ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), promossi con ordinanze emesse il 13 maggio e il 26 ottobre 1981, il 28 giugno 1982, il 17 novembre 1986 e il 19 gennaio 1987 dal T.A.R. del Lazio, iscritte rispettivamente al n. 476 del registro ordinanze 1982, ai nn. 426 e 843 del registro ordinanze 1983 e ai nn. 300 e 301 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1982, n. 315 dell'anno 1983, n. 53 dell'anno 1984 e n. 32, 1a serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione di Di Filippo Ignazio ed altri, di Turcheschi Maurizio ed altri e di Spadoni Sergio ed altri nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza 13 maggio 1981, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell'art. 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 ("Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico"), nella parte in cui dispone che al personale proveniente dalle qualifiche di fattorino, coadiutore, operatore di esercizio, segretario, revisore di esercizio ed equiparate nonche' consigliere, e' attribuito, per un periodo variabile a seconda delle diverse ipotesi, un trattamento economico corrispondente a quello della categoria immediatamente inferiore e quella di inquadramento giuridico; che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza 26 ottobre 1981 ha sollevato identica questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 41 legge 3 aprile 1979, n. 101 e congiuntamente ha denunciato l'illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., dell'art. 17 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nella parte in cui dispone che al personale ivi indicato e' attribuito per il primo biennio di servizio lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore e che solo al maturare di tale biennio esso consegua lo stipendio iniziale della categoria di appartenenza; che analoghe questioni di legittimita' costituzionale sono state sollevate dallo stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanze 17 novembre 1986 e 19 gennaio 1987; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; che nei giudizi introdotti con le ordinanze 13 maggio 1981 e 26 ottobre 1981 si sono costituite anche le parti private insistendo per la declaratoria d'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate; Considerato che, essendo tutte le questioni identiche o connesse, i relativi giudizi possono essere riuniti; che la norma di cui all'art. 41 della l. n. 101 del 1979 ha lo scopo di mantenere, per il personale in servizio all'atto del passaggio dall'ordinamento del d.P.R. n. 1077/70 a quello della legge n. 101/79, le differenze economiche preesistenti, al fine di evitare un appiattimento fra dipendenti che nel precedente ordinamento rivestivano qualifiche ed avevano parametri retributivi diversi, nonche' di evitare che, nell'ambito di una stessa categoria di inquadramento, i titolari di parametri piu' bassi conseguano un doppio vantaggio rispetto ai titolari di parametri superiori; che la norma di cui all'art. 17 inserisce anche il personale di prima nomina nel disegno complessivo dell'accordo sindacale che ha preceduto l'emanazione della legge, volto a realizzare una gradualita' retributiva tenendo conto delle disponibilita' finanziarie esistenti; che questa Corte, in tema di riassetto di ordinamento del personale ed attribuzione di miglioramenti economici, ha affermato la razionalita' di scelte legislative operate secondo criteri legati alla qualifica di provenienza e all'anzianita' di servizio (Sentenza n. 301 del 1985); che ha altresi' affermato che nel passaggio da un ordinamento ad un altro singole posizioni possono risultare piu' favorite di altre ma che cio' non puo' condurre a censurare il legislatore, anche se deve essere ad esso raccomandata la massima cautela nell'evitare che le dette operazioni portino ad eccessive discriminazioni di posizioni singole concrete (Sentenza n. 301 del 1985 cit.); che in base a tali princi'pi entrambe le disposizioni impugnate appaiono connesse con il corretto uso della discrezionalita' legislativa nel regolare il passaggio al nuovo ordinamento, tenendo anche conto delle disponibilita' finanziarie esistenti; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;