ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 41 della
 legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del  personale  delle
 aziende    dipendenti    dal    Ministero   delle   poste   e   delle
 telecomunicazioni e relativo trattamento  economico"),  promossi  con
 ordinanze  emesse  il  13  maggio  e il 26 ottobre 1981, il 28 giugno
 1982, il 17 novembre 1986 e il 19 gennaio 1987 dal T.A.R. del  Lazio,
 iscritte  rispettivamente  al  n. 476 del registro ordinanze 1982, ai
 nn. 426 e 843 del registro ordinanze 1983 e ai  nn.  300  e  301  del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 338 dell'anno  1982,  n.  315  dell'anno  1983,  n.  53
 dell'anno 1984 e n. 32, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti  gli atti di costituzione di Di Filippo Ignazio ed altri, di
 Turcheschi Maurizio ed altri e di Spadoni Sergio ed altri nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
 ordinanza 13 maggio 1981,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art.
 41 della  legge  3  aprile  1979,  n.  101  ("Nuovo  ordinamento  del
 personale  delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
 telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella parte  in
 cui   dispone  che  al  personale  proveniente  dalle  qualifiche  di
 fattorino, coadiutore, operatore di esercizio,  segretario,  revisore
 di esercizio ed equiparate nonche' consigliere, e' attribuito, per un
 periodo variabile a seconda delle  diverse  ipotesi,  un  trattamento
 economico  corrispondente  a  quello  della  categoria immediatamente
 inferiore e quella di inquadramento giuridico;
      che   il   Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Lazio  con
 ordinanza  26  ottobre  1981  ha  sollevato  identica  questione   di
 legittimita' costituzionale del predetto art. 41 legge 3 aprile 1979,
 n.   101   e   congiuntamente    ha    denunciato    l'illegittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3,  36, 38 e 97 Cost.,
 dell'art. 17 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella  parte  in  cui
 dispone  che  al  personale  ivi  indicato e' attribuito per il primo
 biennio  di  servizio   lo   stipendio   iniziale   della   categoria
 immediatamente  inferiore e che solo al maturare di tale biennio esso
 consegua lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza;
      che analoghe questioni di legittimita' costituzionale sono state
 sollevate dallo stesso Tribunale Amministrativo Regionale  del  Lazio
 con ordinanze 17 novembre 1986 e 19 gennaio 1987;
      che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri chiedendo che le  questioni  siano  dichiarate
 non fondate;
      che  nei giudizi introdotti con le ordinanze 13 maggio 1981 e 26
 ottobre 1981 si sono costituite anche le parti private insistendo per
 la   declaratoria   d'illegittimita'   costituzionale   delle   norme
 impugnate;
    Considerato  che, essendo tutte le questioni identiche o connesse,
 i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che  la  norma di cui all'art. 41 della l. n. 101 del 1979 ha lo
 scopo di  mantenere,  per  il  personale  in  servizio  all'atto  del
 passaggio dall'ordinamento del d.P.R. n. 1077/70 a quello della legge
 n. 101/79, le differenze economiche preesistenti, al fine di  evitare
 un  appiattimento  fra  dipendenti  che  nel  precedente  ordinamento
 rivestivano qualifiche  ed  avevano  parametri  retributivi  diversi,
 nonche'  di  evitare  che,  nell'ambito  di  una  stessa categoria di
 inquadramento, i titolari  di  parametri  piu'  bassi  conseguano  un
 doppio vantaggio rispetto ai titolari di parametri superiori;
      che  la norma di cui all'art. 17 inserisce anche il personale di
 prima nomina nel disegno complessivo dell'accordo  sindacale  che  ha
 preceduto   l'emanazione   della   legge,   volto  a  realizzare  una
 gradualita'   retributiva   tenendo   conto   delle    disponibilita'
 finanziarie esistenti;
      che  questa  Corte,  in  tema  di  riassetto  di ordinamento del
 personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha affermato la
 razionalita'  di  scelte  legislative  operate secondo criteri legati
 alla qualifica di provenienza e all'anzianita' di servizio  (Sentenza
 n. 301 del 1985);
      che ha altresi' affermato che nel passaggio da un ordinamento ad
 un altro singole posizioni possono risultare piu' favorite  di  altre
 ma  che  cio'  non puo' condurre a censurare il legislatore, anche se
 deve essere ad esso raccomandata la massima cautela nell'evitare  che
 le dette operazioni portino ad eccessive discriminazioni di posizioni
 singole concrete (Sentenza n. 301 del 1985 cit.);
      che  in base a tali princi'pi entrambe le disposizioni impugnate
 appaiono  connesse  con  il  corretto  uso   della   discrezionalita'
 legislativa  nel  regolare il passaggio al nuovo ordinamento, tenendo
 anche conto delle disponibilita' finanziarie esistenti;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;