ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, comma primo,
 della l. cost. 11 marzo 1953 n.  1,  delle  richieste  di  referendum
 popolare  per  l'abrogazione  parziale  dell'art. unico, primo comma,
 della l. 18 dicembre 1973 n. 856, recante "Modifica all'art. 1, comma
 settimo,  della  l.  6  dicembre  1962,  n.  1643  sulla  istituzione
 dell'Ente  nazionale  per  l'energia  elettrica"  limitatamente  alle
 parole    "b)    la   realizzazione   e   l'esercizio   di   impianti
 elettronucleari"; e per l'abrogazione dell'articolo unico della l. 10
 gennaio 1983 n. 8:
    "Norme  per l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle
 regioni sedi  di  centrali  elettriche  alimentate  con  combustibili
 diversi  dagli  idrocarburi",  limitatamente  ai  commi  da  primo  a
 dodicesimo, che recano il seguente testo:
    I.  "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
 legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 15 della l.  2
 agosto   1975,   n.   393,   l'Enel   e'   tenuto   a   corrispondere
 complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno  ubicati
 i  propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonche' agli
 altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi:
      a)  lire  0,50  per  ogni  kwh di energia elettrica prodotta con
 combustibili diversi dagli idrocarburi;
      b)  lire  0,25  per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli
 impianti  termici  convenzionali  previsti  ad  olio  combustibile  e
 carbone,   dalla   data   di   autorizzazione   alla   trasformazione
 dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso  non  sara'
 alimentato a carbone;
      c)  lire  0,25  per ogni kwh di energia elettrica prodotta dagli
 impianti in esercizio e in corso di costruzione alla data di  entrata
 in  vigore  della presente legge, non previsti per il funzionamento a
 carbone purche' di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 mw;
      d)  un  contributo  per  ciascun  kw  di  potenza nominale degli
 impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della
 presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a:
       lire/kw 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone;
       lire/kw 12.000 per gli impianti elettronucleari;
       lire/kw   2.500   per   gli  impianti  o  sezioni  di  impianti
 autorizzati alla trasformazione a carbone.".
    II.  "L'Enel  e'  altresi' tenuto a corrispondere alla regione nel
 cui  territorio  sono  ubicati  i  propri  impianti   di   produzione
 dell'energia elettrica un contributo pari a lire 0,50 per ogni kwh di
 energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e
 alimentati  con  combustibili diversi dagli idrocarburi ed entrati in
 esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.".
    III.  "Dai  contributi previsti al comma precedente e alla lettera
 d) del primo comma, sono portati in diminuzione gli oneri sostenuti o
 assunti  dall'Enel  in  forza  di  convenzioni,  rispettivamente, con
 comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli  impianti,
 ad  eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, o
 da altre disposizioni di legge.".
    IV.   "Per   gli   impianti   termoelettrici  alimentati  ad  olio
 combustibile non convertibili e non previsti per il  funzionamento  a
 carbone  di  potenza  nominale  non  inferiore a 1.200 mw, entrati in
 esercizio dopo la  data  del  31  dicembre  1980,  l'Enel  e'  tenuto
 altresi'  a  corrispondere alla regione interessata un contributo una
 tantum pari a lire 8.000 per kw di potenza installata.".
    V.  "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d),
 sono indicizzati sulla base  delle  disposizioni  del  secondo  comma
 dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.".
    VI.  "Con  decorrenza  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta
 Ufficiale della delibera del CIPE di cui  all'art.  3,  primo  comma,
 della  l.  18  marzo  1982,  n.  85,  al comune nel cui territorio e'
 ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche
 del  tipo  avanzato, nonche' agli altri comuni limitrofi interessati,
 l'Enea e' tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al
 limite del costo di completamento dell'impianto previsti dalla stessa
 delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle  spese
 da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti
 necessari alla realizzazione dell'impianto.".
    VII. "L'individuazione dei comuni destinatari di detto contributo,
 nonche' la sua ripartizione fra gli stessi, e' disposta d'intesa  tra
 le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa
 non venga raggiunta, sara' provveduto con decreto  del  Ministro  per
 l'industria,  il  commercio e l'artigianato. I termini e le modalita'
 relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita
 convenzione fra l'Enea e i comuni interessati.".
    VIII.  "  L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi e
 la ripartizione del contributo fra gli stessi, nonche' l'accertamento
 della  sussistenza  dei  requisiti  per  l'erogazione  dei contributi
 previsti dall'art. 15  della  legge  2  agosto  1975,  n.  393,  sono
 disposti con decreto del presidente della giunta regionale.".
    IX. "Nel caso di impianti che interessino comuni o loro consorzi o
 comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione
 del contributo verra' effettuata di intesa tra le regioni medesime o,
 in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per  l'industria
 il commercio e l'artigianato.".
    X.  "Il  gettito  dei  contributi di cui alla presente legge sara'
 destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di  investimenti
 finalizzati al risparmio e al recupero di energia, all'uso di energie
 rinnovabili,  alla  tutela  ecologico-   ambientale   dei   territori
 interessati   dall'insediamento   degli  impianti,  nonche'  al  loro
 riassetto socio-economico, anche nel quadro degli interventi previsti
 dal  piano  regionale  di  sviluppo.  Le  regioni,  inoltre, potranno
 utilizzare  i  contributi  previsti  dalla  presente  legge  per   la
 istituzione  e  il potenziamento dei servizi di prevenzione sanitaria
 che si  rendano  necessari  in  relazione  alla  installazione  e  al
 funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.".
    XI.  "Le  modalita' relative alla corresponsione dei contributi di
 cui alla presente legge e alla loro finalizzazione sono  regolati  da
 apposite  convenzioni  tra  l'Enel, le regioni e i comuni interessati
 secondo una convenzione tipo  approvata  dal  CIPE  su  proposta  del
 Ministro  per  l'industria,  il commercio e l'artigianato, sentita la
 commissione interregionale di cui all'art.  13  della  l.  16  maggio
 1970, n. 281.".
    XII.  "Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Enel
 non puo' stipulare convenzioni con enti locali e con le  regioni  che
 prevedono   a   suo  carico  oneri  finanziari  diretti  o  indiretti
 aggiuntivi ai contributi di cui  al  presente  articolo  e  a  quelli
 previsti dalle leggi vigenti.";
 e  per  l'abrogazione del tredicesimo comma del citato articolo unico
 della legge n. 8/1983 "Norme per l'erogazione di contributi a  favore
 dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con
 combustibili diversi dagli idrocarburi", comma che reca  il  seguente
 testo:  "Qualora, entro i termini fissati dall'art. 2, secondo comma,
 della l. 2 agosto  1975,  n.  393,  non  sia  stata  perfezionata  la
 procedura  per  la  localizzazione delle centrali elettronucleari, la
 determinazione delle aree suscettibili di insediamento e'  effettuata
 dal  CIPE,  su  proposta  del Ministro dell'industria del commercio e
 dell'artigianato,  tenendo  presente  le  indicazioni   eventualmente
 emerse  nella  procedura  precedentemente esperita.", iscritti ai nn.
 31, 32 e 33 del reg. referendum;
    Viste  le  ordd.  del  13  dicembre  1986  con  le quali l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittime le predette richieste;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 14 gennaio 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Udito l'avvocato Valerio Onida per il Comitato promotore;
                           Ritenuto in fatto
    1. - In data 8 maggio 1986 Ronchi Edoardo ed altri, documentata la
 propria qualita' di elettori, dichiaravano  nella  Cancelleria  della
 Corte  di  cassazione di voler promuovere la raccolta delle firme per
 la richiesta di referendum popolare abrogativo  dell'articolo  unico,
 commi primo-dodicesimo, l. 10 gennaio 1983 n. 8, contenenti norme per
 l'erogazione di contributi da parte dell'Enel e  dell'Enea  a  favore
 dei comuni e delle regioni sedi di centrali elettriche alimentate con
 combustibili diversi dagli idrocarburi.
    L'annuncio  di  tale  iniziativa  veniva pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1986.
    In  data 6 agosto 1986 alcuni dei promotori depositavano presso la
 detta Cancelleria i fogli con  950.000  sottoscrizioni,  accompagnati
 dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
    L'Ufficio  centrale  per il referendum, costituito presso la Corte
 di  cassazione,  verificava  la  regolarita'  delle  richieste  e  la
 persistente  vigenza dell'atto normativo a cui esse si riferivano; la
 verifica aveva esito positivo.
    Con  ordinanza  del  23  ottobre  1986 l'Ufficio centrale, a norma
 dell'art. 32 l. 25 maggio 1970 n. 352 proponeva la concentrazione del
 suddetto  quesito  con  altri  due,  frattanto proposti e concernenti
 anch'essi   richieste   abrogative   sul    tema    delle    centrali
 elettronucleari (v. infra, n. 2 e 3).
    Notificata  l'ordinanza ai presentatori delle richieste, alcuni di
 questi nonche' il  Partito  Radicale  negavano  i  presupposti  della
 concentrazione  e  l'Ufficio  centrale  riconosceva l'opportunita' di
 tenere distinti i quesiti.
    Pertanto,  con  ordinanza  del  15  dicembre  successivo l'Ufficio
 dichiarava legittima la richiesta di referendum.
    2.  -  Gli  stessi promotori presentavano, sempre in data 8 maggio
 1986, la richiesta di referendum abrogativo del terz'ultimo (rectius:
 penultimo,  ossia  tredicesimo)  comma  del cit. art. un. l. n. 8 del
 1983, che affida al CIPE, su proposta del Ministro  per  l'industria,
 la determinazione delle aree di insediamento delle centrali suddette.
    L'annuncio  veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suindicata.
    Il  6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000 firme
 con i relativi certificati elettorali.
    L'Ufficio  elettorale effettuava la verifica con esito positivo e,
 riconosciuta la non opportunita' della concentrazione dei quesiti  di
 cui  sopra,  con  ordinanza  del  15 dicembre dichiarava legittima la
 richiesta di referendum.
    3.  -  Gli  stessi promotori presentavano, sempre in data 6 maggio
 1986, la richiesta di  referendum  abrogativo  dell'art.  un.,  primo
 comma,  l.  18  dicembre  1973  n. 856 (recante modifica dell'art. 1,
 comma settimo, l. 6 dicembre 1962 n. 1643), che consente all'Enel  di
 promuovere  la costituzione di societa' con societa' o enti stranieri
 o di  assumervi  partecipazioni  al  fine  di  realizzare  o  gestire
 centrali  elettriche, limitatamente alle parole: "b) la realizzazione
 e l'esercizio di impianti elettronucleari".
    L'annuncio   veniva  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  sopra
 indicata. Il 6 agosto alcuni dei promotori depositavano oltre 950.000
 firme con i relativi certificati elettorali.
    L'Ufficio  centrale  effettuava la verifica con esito positivo, e,
 riconosciuta la non opportunita' della concentrazione dei quesiti  di
 cui  sopra,  con  ordinanza  del  15 dicembre dichiarava legittima la
 richiesta di referendum.
    Le ordinanze erano comunicate e notificate a norma dell'art. 13 l.
 25 maggio 1970 n. 352.
    4.  -  Il Presidente di questa Corte, ricevuta comunicazione delle
 suddette  ordinanze  dall'Ufficio  centrale,  fissava  il  giorno  14
 gennaio  1987 per la deliberazione in camera di consiglio, e nominava
 relatore il Giudice costituzionale Francesco Saja.
    Della fissazione suddetta veniva data regolare comunicazione.
    In  data  10  gennaio  1987  i  presentatori  delle  richieste  di
 referendum, avvalendosi della facolta' prevista dall'art.  33,  terzo
 comma, l. n. 352 del 1970, depositavano tre distinte memorie, con cui
 svolgevano varie considerazioni a sostegno delle  proposte  richieste
 e,  in  particolare, deducevano la sostanziale diversita' dei quesiti
 referendari  rispetto  a  quelli  dichiarati  inammissibili  con   la
 sentenza n. 31 del 1981 e la loro compatibilita' con l'attuazione del
 Trattato Euratom.  Il  Governo  non  si  avvaleva  per  contro  della
 facolta' suddetta.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Le  tre richieste referendarie in epigrafe, pur concernendo
 distinte disposizioni di legge, mirano a realizzare - sul comune tema
 delle  centrali  elettronucleari  -  effetti abrogativi interferenti.
 Pertanto  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  e  decisi  con  unica
 sentenza.
    2.  -  Le  richieste  suddette  -  delle  quali l'Ufficio centrale
 costituito  presso  la  Corte  di   cassazione   ha   dichiarato   la
 legittimita'   con  ordinanze  del  15  dicembre  1986  e  sulla  cui
 ammissibilita' la Corte e' ora chiamata a pronunciarsi  -  investono,
 rispettivamente,  come  si  rileva  dai  proposti  quesiti,  le norme
 seguenti: 1) i commi da 1  a  12  dell'articolo  unico  della  l.  10
 gennaio  1983 n. 8, contenente norme per l'erogazione di contributi a
 favore dei  comuni  e  delle  regioni  che  siano  sedi  di  centrali
 elettriche  alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi; 2)
 il terz'ultimo (rectius penultimo,  ossia  tredicesimo)  comma  dello
 stesso  articolo  unico  della  cit.  l.  n.  8  del  1983,  il quale
 stabilisce che, se non sia tempestivamente perfezionata la  procedura
 per    la   localizzazione   delle   centrali   elettronucleari,   la
 determinazione delle aree suscettibili di insediamento e'  effettuata
 dal  CIPE;  3) l'articolo unico, primo comma, lettera b), della legge
 18 dicembre 1973 n. 856, recante modifica all'art. 1, comma  settimo,
 della  legge  6 dicembre 1962 n. 1643, limitatamente all'attribuzione
 all'ENEL della facolta' di promuovere la costituzione di societa' con
 societa'  o  enti stranieri o di assumervi partecipazioni, al fine di
 realizzare o gestire impianti elettronucleari.
    3. - Le tre richieste referendarie vanno ammesse.
    Non   sussiste   infatti  alcuna  delle  cause  ostative  previste
 espressamente  dall'art.  75,  secondo  comma,  Cost.  o   desumibili
 dall'ordinamento  costituzionale  del  referendum abrogativo (cfr. in
 proposito la sent. n. 16 del 1978); ne' alcuna eccezione ha sollevato
 il  Governo,  il quale non si e' avvalso della facolta' di presentare
 memorie.
    In particolare, rilevato che le attuali richieste hanno un oggetto
 diverso da quella che ha dato  luogo  alla  sent.  n.  31  del  1981,
 osserva  la  Corte  che  nella fattispecie non puo' operare il limite
 delle convenzioni internazionali,  previsto  dal  ricordato  precetto
 costituzionale,  in  relazione al Trattato istitutivo della Comunita'
 europea dell'energia atomica, ratificato con l. 14  ottobre  1957  n.
 1203.  I quesiti relativi alle due prime richieste di referendum sono
 invero del  tutto  estranei  alle  disposizioni  di  detto  Trattato,
 concernendo  l'uno  un  problema  di  politica  interna  relativo  ai
 rapporti economici tra enti che  operano  nell'ordinamento  nazionale
 (Enel, Enea, Regioni e Comuni) e riguardando l'altro la distribuzione
 della competenza tra i vari organi  ed  enti  nazionali  al  fine  di
 determinare   la   localizzazione   delle  centrali  elettronucleari:
 competenza che peraltro espressamente la  Risoluzione  del  Consiglio
 della  Comunita'  in  data  20  novembre 1978 riconosce spettare agli
 Stati membri.
    4.  -  Del  pari  palese  e'  l'estraneita'  al Trattato del terzo
 quesito referendario, il quale e' diretto a ripristinare la posizione
 originaria  dell'Enel,  abolendo l'innovazione apportata con la l. 18
 dicembre 1973 n. 856, che  permette  al  medesimo  di  promuovere  la
 costituzione  di  societa'  con  societa'  o enti stranieri ovvero di
 assumervi partecipazioni, se abbiano per  scopo  la  realizzazione  o
 l'esercizio  di  impianti  elettronucleari.  Ne' in contrario possono
 richiamarsi le norme degli artt. 45 e segg. del  ricordato  Trattato,
 le  quali  prevedono  e  disciplinano  le "imprese comuni". Invero, a
 parte qualsiasi rilievo circa l'oggetto, tali imprese sono enti della
 Comunita',  vengono costituiti dal Consiglio (della Comunita' stessa)
 su parere della Commissione, ed operano con  tutte  le  garanzie  del
 relativo  ordinamento, garanzie che si riflettono necessariamente nel
 sistema normativo interno degli Stati membri; per contro la facolta',
 che   forma   oggetto   della   richiesta  referendaria,  costituisce
 espressione   dell'autonomia   negoziale   dell'Ente,   senza   alcun
 collegamento con la disciplina comunitaria.
    Risulta  evidente  quindi  come  la  norma per cui e' richiesto il
 referendum non ha attinenza con il  contenuto  del  Trattato,  sicch'
 anche per essa non puo' ritenersi operante il limite anzidetto.