ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge approvata il 29 aprile 1986 e riapprovata l'11 giugno successivo dal Consiglio regionale dell'Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarieta' dei Consiglieri, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'8 luglio 1986, depositato in cancelleria il 16 luglio successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1986; Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato l'8 luglio 1986, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della regione Abruzzo, recante Modifica alla L.R. 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarieta' dei Consiglieri approvata il 29 aprile 1986, riapprovata il 16 giugno e comunicata il 23 giugno successivo. La legge in questione prevede, in caso di insufficienza delle entrate del Fondo di previdenza dei Consiglieri regionali, l'utilizzazione degli interessi maturati sulle somme che sono messe a disposizione del presidente del Consiglio regionale per il funzionamento di quest'ultimo ai sensi della legge 6 dicembre 1973 n. 853. Secondo il ricorrente, la legge impugnata, disponendo in materia di previdenza dei Consiglieri regionali, si colloca fuori dell'ambito di competenza regionale e comunque sarebbe viziata da illegittimita' costituzionale, in quanto ha accollato alle finanze della regione una spesa di entita' indeterminata. La Regione Abruzzo non si e' costituita. Considerato in diritto Con la legge della regione Abruzzo 26 novembre 1986 n. 69 recante Revoca dell'atto legislativo riapprovato nella seduta dell'11 giugno 1986 relativo a: Modifica alla legge regionale 7 novembre 1973 n. 41, concernente la previdenza e il fondo di solidarieta' dei consiglieri, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 29 del 26 dicembre 1986, e' stata revocata la legge impugnata. Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 293 del 1987 e 256 del 1984) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.