ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4 d.l. 27
 febbraio  1982  n.  57   (Disciplina   per   la   gestione   stralcio
 dell'attivita' del Commissario per le zone terremotate della Campania
 e della Basilicata) conv. in legge 29 aprile 1982  n.  187,  promosso
 con  ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo
 regionale della Campania,  nel  procedimento  vertente  tra  Borghese
 Clelia  ed  il  Comune  di  Napoli,  iscritta  al n. 255 del registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 28, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che con atto notificato il 31 marzo 1981 Borghese Clelia
 ed Ernestina impugnavano un decreto con  cui  il  Sindaco  di  Napoli
 aveva  requisito un immobile di loro proprieta' al fine di sistemarvi
 alcuni esercizi commerciali colpiti dal terremoto del novembre 1980;
      che nel corso del procedimento il Tribunale con ordinanza del 22
 ottobre 1986 (reg. ord. n. 255 del 1987) rilevava che  l'art.  4  del
 sopravvenuto d.l. 27 febbraio 1982 n. 57, come convertito dalla l. 29
 aprile  1982  n.  187,  disponeva  doversi   considerare   legittimi,
 ancorche'  difformi dalle vigenti norme, comprese quelle procedurali,
 i provvedimenti amministrativi emessi per le zone  terremotate  della
 Campania  e  della Basilicata tra il 23 novembre 1980 e il 31 ottobre
 1981  purche'  diretti  a  realizzare  l'attivita'  di  soccorso,  ad
 assicurare  servizi  necessari  per  la  collettivita' e a soddisfare
 esigenze primarie dei  cittadini  nelle  zone  colpite  dagli  eventi
 sismici;
      che  il  Tribunale riteneva che tale norma sottraesse al giudice
 adito qualsiasi esame cosi' del merito come  della  legittimita'  dei
 provvedimenti impugnati;
      che,  tanto  premesso,  il  Tribunale dubitava che l'art. 4 cit.
 contrastasse: a) con l'art. 3 Cost., per il deteriore  ingiustificato
 trattamento  riservato  ai  destinatari dei detti atti amministrativi
 rispetto alla generalita' dei cittadini; b) con l'art. 42 Cost.,  per
 l'eccessiva  compressione  della  proprieta'  immobiliare; c) con gli
 artt. 24 e 113 Cost., per l'esclusione dell'azione di responsabilita'
 del  pubblico funzionario, conseguente all'eventuale annullamento del
 provvedimento di requisizione;
    Considerato  che  le questioni sono state gia' decise con sentenza
 n. 100 del 1987, la quale ha osservato come il fondamento della norma
 impugnata  risieda  nelle  necessita'  determinate  dal terremoto del
 1980, con efficacia limitata alla prima fase dell'emergenza;
      che  la  stessa  norma peraltro non sana tutti i vizi degli atti
 emanati in quel periodo dall'autorita' amministrativa, sui quali, per
 contro,  resta  salvo  il  controllo  giurisdizionale  concernente il
 rispetto delle norme della Costituzione,  dei  principi  fondamentali
 concernenti  i  principali  istituti  giuridici, delle norme relative
 all'attribuzione dei  poteri  amministrativi,  nonche'  il  sindacato
 sugli   eventuali  vizi  di  eccesso  di  potere,  rivelandosi  cosi'
 infondata la doglianza di violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
      che  e' stata altresi' dichiarata priva di fondamento la censura
 relativa all'art. 42  Cost.,  poiche',  anche  sussistendo  la  norma
 impugnata,  a  ciascun  provvedimento comportante un sacrificio della
 proprieta' immobiliare deve in ogni  caso  corrispondere  un  congruo
 indennizzo;
      che,  infine,  la sopra citata sentenza ha escluso la violazione
 del principio di eguaglianza, non essendo comparabili  le  situazioni
 in  cui versavano le zone colpite dal sisma con quelle del territorio
 nazionale rimasto indenne;
      che  le suesposte considerazioni valgono anche ad evidenziare la
 non fondatezza del riferimento all'art. 28 Cost.;
      che   conseguentemente   le  predette  questioni  risultano  ora
 manifestamente infondate (v. anche l'ordinanza n. 262 del 1987);
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.