ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  riuniti  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4,
 lettera e, della tariffa all. A al d.P.R. 26  ottobre  1972,  n.  634
 (Disciplina  dell'imposta  di  registro),  dell'art.  7, primo comma,
 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la  riforma
 tributaria),  dell'art.  47,  terzo  e  quarto  comma,  del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 634 e dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.
 601  (Disciplina  delle  agevolazioni  tributarie)  promossi  con  le
 seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  25  novembre  1985  dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Rovereto sul ricorso proposto da  s.p.a.
 Al  Centro  contro  l'Ufficio del Registro di Rovereto iscritta al n.
 722 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 58/1›ss dell'anno 1986;
      2)   ordinanza  emessa  il  24  giugno  1986  dalla  Commissione
 tributaria  di  primo  grado  di  Varese  sul  ricorso  proposto   da
 Ghiringhelli  Rettificatrici  contro  l'Ufficio del Registro di Luino
 iscritta al n. 819 del registro ordinanze  1986  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/1›ss dell'anno 1987;
      3)  ordinanza  emessa  il  17  novembre  1986  dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Ancona sul ricorso proposto dalla s.p.a.
 IME CARLONE contro l'Ufficio del Registro di Ancona iscritta al n. 35
 del registro ordinanze 1987 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 12/1›ss dell'anno 1987;
      4)   ordinanza   emessa  il  27  marzo  1986  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado  di  Brescia  sul  ricorso  proposto  dalla
 s.p.a.  FEINROHREN  contro l'Ufficio del Registro di Brescia iscritta
 al n. 66 del registro ordinanze  1987  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 13/1›ss dell'anno 1987;
      5)  ordinanza  emessa  il  29  gennaio  1985  dalla  Commissione
 tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto  dalla  s.p.a.
 FMI  -  MECFOND  contro  l'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma
 iscritta al n. 80 del registro  ordinanze  1987  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/1›ss dell'anno 1987;
      6)  ordinanza  emessa  il  18  settembre  1986 dalla Commissione
 tributaria di primo grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti  dalla
 s.p.a  ARNA  Alfa  Romeo  e  Nissan  autoveicoli contro l'Ufficio del
 Registro Atti Pubblici di  Roma  iscritta  al  n.  226  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25/1›ss dell'anno 1987;
    Visti  l'atto  di  costituzione  della  s.p.a. Alfa Romeo e Nissan
 Autoveicoli (ARNA) nonche' l'atto di intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dalla Al Centro
 s.p.a. per ottenere il rimborso dell'imposta di registro corrisposta,
 ai sensi dell'art. 4, lettera e), tariffa all. A al d.P.R. 26 ottobre
 1972,  n.  634,  per  l'emissione  di  prestiti  obbligazionari,   la
 Commissione  tributaria  di  1›  grado  di  Rovereto  sollevava,  con
 ordinanza  del  25  novembre  1985  (r.o.   722/86),   questione   di
 legittimita'   costituzionale   del   citato  art.  4  lett.  e),  in
 riferimento agli artt. 11 e 76 Cost.;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo, la norma censurata viola
 l'art. 11 Cost. perche' in contrasto con la direttiva CEE n. 335  del
 17  luglio  1969  (il cui art. 11 escludeva ogni forma di imposizione
 tributaria sui prestiti contratti sotto  forma  di  obbligazioni),  e
 l'art.  76 Cost. per eccesso dalla delega contenuta nell'art. 7 della
 legge 9 ottobre 1971, n. 825, che stabiliva che l'imposta di registro
 avrebbe dovuto essere adeguata alla citata direttiva comunitaria;
      che   identica  questione  veniva  sollevata  dalla  Commissione
 tributaria di 1› grado di Varese con ordinanza  del  24  giugno  1986
 (r.o.  819/86)  nel  corso  del  procedimento  promosso  dalla s.p.a.
 Ghiringhelli Rettificatrici; dalla Commissione tributaria di 1› grado
 di  Ancona  con ordinanza del 17 novembre 1986 (r.o. 35/87) nel corso
 del  procedimento  promosso  dalla  s.p.a.  IME  Carlone;   e   dalla
 Commissione  tributaria  di  1› grado di Brescia con ordinanza del 27
 marzo 1986 (r.o. 66/87) nel corso  del  procedimento  promosso  dalla
 s.p.a. Feinrohren;
      che  nel  corso  di  un procedimento promosso dalla s.p.a. FMI -
 Mecfond  per  ottenere   il   rimborso   dell'imposta   di   registro
 corrisposta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
 e dell'art. 4 della relativa tariffa all.  A,  in  conseguenza  della
 delibera   di   azzeramento   del  capitale  sociale  per  perdite  e
 contestuale ricostituzione dello stesso, la Commissione tributaria di
 1›  grado  di  Roma  sollevava,  con  ordinanza  del 29 gennaio 1985,
 pervenuta alla Corte il 20 febbraio 1987 (r.o. 80/87),  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art  7,  1›  comma,  della legge 9
 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 47, III e IV comma,  del  d.P.R.  26
 ottobre 1972, n. 634, in riferimento all'art. 76 Cost.;
      che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 7 della legge n. 825/71
 viola l'art. 76 Cost., in quanto,  prevedendo  genericamente  che  la
 disciplina  venga  adeguata  alla direttiva comunitaria n. 335 del 17
 luglio 1969, non enuncerebbe i principi e criteri direttivi ai  quali
 il  legislatore  delegato  avrebbe  dovuto  attenersi;  inoltre  e in
 subordine, nel caso in cui dovesse ritenersi  sufficiente  il  rinvio
 alla  direttiva  comunitaria  nel  senso  che  la legge delega avesse
 inteso prescrivere l'integrale recepimento delle disposizioni in essa
 contenute, risulterebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per eccesso
 di delega, l'art. 47 del d.P.R. n. 634/72,  che  non  prevede  alcuna
 esenzione  da  imposta  per gli aumenti di capitale a ripianamento di
 perdite;
     che  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, intervenuto in
 giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,  chiedeva,
 preliminarmente,  la  restituzione  degli  atti  al giudice a quo per
 nuovo esame della rilevanza a  seguito  del  sopravvenuto  d.P.R.  26
 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle leggi concernenti l'imposta di
 registro); nel merito, concludeva per l'infondatezza;
      che  nel  corso  di  un  procedimento promosso dalla s.p.a. Alfa
 Romeo e Nissan Autoveicoli  per  ottenere  il  rimborso  dell'imposta
 corrisposta   per   l'aumento   del   proprio  capitale  sociale,  la
 Commissione tributaria di 1› grado di Roma sollevava,  con  ordinanza
 del  18  settembre  1986  (r.o.  226/87),  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,  in
 riferimento all'art. 10 Cost.;
      che,  ad  avviso  del  giudice a quo, la norma censurata, che ha
 disposto la revoca  dell'agevolazione  della  registrazione  a  tassa
 fissa  degli  atti di cui trattasi, non rispetta i principi e criteri
 direttivi contenuti nell'art. 9, n. 6, della legge delega n.  825/71,
 che  prevedeva  soltanto la limitazione, ma non la soppressione delle
 agevolazioni tributarie;
      che  si  e'  costituita  in  giudizio  la  Alfa  Romeo  e Nissan
 Autoveicoli   s.p.a.,   chiedendo   che   la   Corte   dichiari    la
 incostituzionalita' della norma censurata; ed e' anche intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza
 della questione;
      considerato   che   i   giudizi,   concernendo  l'applicabilita'
 dell'imposta di registro  a  categorie  di  atti  la  cui  disciplina
 tributaria  si  ricollega  alla medesima direttiva comunitaria, vanno
 riuniti e decisi con unico provvedimento;
      che,  quanto  alla  questione  concernente l'art. 4, lettera e),
 tariffa all. A al d.P.R. n. 634/72 (r.o. 722, 819/86, 35, 66/87),  va
 disposta  la  restituzione degli atti ai giudici rimettenti affinche'
 riesaminino la rilevanza  della  proposta  questione,  in  quanto  il
 d.P.R.  26  aprile  1986,  n. 131 (Approvazione del testo unico delle
 disposizioni concernenti  l'imposta  di  registro)  ha  eliminato  la
 tassazione dell'emissione di obbligazioni (v. art. 4 della tariffa) e
 nell'art. 79 ha disposto l'efficacia retroattiva di tale disposizione
 modificativa,  stabilendo  che  essa  ha  effetto  anche per gli atti
 anteriori, se vi e' controversia pendente alla  data  del  1›  luglio
 1986 (cfr. sent. di questa Corte n. 156/87);
      che,  circa  la questione concernente gli artt. 7 della legge n.
 825/71 e 47 del d.P.R. n. 634/72 (r.o. 80/87),  va  rilevato  che  il
 citato  d.P.R.  n.  131/86,  alla  nota  2  all'art.  4 della tariffa
 allegata dispone che in caso di riduzione del  capitale  per  perdite
 non  sono  soggetti  all'imposta,  fino  a concorrenza dell'ammontare
 della riduzione, i conferimenti in  denaro  relativi  all'aumento  di
 capitale  contemporaneamente  deliberato;  inoltre, ai sensi del cit.
 art.79  dello  stesso  d.P.R.,  tale  disposizione,  in  quanto  piu'
 favorevole  al  contribuente,  si  applica  anche agli atti anteriori
 relativamente ai quali pende controversia alla  data  del  1›  luglio
 1986;
      che,   pertanto,  anche  per  detta  questione  va  ordinata  la
 restituzione degli atti al giudice  a  quo,  affinche'  riesamini  la
 rilevanza della questione stessa alla luce dell'indicata sopravvenuta
 normativa;
      che,  infine,  quanto  alla  questione concernente l'art. 42 del
 d.P.R.  n.  601/73  (r.o.  226/87)  (premesso  che  il  parametro  di
 riferimento  va  correttamente  individuato  nell'art. 76 Cost. e non
 nell'art. 10, come indicato - per evidente  errore  materiale  -  dal
 giudice  rimettente),  essa  e' stata gia' esaminata e dichiarata non
 fondata  dalla  Corte  con  sentenza  n.  156/87,  sulla  base  della
 principale  considerazione  che l'art. 9 della legge delega n. 825/71
 va  chiaramente  interpretato  nel  senso   che   con   l'espressione
 limitazione   il  legislatore  delegante  ha  inteso  riferirsi  alle
 esenzioni ed agevolazioni considerate nel loro  complesso  e  non  ai
 singoli  benefici,  con  la  conseguenza che l'organo delegato poteva
 sopprimere  tutti   quelli   che   risultassero   privi   di   valida
 giustificazione;
      che,  pertanto,  non  adducendo  l'ordinanza di rimessione nuovi
 argomenti, la questione ora esaminata  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.