il  sistema  di  contribuzione  col
 principio  di  eguaglianza  inteso  quale   espressione   di   coerenza
 dell'ordinamento giuridico (sentenza n. 204 del 1982).
     Tuttavia,  la  descritta  coerenza,  non  si  risolve  in  un  mero
 rigorismo  formale  di   uniformita'   nella   regolamentazione   delle
 fattispecie.  Sussistono  infatti  -  ed  e'  il caso che qui ricorre -
 situazioni  che,  pur  ricollegandosi  ad  unicita'  di  matrice  e  di
 finalita',   assumono  peraltro  significazioni  peculiari  e  talvolta
 contingenti, le quali - al  di  la'  di  una  apparente  proliferazione
 alluvionale  della  normativa  -  ad  un  piu' attento esame ne rendono
 ostensive le intime esigenze. Ed e' solo  da  tale  esame  approfondito
 nelle  interconnessioni  di  convergenze  ovvero di divergenze che puo'
 ricavarsi la giustificazione, in un senso o  nell'altro,  del  richiamo
 alle  garanzie,  sotto  l'ottica  della  coerenza,  dettate dall'art. 3
 (sentenze n. 3/1975; n. 2/1978).
     4.5 - A questo punto, e' conferente  riconsiderare  come  l'odierno
 sistema  di  assistenza  sanitaria, introdotto con la legge 23 dicembre
 1978  n.  833,  che  ha  assunto  nell'ordinamento   la   denominazione
 caratteristica  di  "servizio nazionale", radichi la sua remota origine
 in  quella  organizzazione  dell'assistenza   sociale   come   pubblico
 servizio,  passata  per  fasi  successive,  le cui manifestazioni prime
 ebbero  ad  assumere  connotazione  di volontarieta' e di autogestione.
 Fenomeno, quest'ultimo, impiantato sui bisogni essenziali di tutela del
 singolo negli aggregati sociali in cui era chiamato a vivere: il che da
 un canto veniva a postulare una presa di coscienza  solidaristica  ante
 litteram;  per  altro  verso  piu'  pratico  non  poteva, tuttavia, non
 condurre, nella sequenza gestionale degli organismi mutualistici che si
 andavano costituendo, ad una generalizzata diversificazione  tanto  sul
 piano  delle  prestazioni  quanto  -  ed  e'  quel che qui segnatamente
 interessa - del reperimento dei mezzi (contribuzioni).
     A tutto cio' e'  da  aggiungere  nel  tessuto  organizzativo  delle
 cosiddette  "mutue"  l'inserimento in guisa sempre piu' pregnante della
 strutturazione pubblica, tendente ad assorbire  "il  privato",  con  un
 contenzioso  reciproco  protrattosi oltre misura nel tempo, per effetto
 di una prima serie di  tentativi  unificanti,  mediante  norme  che  la
 stessa  Corte  di  Cassazione non aveva esitato a definire "tra le piu'
 incomplete". Ancora e' opportuno sottolineare che svariati enti,  anche
 in  epoca  piu'  vicina,  continuavano ad adottare aliquote e procedure
 confuse   fra   loro,   accomunando   l'acquisizione   dei   contributi
 previdenziali  e  di  quelli  assistenziali  (cfr.    circolare INPS 16
 febbraio 1981, n. 1076), con una singolare  alterazione,  cosi',  dello
 schema  classico dell'assicurazione obbligatoria per malattia, in parte
 ricalcato sin dalle origini sui modelli privatistici.   Tutto cio'  non
 poteva  non  riflettersi  sui  soggetti assistibili, segnatamente sotto
 l'aspetto e i limiti dei relativi flussi economici di sopperimento, con
 una oggettivita' variegata  di  prestazioni  e  divarii  soggettivi  di
 contribuzione,   riscontrandosi   -   sul   piano   reale  -  categorie
 all'avanguardia  ed  altre  alla  retroguardia  nei  benefici:  visione
 frammentaria  del  contingente che sotto l'angolazione politico-sociale
 aveva per obiettivo, con parziali rimborsi di  spesa,  il  sopperimento
 economico nelle malattie.
     Orbene,  il  mutamento  indubbiamente radicale del sistema pone, al
 centro di esso, come e' noto, non gia' la mera eliminazione  del  male,
 bensi'  -  in  positivo  -  il bene della salute, ricompreso ex art. 32
 Cost. tra le posizioni soggettive direttamente garantite. Tuttavia,  il
 legislatore  non  poteva  non tener conto, nell'esistente da rifondare,
 della quanto  meno  opportuna  gradualita'  sinallagmatica,  conclamata
 appunto  nell'art. 53, lett. f, della legge n. 833, tra prestazioni (da
 unificare) e  contribuzioni  (da  adeguare).  Senza  di  che  sarebbero
 giocoforza  occorse quelle brusche sollecitazioni devianti, gia' per il
 passato   verificatesi   nei   trascorsi   tentativi    di    accorpata
 ristrutturazione,   sintomaticamente  avvertite  dalla  giurisprudenza.
 Della necessita' di procedere negli adeguamenti, a colmare ed espungere
 i trascorsi e ancor sussistenti divarii, con sufficiente  approccio  di
 largo margine graduale, e' gia' traccia concreta e ragionata nel parere
 reso  dal CNEL sin dal 1965 (n. 77/42), la' dove si manifesto' l'avviso
 che la matrice dell'unificazione contributiva, in  tutta  l'area  della
 sicurezza  sociale, era obiettivo si', ma di "lungo periodo". Ed ancora
 siffatta gradualita' e' un dato di  orientamento  positivo,  prefissato
 nella legge 27 luglio 1967 n. 685 (programma economico nazionale per il
 quinquennio 1966/70), che da' atto della complessita', anche in termini
 temporali,   della   riorganizzazione,   da  disporsi  percio'  secondo
 gradualita' onde potersi realizzare quel moderno sistema di  assistenza
 sanitaria,  atto  a concorrere alla continuita' dei processi produttivi
 di impiego sociale;  cio'  riconoscendosi,  tuttavia,  inattuabile  nel
 breve  periodo,  stante  la  frammentarieta'  e  l'occasionalita' delle
 origini (paragrafi 31, 44, 89).
     La messe di quanto offerto consente, percio', di confermare come le
 strutturazioni di cui si disserta  non  possano  essere  tacciate  tout
 court  di  una  tale  irrazionalita'  da  impingere  sicuramente  nella
 violazione dell'art. 3  Cost.  Ne'  mette  conto,  per  le  motivazioni
 fornite,  di  intrattenersi  ulteriormente su presunte violazioni degli
 artt. 32, 35, 38 Cost., i cui contenuti rilevano, nelle motivazioni dei
 remittenti,  per  corroborare  i  sospetti  di   incoerenza   appuntati
 sull'art. 3. D'altra parte, proprio il bene della salute - garantito ex
 art.  32  -  non  esclude  altri  limiti,  ma  anzi  ritrova per la sua
 realizzazione in concreto altrettanta garanzia protetta, oggettivizzata
 nel buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze nn.  109  e
 212   del   1983).   In   altri   termini,  andava  e  va  riconosciuta
 all'organizzazione del  servizio  sanitario,  anche  sotto  il  profilo
 dell'art.  97,  che  si  assume  all'incontro  violato, quella prudente
 gradualita' di cui si e' recato ampio cenno.
     Per contro non sempre le istituzioni interessate (espressione delle
 relative categorie) sembra abbiano inteso recare il proprio costruttivo
 contributo alla esigenza di normalizzazione, essendo  stato  opposto  a
 volte  un  rifiuto  alle  convenzioni  con  l'INPS,  atte ad agevolare,
 nell'intento normativo di cui e' premessa l'art. 76 della legge n. 833,
 le migliori modalita' di riscossione contributiva (cfr. circ.  INPS  13
 novembre  1981,  n.  418) con la conferente, derivata conoscenza, per i
 fini contributivi globali, dei flussi d'entrata nella loro certezza  di
 insieme.
     4.6   -  Tutto  cio'  non  sta  a  significare,  peraltro,  che  la
 gradualita' medesima, assunta in apice come  transitoria  nel  sistema,
 anche per effetto necessitato dalla coesistenza nelle riscossioni della
 accennata bipolarita' di gestione, debba protrarsi indefinitivamente.
     Il   processo   di  adeguamento  che,  a  seguito  della  ordinanza
 istruttoria di questa Corte n. 45/1985,  risulta  avviato  (nota  della
 Presidenza  del Consiglio dei ministri n. 44/377/1534, versata in atti)
 postula ovviamente la piu' sperimentata concretezza, a monte,  di  dati
 certi  nei flussi di spesa per il finanziamento del servizio sanitario,
 dal che derivare il correlato fattore di incidenza della contribuzione,
 sui costi del sistema ed il corrispondente giusto carico  sui  soggetti
 chiamati a partecipare.
     Gli  elementi obiettivi predetti condizionano, infatti, le premesse
 di metodo e le connotazioni analitiche  della  programmazione  e  degli
 inerenti   piani   sanitari,   in   un   rapporto   tra  prestazioni  e
 partecipazione  contributiva  che  sia  e  permanga  di  configurazione
 solidaristica.  Tale  si  pone,  infatti,  la  caratteristica prima del
 servizio sanitario nazionale i cui contenuti emergenti  sono  racchiusi
 nelle  enunciazioni  dell'art.  1  della  legge  n. 833, secondo cui il
 servizio e' costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture  e
 delle  attivita'  destinate  alla  "formazione,  al  mantenimento ed al
 recupero della salute fisica e psichica di tutta la  popolazione  senza
 distinzione di condizioni individuali o sociali".
     A  tal  proposito,  gli  elementi  offerti in istruttoria appaiono,
 peraltro,  sin  qui  ancora  lacunosi,  pur   se   deve   riconoscersi,
 indubbiamente,  la "non facile acquisizione" dei dati come espresso dal
 Ministero del Tesoro (nota n. 117967, anch'essa in atti di causa).
     Tuttavia, e sempre per i fini di una valida ripartizione del carico
 contributivo,   tanto   piu'   sembra   in   certo  modo  pressante  la
 determinazione,  a  livello  di  attualita'  corrente,  dei  menzionati
 rapporti  adeguativi  tra  prestazioni e contribuzione quanto piu', nel
 tempo, si allontana, perdendo cosi' incisiva finalita',  il  fabbisogno
 "storico"  iniziale di spesa fissato con la legge n.  833 (art. 52, pur
 adeguato da successiva normazione: art. 12, legge 23 ottobre  1985,  n.
 595)  senza che pero' siasi a tutt'oggi, in rapporto con le prestazioni
 ivi programmate fornito - in sinallagma - certezza adeguata  dei  mezzi
 economici necessari al finanziamento del sistema.
     Il  riordino  contributivo  conseguente  si  palesa, d'altro canto,
 opportuno non soltanto quale fine nei confronti  di  tutti  i  soggetti
 interessati,  bensi' anche quale premessa alle scelte legislative circa
 gli schemi definitivi cui ancorare il servizio sanitario:  se  basarlo,
 cioe',   ancora   su   di   una  sorta  di  assicurazione  obbligatoria
 generalizzata, ovvero avvicinarlo a modelli di fiscalizzazione (l'uno e
 l'altro criterio, in pratica attuazione,  si  riscontrano  adottati  in
 Paesi del nord-Europa).
     5.  -  Quel  che  rimane certo, comunque, e' l'assenza di specifica
 connotazione tributaria nella attuale descritta disciplina; nel sistema
 contributivo sin qui enunciato non si rinvengono ne' i  presupposti  di
 indistinta  imposizione  ed  ancor meno, stante l'obbligatorieta' della
 partecipazione del singolo, di tassazione specifica  per  un  richiesto
 servizio.  A cio' confermare, sul piano delle premesse valgono altresi'
 tutte le considerazioni piu' sopra esposte e per le quali  sui  modelli
 impositivi attuali permangono le connotazioni assicurative d'origine.
     Conclusivamente,  la  cosiddetta  "fiscalizzazione  degli oneri" va
 riguardata  -  allo  stato  attuale  della  normazione  -   sol   quale
 aspirazione  tendenziale  di  fondo.  Sicche',  per  quel  che  qui, in
 definitiva, interessa, non sono fondati neppure i  sospetti  di  taluni
 giudici a quibus circa una assunta confliggenza di tutto il sistema con
 l'art. 53 Cost., sotto il profilo cioe' di violazione dei proporzionali
 criteri di garanzia nell'imposizione tributaria.
     6.  -  Possono  ora  esaminarsi,  secondo l'ordine dianzi descritto
 (supra 3.1), le prospettazioni di quella parte  dei  giudici  a  quibus
 che,  in  ambito  piu'  specifico,  hanno enucleato dal complesso della
 normazione in esame questioni specifiche.
     Talune ordinanze, dal supposto della connotazione  non  legislativa
 del  d.P.R.  n. 538/1980 - ipotesi che la Corte ha in tali stessi sensi
 condiviso (supra n. 3.3) - fanno derivare l'illegittimita' dell'art. 57
 legge  n.  833:  questo  articolo  col  consentire  le   procedure   di
 contribuzione mediante provvedimento dell'Esecutivo (quale il d.P.R. n.
 538  si rivela) avrebbe violato la riserva di legge ex art. 23 Cost., a
 garanzia delle prestazioni imposte.
     Ma anche tale questione non e' fondata.
     Premesso trattarsi di riserva relativa di legge, e'  giurisprudenza
 costante  di  questa  Corte che nessuna violazione, a tal titolo, possa
 riscontrarsi in norme che, nel fornire la  necessaria  regolamentazione
 alla  successiva  complementare  determinazione dell'Esecutivo, valgono
 per  i  loro   enunciati   ad   escludere   che   la   discrezionalita'
 dell'autorita' amministrativa abbia a trasformarsi in arbitrio.
     Orbene,  dalla  lettera stessa del richiamato art.  57 si evince la
 correlazione graduata, per espresso richiamo  al  precedente  art.  53,
 lett.  f,  dei congegni di adeguamento contributivo con la unificazione
 delle  prestazioni,  con  riferimento  a  "modalita'  e  tempi"   della
 partecipazione   "in   funzione   della  soppressione  delle  strutture
 mutualistiche". Di tale gradualita' si e' bastevolmente piu' sopra dato
 contezza. E' qui, percio',  sufficiente,  nei  limiti  della  questione
 ulteriormente  proposta,  riconsiderare,  confermandolo, che il sistema
 rimane ancorato, per la sua corretta interpretazione, pur nell'impianto
 in fieri di adeguamenti sufficientemente presenti al legislatore,  alla
 disciplina  precedente.  Piu'  significativamente,  poi,  la  procedura
 dettata dalla legge  inserisce  nel  procedimento,  per  i  fini  della
 successiva  deliberazione  del  Governo,  le concertate proposte, a tal
 riguardo, dei ministri tecnici competenti  (lavoro,  tesoro,  sanita'),
 manifestazione  questa  di esercizio di un potere diverso da quello del
 Consiglio dei ministri, collegato ovviamente ad adeguati presupposti di
 natura tecnica e che della deliberazione  consiliare  vengono  cosi'  a
 circoscrivere e a limitare l'ambito.
     7.1  -  Talune  ordinanze  sospettano di illegittimita', ancora, ex
 art. 3 Cost., l'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463,  convertito
 con  modificazioni  nella  legge  11 novembre 1983 n.  638, la' dove si
 impone ai liberi professionisti la contribuzione ancorche' essi,  quali
 lavoratori  dipendenti  o  titolari  di  pensione, siano gia' incisi da
 altra contribuzione allo specifico titolo.
     Ulteriore  disparita',  per   tali   soggetti,   risulterebbe   dai
 meccanismi    pensionistici,   poiche'   nelle   rispettive   normative
 ricorrerebbe (o meno) l'obbligo del contributo di malattia. E con  cio'
 resterebbe violato anche l'art. 53 Cost.
     La questione non e' fondata.
     Non  soccorre,  intanto, il riferimento all'art. 53, non occorrendo
 qui  ripetere  (supra  n.  5)   il   carattere   della   partecipazione
 contributiva.
     Ma   neppure   ricorre  violazione  del  principio  di  uguaglianza
 trattandosi di prelievi riferiti ad attivita' assolutamente  diverse  e
 percio'  non  omogenee  ancorche'  contemporanee  (sentenza  n. 133 del
 1984). Tra l'altro, siffatte attivita' differenti sono oggetto  di  una
 molteplicita'  di  garanzie di tutela, tanto da consentire nel contesto
 piu' largo della sicurezza sociale (di cui  il  fine  della  salute  e'
 parte rispetto al tutto) benefici previdenziali di quiescenza all'uno e
 all'altro  titolo  di  pregressa attivita' del soggetto, con modelli di
 pensioni cumulabili e differenziate ai fini dei relativi oneri.
     7.2 - L'art. 14 del d.l. n. 463/1983 e' ancora oggetto  di  censura
 nella  parte  in  cui si interpreta la precedente disposizione (art. 3,
 primo comma, lett.  b, del d.l. 30 dicembre 1979, n.  663  conv.  nella
 legge  n.  33/1980)  concernente  i contributi di coloro (sempre liberi
 professionisti)  "obbligati  in  base  alle   leggi   tuttora   Vigenti
 all'iscrizione  ad  un  istituto mutualistico", nel senso che obbligati
 (alla contribuzione) "sono i soggetti iscritti negli  appositi  albi  o
 elenchi professionali, di cui all'art. 2229 del codice civile".
     La censura muove su di un duplice ordine di prospettate violazioni:
      -  dell'art.  3,  poiche'  vengono  assoggettati  alla  disciplina
 partecipativa  solo  le  categorie  di   professionisti   regolamentate
 mediante  la  prevista  iscrizione  in  albi  ovvero elenchi. E ancora,
 poiche' la norma cosi' come congegnata retroagisce solo per i  soggetti
 incisi iscritti negli albi o elenchi, rispetto ad altre categorie;
      -  degli  artt.  101,  secondo  comma,  e  104,  poiche' essendosi
 adoperato  (e  solo  in  apparenza)  lo   strumento   d'interpretazione
 autentica  viene  ad essere compromessa e limitata l'ordinaria potesta'
 d'interpretazione del giudice, ai fini d'applicazione della legge.
     Ma anche tale questione non e' fondata.
     Non lo e', intanto, sotto il profilo dell'art. 3.
     Non e' certo arbitraria la ricerca e la individuazione  sicura  dei
 soggetti  da  colpire  di contribuzione nell'ambito onnicomprensivo del
 sistema che chiaramente regolamenta, con la tenuta di albi ed  elenchi,
 le  consolidate  e  tradizionali  libere  attivita'  professionali; per
 contro altre e diverse categorie di professioni, emergenti nel contesto
 sociale, non sono  state  ancora  ritenute  suscettibili,  per  i  loro
 aspetti   e   contenuti,   tuttora   in   divenire,   di  una  organica
 configurazione  (restando,  peraltro,   comunque,   assoggettate   alla
 contribuzione    ad    altro    titolo).   D'altronde,   la   lamentata
 differenziazione nel  tempo  non  costituisce  di  per  se'  disparita'
 rilevabile,  poiche'  anche l'arco temporale puo' integrare sufficiente
 elemento differenziatore  nelle  situazioni  considerate  (sentenza  n.
 38/1984).
     Quanto,  infine,  alla  pretesa  violazione  dell'art.    101 Cost.
 (l'art. 104 costituisce, nella prospettazione, mero corollario)  e'  il
 caso  qui  di ribadire che nell'ordinamento positivo il principio della
 irretroattivita' della legge  non  assurge,  in  assoluto,  a  precetto
 costituzionale.
     Di  guisacche'  non  rileva  che  il  legislatore abbia disposto, o
 disponga, l'operativita' della norma  anche  per  il  passato  non  con
 specifica   disposizione,  bensi'  col  ricorso  allo  strumento  della
 interpretazione autentica: la legge  interpretativa  non  sta  cosi'  a
 rappresentare,  per  cio'  stesso,  interferenza nella sfera del potere
 giudiziario (sentenze n, 118/1957; n. 36/1985).