ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Teano nel procedimento di esecuzione nei confronti di Diamante Guglielmo, iscritta al n. 419 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Teano dubita, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112 Cost., della legittimita' costituzionale dell'art.107 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale) in quanto non identifica il giudice competente a provvedere alla determinazione delle modalita' di esecuzione della sanzione in cui e' stata convertita la pena pecuniaria nell'ipotesi che il condannato non risieda nel territorio italiano: assumendo che con cio' sarebbe da un lato violata la garanzia della precostituzione del giudice per legge e dall'altro impedito l'obbligatorio promovimento dell'azione esecutiva penale, stante l'impossibilita' per l'organo dell'esecuzione di individuare il magistrato di sorveglianza competente a provvedere; che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 208 del 1987, ha dichiarato infondata l'analoga questione di legittimita' costituzionale dell'art.62, primo comma, della medesima l. n. 689 del 1981, impugnato in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. in quanto, nello stabilire che le modalita' di esecuzione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della liberta' controllata sono determinate dal magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, non individua il magistrato competente nell'ipotesi (tra l'altro) di residenza all'estero di costui; che a fondamento di tale pronuncia sta il rilievo che in tal caso spetta all'organo dell'esecuzione (P.M. o Pretore) disporre le ricerche del condannato e promuovere l'esecuzione quando venga ritrovato; che prima di tale momento, le modalita' esecutive della sanzione sostitutiva non possono ne' debbono essere determinate, non essendo ancora concretamente eseguibile la sentenza di condanna; e che, dopo il rientro in territorio italiano, la competenza spetta al magistrato di sorveglianza del luogo ove il condannato abbia fissato la propria residenza; che i medesimi rilievi valgono ad escludere, per la fattispecie ora in esame, tanto la dedotta carenza di precostituzione del giudice, quanto la violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, risolvendosi la residenza all'estero in un mero ostacolo di fatto alla realizzazione della pretesa punitiva; che pertanto la questione sollevata va dichiarata manifestamente infondata;