ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 10 d.l. 23
 gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
 materia  di  sfratti),  conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, promosso con
 l'ordinanza emessa il 29 aprile  1983  dal  Pretore  di  Viterbo  nel
 procedimento   civile   vertente   tra  Goletti  Girolamo  e  Cutigni
 Giovannina, ordinanza iscritta al n. 465 del registro ordinanze  1983
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  267
 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che con sentenza del 29 dicembre 1982 Cutigni Giovannina
 veniva  condannata  dal  Tribunale  di  Viterbo   a   rilasciare   al
 proprietario  Goletti  Girolamo un immobile abitativo, detenuto senza
 titolo; notificatole il precetto, ella proponeva istanza  di  proroga
 dello  sfratto  ai sensi del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in
 l. 25 marzo 1982 n. 94;
      che,  sospesa  l'esecuzione, in sede di comparizione delle parti
 la  Cutigni  affermava  di  aver  goduto  dell'immobile  in  parziale
 corrispettivo per un cessato rapporto di lavoro subordinato;
      che,  sulla  base  di tale affermazione relativa al preesistente
 rapporto sostanziale, il Pretore di  Viterbo  con  ordinanza  del  29
 aprile  1983  (reg.  ord.  n. 465 del 1983) sollevava, in riferimento
 agli artt. 3 e 24 Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 10 d.l. cit., nella parte in cui prevedeva che la dilazione
 degli sfratti fosse applicabile ai rapporti di locazione e non  anche
 a   quelli   in   cui   il  godimento  dell'immobile  fosse  connesso
 occasionalmente (e non necessariamente, come ad esempio nel caso  dei
 cosiddetti alloggi di servizio) ad un rapporto di lavoro;
      che   detta   omissione   di  previsione,  oltre  a  determinare
 un'ingiustificata disparita'  di  trattamento,  sembrava  al  Pretore
 anche  menomare la tutela giurisdizionale del detentore dell'immobile
 e cosi' contrastare con l'art. 24 Cost.;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, costituitasi,
 chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
    Considerato  che  la  denunziata  violazione  dell'art. 3 Cost. e'
 manifestamente  insussistente  giacche'  il  principio  d'eguaglianza
 comporta   il  pari  trattamento  di  situazioni  eguali,  mentre  le
 situazioni poste a confronto dal giudice sono differenti: infatti non
 possono  all'evidenza  assimilarsi  il godimento di un immobile quale
 elemento della retribuzione, che ha per presupposto indefettibile  la
 persistenza del rapporto di lavoro, e quello relativo al contratto di
 locazione;
    Che  manifestamente fuor di proposito e' l'invocato art. 24 Cost.,
 il quale e' diretto ad assicurare la tutela  giurisdizionale  di  una
 posizione  sostanziale  spettante al soggetto, mentre nella specie e'
 proprio tale posizione che difetta, come ha accertato  il  giudice  a
 quo;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;