ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 5, n. 7, del
 d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n.  3  (Approvazione  del  testo
 unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della Regione
 siciliana), promosso con  sentenza  emessa  il  14  aprile  1986  dal
 Tribunale  di Patti, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1986 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  58,  prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  un  giudizio proposto da Scalisi Carlo Giuseppe ed
 altro e Feno Antonini ed altri  avente  per  oggetto  l'eleggibilita'
 alla  carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi
 ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al  momento
 dell'elezione  incarichi  professionali per conto di detto comune, il
 Tribunale civile di Patti  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  5 n. 7 del d.P.R. Sic. 20 agosto 1960 n. 3
 che prevede la ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale di
 coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Sostiene
 il giudice a quo che la legge dello  Stato  23  aprile  1981  n.  154
 qualifica  tali  situazioni  in  termini  di incompatibilita' onde si
 verificherebbe  una  disparita'  di  trattamento  tra  la  disciplina
 vigente  in  Sicilia  e  quella  vigente  sul  resto  del  territorio
 nazionale.
    Non  si  sono  costituite  le  parti,  ne'  ha spiegato intervento
 l'Avvocatura Generale dello Stato.
                         Considerato in diritto
    E'  sottoposta  all'esame della Corte la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960, n.
 3  che  prevede l'ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale
 di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse  del  Comune,  in
 riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione.
    La  questione  come  prospettata  dal  giudice  a  quo e' fondata.
 Difatti l'asserita disparita' di trattamento in ordine  ai  requisiti
 per  accedere  alle  cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a
 quanto disposto dalla legge dello Stato 23  aprile  1981  n.  154  e'
 stata gia' censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi
 di ineleggibilita' previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e 9.
    In  tale  sentenza  e'  stato rilevato che le situazioni che erano
 previste come cause di ineleggibilita' nei nn. 6, 8 e 9  dell'art.  5
 d.P.  R.  Sic.  cit.  sono previste nella legislazione nazionale come
 causa di incompatibilita', mentre la disparita'  di  trattamento  non
 trova   plausibile   giustificazione   in   rapporto   alla  potesta'
 legislativa primaria della regione, ne' ricorrono in tali fattispecie
 le ipotesi di peculiarita' relative alla Sicilia.
    Le  motivazioni  addotte  a  proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del
 d.P. R.  Sicilia,  valgono  anche  a  riguardo  della  questione  ora
 sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al
 n.  7  del  medesimo  articolo  deve   dichiararsi   l'illegittimita'
 costituzionale,  in  quanto considera la situazione ivi indicata come
 causa di ineleggibilita' anziche' di incompatibilita'.