ha pronunciato la seguente
                            SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge prov.
 Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia
 abitativa), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1986 dal
 Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Fiorese Gianfranco contro
 la Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 748 del registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 60, prima serie speciale, dell'anno 1986.
      Visti gli atti di costituzione di Fiorese Gianfranco e della
 Provincia autonoma di Bolzano;
     udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore
 Francesco Saja;
   uditi gli avvocati Gianni Lanzinger e Paolo Barile per Fiorese
 Gianfranco e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di
 Bolzano.
                           Ritenuto in fatto:
      1. - Gianfranco Fiorese, residente a Bolzano, avendo chiesto
 all'Amministrazione provinciale un contributo per la costruzione di
 un'abitazione popolare di categoria E 3) ed avendo ricevuto una
 comunicazione di rigetto dell'istanza da parte del Comitato per
 l'edilizia residenziale, stante la mancanza del certificato di
 appartenenza al gruppo linguistico di cui all'art. 3 l. provinciale
 20 agosto 1972 n. 15, presentava ricorso al Consiglio di Stato. Egli
 lamentava anzitutto una violazione di legge, affermando che lo stesso
 giudice amministrativo, con decisione della Sez. IV n. 439 del 1984,
 aveva escluso la necessita' della dichiarazione di appartenenza al
 gruppo linguistico in sede di censimento generale della popolazione;
 affermava poi l'illegittimita' del provvedimento, per vizi attinenti
 specificamente alla disciplina provinciale dell'edilizia economica e
 popolare.
      La IV Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 25 marzo
 1986 (reg. ord. n. 748 del 1986) sollevava, in riferimento agli artt.
 2, 3, 42, 47 Cost., questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3 l. prov. n. 15 del 1972, come modificato dalle successive
 leggi provinciali 25 novembre 1978 n. 52, 12 giugno 1979 n. 5 e 21
 novembre 1983 n. 45, nella parte in cui, per i benefici in materia di
 edilizia sociale, attribuiva rilevanza all'appartenenza ad uno dei
 tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino.
      Il collegio rimettente precisava anzitutto che l'impugnato art. 3
 l. prov. n. 15 del 1972, e succ. mod., stabiliva la ripartizione dei
 benefici in materia di edilizia sociale fra i tre gruppi linguistici
 in proporzione alla media ponderata tra ciascun gruppo ed il relativo
 fabbisogno; di conseguenza, esso poneva certamente l'onere della
 documentazione di appartenenza attraverso il certificato attestante
 la dichiarazione resa nel censimento.
      Cio' premesso, il giudice a quo dubitava che tali disposizioni
 fossero compatibili con le sopra citate norme costituzionali, ossia
 con il riconoscimento del valore preminente della persona umana (art.
 2), col principio di eguaglianza e di non discriminazione (art. 3),
 nonche' col favore verso l'accesso alla proprieta' privata
 dell'abitazione (artt. 42 e 47).
     Era chiaro, infatti, che l'art. 6 Cost. che impone la tutela delle
 minoranze linguistiche e l'art. 15 Statuto della Regione Trentino-
 Alto Adige - che prevede la ripartizione dei fondi destinati a scopi
 assistenziali e sociali in proporzione alla consistenza ed ai bisogni
 dei gruppi etnici - potevano bensi' giustificare le discriminazioni
 poste nell'interesse collettivo delle comunita' protette ma non
 quelle dirette alle singole persone e concernenti interessi
 individuali fondamentali, quale, come nel caso di specie, l'interesse
 all'abitazione.
   2. - Analoghe considerazioni venivano svolte dal Fiorese,
 tempestivamente costituitosi.
   La Provincia di Bolzano interveniva, affermando preliminarmente
 l'inammissibilita' della questione per irrilevanza nel giudizio a
 quo: infatti il ricorrente aveva dedotto soltanto la non necessita'
 del certificato attestante la dichiarazione di appartenenza
 linguistica, alla stregua della giurisprudenza amministrativa, e il
 Consiglio di Stato nella sua ordinanza aveva gia' dichiarato
 l'infondatezza di questa tesi, cosi' rendendo possibile l'immediata
 decisione della causa nel merito ed escludendo quindi l'influenza del
 dubbio di costituzionalita'.
   Nel merito l'interveniente osservava che la norma impugnata era
 giustificata dall'art. 15 Statuto cit., adottante il criterio della
 proporzionale etnica in materia assistenziale, in cui e' compresa
 anche quella relativa alle case popolari.
   3. - In prossimita' dell'udienza il Fiorese depositava una memoria,
 riportandosi a quanto gia' dedotto nell'atto di costituzione.
   4. - Anche la Provincia di Bolzano depositava una memoria.
   Preliminarmente essa deduceva un altro motivo d'inammissibilita'
 delle questioni, escludendo che l'impugnato art. 3 l. prov. n. 15 del
 1972 fosse applicabile nel giudizio amministrativo a quo. Detta norma
 infatti riferiva il criterio della proporzionale etnico-linguistica a
 diverse categorie di finanziamenti per l'edilizia sociale, tra le
 quali non rientrava pero' quella (E 3) in base alla quale il Fiorese
 presento' la sua istanza alla Provincia.
   Cio' escludeva la rilevanza della questione nel giudizio di
 provenienza.
   Nel merito l'interveniente svolgeva ulteriormente gli argomenti
 gia' dedotti nell'atto di costituzione.
 Considerato in diritto:
   1. - Come gia' e' detto in narrativa, Gianfranco Fiorese proponeva
 ricorso al Consiglio di Stato contro il provvedimento di rigetto, da
 parte del Comitato per l'edilizia residenziale della Provincia di
 Bolzano, della domanda per il contributo relativo alla costruzione di
 un'abitazione popolare ai sensi dell'art. 2, lett. E 3), legge
 provinciale 20 agosto 1972 n. 15. Il rigetto era stato pronunciato
 per effetto della mancata dimostrazione, mediante il prescritto
 certificato, dell'appartenenza ad uno dei gruppi etnico-linguistici
 (italiano, tedesco e ladino), tra i quali i fondi annualmente
 disponibili per l'edilizia sociale dovevano essere ripartiti (art. 3,
 primo comma, l. citata), seguendo poi l'attribuzione individuale in
 base alla graduatoria formata nell'ambito di ciascun gruppo.
   Nel corso del giudizio, l'adito Consiglio di Stato sollevava
 questione di legittimita' costituzionale dell'indicato art. 3, con
 riferimento agli artt. 2, 3, 42 secondo comma e 47 della
 Costituzione.
   Premetteva il giudice a quo che il processo in corso non concerneva
 soltanto gli effetti della omessa esibizione del certificato
 suddetto, ma riguardava l'intera disciplina sostanziale dell'edilizia
 sociale e in particolare la preliminare ripartizione, tra i suddetti
 gruppi, degli alloggi e dei contributi annualmente disponibili (art.
 3 della legge provinciale piu' volte citata, come modificato dalle
 successive leggi n. 52 del 1978, n. 5 del 1979 e n. 45 del 1983).
 Cio' posto, sembrava al giudice rimettente che detta normativa, in
 quanto dava rilievo, ai fini del conseguimento di un bene primario
 quale l'abitazione, al gruppo etnico-linguistico del richiedente,
 invece di limitarsi esclusivamente al suo stato di bisogno,
 contrastasse con le sopra indicate norme costituzionali: in
 particolare, perche', a suo avviso, sacrificava il valore preminente
 della persona umana, violava il principio di eguaglianza ed
 ostacolava infine l'accesso alla proprieta' privata dell'abitazione.
   2. - L'intervenuta Provincia di Bolzano ha formulato due eccezioni
 di inammissibilita' della proposta questione per irrilevanza nel
 giudizio a quo.
   In proposito osserva la Corte che la prima eccezione non puo'
 essere condivisa, in quanto presuppone che il giudizio a quo concerna
 unicamente le conseguenze derivanti dalla mancata produzione del
 ricordato certificato, mentre il giudice rimettente, a cui spetta
 l'interpretazione e la qualificazione giuridica delle deduzioni
 formulate dalle parti, ha ritenuto, come sopra gia' precisato, che il
 suddetto giudizio riguardi anche, con priorita' logico-giuridica,
 l'applicabilita' della normativa sulla ripartizione dei contributi
 per l'edilizia sociale fra i tre gruppi etnico-linguistici; appunto
 per cio' egli ha ritenuto necessario, in via pregiudiziale,
 l'accertamento della legittimita' costituzionale della normativa
 stessa: ne consegue che, sotto questo profilo, non regge la censura
 mossa all'ordinanza con cui e' stata sollevata la suddetta questione
 di legittimita' costituzionale.
   3. - A diversa conclusione devesi invece pervenire relativamente
 all'altra eccezione d'inammissibilita' dedotta dalla Provincia.
   La disposizione censurata, ossia il cit. art. 3, si riferisce
 testualmente ai contributi previsti dalle lettere E 1) nonche' E 2)
 del precedente art. 2, ma non comprende quello di cui alla lettera E
 3), il quale, per contro, e' il solo a venire in considerazione nella
 fattispecie concreta. Cio' non e' stato avvertito dall'ordinanza di
 rimessione, la quale muove dall'implicito presupposto che la
 ricordata disposizione si riferisca alle tre categorie di contributi,
 mentre quella classificata E 3) esula dalla previsione normativa.
   Ne' chiaramente alcun elemento di segno diverso puo' trarsi dalla
 legge provinciale 31 agosto 1984 n. 11, la quale ha introdotto
 l'indicato tipo di intervento E 3), in quanto essa ha modificato
 esclusivamente la previsione dell'art. 2 cit. l. n. 15 del 1972, ma
 ha lasciato immutata la successiva disposizione dell'art. 3,
 sospettata dal giudice a quo di illegittimita' costituzionale. Ed al
 riguardo vale osservare che il criterio di ripartizione dei benefici
 in materia di edilizia sociale fondato sull'appartenenza etnica
 costituisce, come peraltro anche l'ordinanza di rimessione riconosce,
 un'eccezione al generale principio di eguaglianza e quindi, secondo
 le comuni regole di ermeneutica, non risulta applicabile oltre i casi
 espressamente previsti dalla legge.
   Conforta tale interpretazione anche la circostanza che la legge,
 per il contributo di cui alla lettera E 3), oltre ad usare una
 formula eccezionalmente lata, dispone che si puo' prescindere dal
 punteggio della graduatoria, il quale e' invece vincolante per i
 contributi E 1) ed E 2); sicche' puo' dedursi che la categoria E 3)
 concerne casi straordinari di bisogno, i quali sono valutabili non
 gia' secondo i comuni parametri, ma solo in relazione alle specifiche
 caratteristiche di quelle concrete situazioni che richiedano una
 particolare tutela solidaristica. E cio' ha potuto indurre il
 legislatore provinciale a prescindere anche dall'appartenenza ai vari
 gruppi etnico-linguistici e a dare incondizionata prevalenza allo
 stato di bisogno.