ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 7 della
 legge 23 maggio 1950,  n.  253  ("Disposizioni  per  le  locazioni  e
 sublocazioni   di   immobili   urbani"),  come  modificato  dall'art.
 1-quinquies della legge 31  luglio  1975,  n.  363  ("Conversione  in
 legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255,
 concernente provvedimenti urgenti  sulla  proroga  dei  contratti  di
 locazione  e  di  sublocazione degli immobili urbani") - promosso con
 ordinanza emessa il 4 aprile 1977 dal Pretore di Lucera, iscritta  al
 n.  835  del  registro  ordinanze  1984  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio promosso dal locatore,
 proprietario  di  piu'  immobili  tutti  locati,  onde  ottenere   la
 cessazione  della  proroga  nei  confronti  del conduttore sulla base
 della necessita' propria, il Pretore di Lucera, con ordinanza  emessa
 il 4 aprile 1977, pervenuta alla Corte l'11 giugno 1984, ha sollevato
 - in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione - questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 4 e 7 della legge 23 maggio
 1950, n. 253, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 1 quinquies
 dalla  legge  31 luglio 1975, n. 363 di conversione del decreto-legge
 25 giugno 1975, n. 255;
      che  il  giudice  a quo osserva che l'inesistenza di limiti alla
 facolta' del locatore di scegliere il rapporto dal quale  recedere  -
 facendo valere la propria necessita' abitativa - nel caso in cui egli
 disponga  di  piu'  immobili,  e'  di  ostacolo   ad   una   completa
 comparazione  degli  effettivi  bisogni  delle  parti,  ponendosi  in
 contrasto con i principi di eguaglianza e di utilita'  sociale  della
 proprieta';
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
 Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza
 della questione.
    Considerato  che il giudice rimettente si e' limitato ad affermare
 che  la  rilevanza  della  questione  risulterebbe   evidente   dalla
 narrativa stessa dell'ordinanza;
      che viceversa e' necessario che la questione dedotta rivesta nel
 giudizio a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale  (sent.
 5  ottobre  1983,  n.  300),  mentre  nella  fattispecie non e' stato
 chiarito  menomamente  quale  effetto  avrebbe  nel  processo  citato
 l'esito del giudizio di legittimita' costituzionale;
      che quest'ultimo non puo', pertanto, essere ammesso.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.