ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), conv. in l. 25 marzo 1982 n. 94, promosso con l'ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Goletti Girolamo e Cutigni Giovannina, ordinanza iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che con sentenza del 29 dicembre 1982 Cutigni Giovannina veniva condannata dal Tribunale di Viterbo a rilasciare al proprietario Goletti Girolamo un immobile abitativo, detenuto senza titolo; notificatole il precetto, ella proponeva istanza di proroga dello sfratto ai sensi del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in l. 25 marzo 1982 n. 94; che, sospesa l'esecuzione, in sede di comparizione delle parti la Cutigni affermava di aver goduto dell'immobile in parziale corrispettivo per un cessato rapporto di lavoro subordinato; che, sulla base di tale affermazione relativa al preesistente rapporto sostanziale, il Pretore di Viterbo con ordinanza del 29 aprile 1983 (reg. ord. n. 465 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 d.l. cit., nella parte in cui prevedeva che la dilazione degli sfratti fosse applicabile ai rapporti di locazione e non anche a quelli in cui il godimento dell'immobile fosse connesso occasionalmente (e non necessariamente, come ad esempio nel caso dei cosiddetti alloggi di servizio) ad un rapporto di lavoro; che detta omissione di previsione, oltre a determinare un'ingiustificata disparita' di trattamento, sembrava al Pretore anche menomare la tutela giurisdizionale del detentore dell'immobile e cosi' contrastare con l'art. 24 Cost.; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione; Considerato che la denunziata violazione dell'art. 3 Cost. e' manifestamente insussistente giacche' il principio d'eguaglianza comporta il pari trattamento di situazioni eguali, mentre le situazioni poste a confronto dal giudice sono differenti: infatti non possono all'evidenza assimilarsi il godimento di un immobile quale elemento della retribuzione, che ha per presupposto indefettibile la persistenza del rapporto di lavoro, e quello relativo al contratto di locazione; Che manifestamente fuor di proposito e' l'invocato art. 24 Cost., il quale e' diretto ad assicurare la tutela giurisdizionale di una posizione sostanziale spettante al soggetto, mentre nella specie e' proprio tale posizione che difetta, come ha accertato il giudice a quo; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;