ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 107 della legge
 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso  con
 ordinanza  emessa  il  10  febbraio  1986  dal  Pretore  di Teano nel
 procedimento di  esecuzione  nei  confronti  di  Diamante  Guglielmo,
 iscritta  al  n.  419  del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  34,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
 Teano dubita, in riferimento agli artt. 25, primo comma e 112  Cost.,
 della   legittimita'   costituzionale  dell'art.107  della  legge  24
 novembre 1981, n.689 (Modifiche al  sistema  penale)  in  quanto  non
 identifica  il  giudice  competente  a provvedere alla determinazione
 delle  modalita'  di  esecuzione  della  sanzione  in  cui  e'  stata
 convertita  la  pena  pecuniaria  nell'ipotesi  che il condannato non
 risieda nel territorio italiano: assumendo che con cio' sarebbe da un
 lato  violata la garanzia della precostituzione del giudice per legge
 e  dall'altro  impedito   l'obbligatorio   promovimento   dell'azione
 esecutiva    penale,    stante    l'impossibilita'    per    l'organo
 dell'esecuzione  di  individuare  il   magistrato   di   sorveglianza
 competente a provvedere;
      che  l'intervenuto  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha
 chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 208 del 1987, ha
 dichiarato   infondata   l'analoga    questione    di    legittimita'
 costituzionale dell'art.62, primo comma, della medesima l. n. 689 del
 1981, impugnato in riferimento all'art. 25,  primo  comma,  Cost.  in
 quanto, nello stabilire che le modalita' di esecuzione delle sanzioni
 sostitutive della semidetenzione e della  liberta'  controllata  sono
 determinate dal magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del
 condannato, non individua il magistrato competente nell'ipotesi  (tra
 l'altro) di residenza all'estero di costui;
      che  a  fondamento  di  tale pronuncia sta il rilievo che in tal
 caso spetta all'organo dell'esecuzione (P.M. o Pretore)  disporre  le
 ricerche  del  condannato  e  promuovere  l'esecuzione  quando  venga
 ritrovato; che prima di tale momento, le  modalita'  esecutive  della
 sanzione  sostitutiva non possono ne' debbono essere determinate, non
 essendo ancora concretamente eseguibile la sentenza  di  condanna;  e
 che,  dopo il rientro in territorio italiano, la competenza spetta al
 magistrato di sorveglianza del luogo ove il condannato abbia  fissato
 la propria residenza;
      che  i medesimi rilievi valgono ad escludere, per la fattispecie
 ora in  esame,  tanto  la  dedotta  carenza  di  precostituzione  del
 giudice,  quanto  la  violazione  del  principio  di  obbligatorieta'
 dell'azione penale, risolvendosi la residenza all'estero in  un  mero
 ostacolo di fatto alla realizzazione della pretesa punitiva;
      che pertanto la questione sollevata va dichiarata manifestamente
 infondata;