ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 2109 cod. civ.
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 6 aprile 1984 dalla Corte di cassazione
 sul ricorso proposto da S.p.A. Industrie Zanussi contro Fantini  Ezio
 iscritta  al  n.1149  del  registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n 47 bis dell'anno 1985;
      2)  ordinanza  emessa il 18 dicembre 1984 dal Tribunale di Aosta
 nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Nuova S.I.A.S. e Spinella
 Lorenzo  iscritta  al  n. 66 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;
      3)  ordinanza  emessa  il 10 febbraio 1986 dal Pretore di Milano
 nel procedimento civile vertente tra Zocca  Giuseppe  e  S.p.A.  Alfa
 Romeo  ed  altro  iscritta  al  n.  535 del registro ordinanze 1986 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1a  serie
 speciale, dell'anno 1986;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice
 relatore Francesco Greco.
                            Ritenuto in fatto
    In  tre  distinti  procedimenti,  aventi  ad oggetto il diritto di
 taluni lavoratori subordinati privati alla  sospensione  delle  ferie
 per il periodo corrispondente alla durata della malattia sopravvenuta
 in pendenza del godimento di tale periodo  di  riposo,  la  Corte  di
 cassazione  (r.o.  n. 1149/84), il Tribunale di Aosta (r.o. n. 66/85)
 ed il Pretore di Milano (r.o. n. 535/86) hanno sollevato la questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. nella parte
 in cui non consente siffatta sospensione.
    La   Corte   di   cassazione,   ribadita   la   propria   costante
 giurisprudenza, secondo la quale il  diritto  del  lavoratore  ad  un
 periodo  di  ferie  retribuite  non  e'  influenzato  dalla  malattia
 sopravvenuta  durante  il  congedo,  neanche  in  base  al   disposto
 dell'art.  2  n.  3  della  Convenzione  O.I.L.  n. 52 del 1936, resa
 esecutiva in Italia con legge 2 agosto 1952, n. 1305, e  dell'art.  6
 n.  2  della Convenzione della stessa Organizzazione n. 132 del 1970,
 resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n.  157,  ha  ritenuto,  per
 tale  ragione,  rilevante  la  questione, in considerazione del sopra
 descritto oggetto della domanda.
    Nel   merito,   ha  osservato  che  il  dubbio  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  2109  cod.  civ.,  interpretato  in  senso
 preclusivo  di detta sospensione, si pone in riferimento agli artt. 3
 e 36 Cost.. L'art. 36 Cost., invero, impone che al  lavoratore  venga
 concesso  un  congruo  periodo di riposo, al fine (sottolineato anche
 dalla giurisprudenza di questa Corte: sentt. n. 66/63 e n. 189/80) di
 proteggerne  le  energie  psicofisiche.  Tale  e' certamente anche la
 ratio dell'art. 2109 cod. civ. la quale, tuttavia, nel  suo  concreto
 atteggiarsi  in disposizioni positive da questa norma dettate, non si
 e' tradotta anche in una disciplina idonea ad  attribuire  all'evento
 morboso   rilievo   sospensivo  del  congedo.  L'identica  ratio  del
 sovraordinato precetto costituzionale sembra, tuttavia, incompatibile
 con  siffatta  esclusione  potendosi  fondatamente  osservare  che la
 malattia impedisce la funzione tipica del riposo, quanto  al  ristoro
 delle  energie  psicofisiche  del lavoratore. Del resto - e di qui la
 ritenuta violazione anche del principio di uguaglianza  -  in  taluni
 settori  produttivi  i  contratti  collettivi  hanno  disciplinato la
 materia applicando il principio che la malattia  insorta  durante  il
 godimento  delle  ferie  ne  sospende il decorso, non diversamente da
 quanto previsto, per il  settore  dell'impiego  pubblico  (d.P.R.  n.
 501/79  e  n.  810/80) con riferimento a casi di insorgenza di "gravi
 malattie" o di "ricoveri ospedalieri":  tale  disparita'  non  sembra
 ragionevole  neanche  con  riferimento  alla  disciplina dell'impiego
 pubblico perche', pur  nel  permanere  di  rilevanti  differenze  fra
 questo  e  l'impiego  privato, deve prendersi atto che, nell'uno come
 nell'altro, l'istituto delle ferie risponde  al  comune  scopo  sopra
 descritto, cui e' stato conferito uguale rilievo costituzionale.
    Considerazioni  non  dissimili  svolgono  a sostegno delle proprie
 censure anche il Tribunale di Aosta ed il Pretore di Milano, il quale
 ultimo, pero', ha limitato i profili di illegittimita' dell'art. 2109
 cod. civ. al solo possibile  contrasto  della  norma  con  l'art.  36
 Cost..
    Nessuno si e' costituito o e' intervenuto.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  tre giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica
 sentenza in quanto prospettano la stessa questione.
    2.   -   I   giudici   rimettenti   dubitano   della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 2109  cod.  civ.  nella  parte  in  cui  non
 prevede  la  sospensione del periodo feriale per la insorgenza di una
 malattia nel corso dello  stesso  o,  quanto  meno,  non  prevede  il
 diritto del lavoratore ad un ulteriore periodo di ferie retribuito.
    A loro parere risulterebbero violati:
       a)  l'art.  36,  terzo  comma Cost., perche', per effetto della
 malattia insorta durante le ferie,  al  lavoratore  non  risulterebbe
 assicurato   un   periodo   di   riposo  per  ritemprare  le  energie
 psico-fisiche consumate durante il periodo lavorativo;
       b)  l'art.  3  Cost.,  per  la disparita' di trattamento che si
 verifica tra i lavoratori privati che non  godono  della  sospensione
 del  periodo  feriale  e i lavoratori pubblici che ne usufruiscono in
 base al secondo comma dell'art. 16, d.P.R. 16 ottobre 1979, n. 501 ed
 all'art. 6, d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810.
    Le censure sono fondate.
    L'art.   36,   terzo   comma,   Cost.   pone  il  principio  della
 irrinunciabilita'  delle  ferie  che  si  traduce  in  quello   della
 effettiva fruizione delle stesse.
    Lo  stesso  diritto  e'  consacrato  nell'art. 2109 cod. civ. che,
 correlato all'art.  36  Cost.,  deve  avere  un  contenuto  reale  ed
 effettuale.
    Le  suddette norme sanciscono, quindi, il diritto del lavoratore a
 fruire di congruo periodo di riposo con  conseguente  sottrazione  al
 lavoro sicche' egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usurate
 dal  lavoro   e   possa   altresi'   soddisfare   le   sue   esigenze
 ricreativo-culturali  e  piu'  incisivamente  partecipare  alla  vita
 familiare e sociale.
    Lo  stesso  datore  di  lavoro e' interessato a che effettivamente
 avvenga la ripresa ed il rafforzamento delle energie  del  lavoratore
 affinche'  il suo successivo apporto all'impresa sia piu' proficuo di
 risultati.
    Le   finalita'   che  si  intendono  raggiungere  sono  certamente
 frustrate dall'insorgere della malattia durante il periodo feriale.
    Del  resto la Convenzione O.I.L. n. 132 del 1970 entrata in vigore
 a seguito di ratifica per il nostro Paese del 29 luglio 1982 ha posto
 il  principio secondo cui i periodi di incapacita' al lavoro dovuti a
 malattia o ad infortunio non possono essere contegggiati nel  congedo
 annuale retribuito.
    Le legislazioni di quasi tutti i paesi, specie di quelli europei e
 di quelli che hanno  ratificato  la  detta  convenzione,  hanno  dato
 attuazione  al principio; sia pure con varie modalita' hanno previsto
 la sospensione del periodo feriale per effetto della malattia insorta
 durante lo stesso.
    Molti contratti collettivi gia' la prevedono, come le stesse norme
 disciplinatrici  del  rapporto  di  impiego  pubblico,  indicate  dai
 remittenti  a  parametro  (art.  16, secondo comma, d.P.R. 16 ottobre
 1979, n. 501 e art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810).
    Lo  stesso  legislatore ha gia' escluso dal periodo feriale alcuni
 eventi (per es. il preavviso);  ha  previsto  la  interruzione  delle
 ferie per richiamo alle armi, per il servizio di leva, per gravidanza
 ecc.
    Non  valgono  in  senso  contrario la sottrazione al controllo del
 datore di lavoro delle modalita' di fruizione delle ferie e della sua
 effettivita';   la   eventuale   sovrapposizione   di  due  cause  di
 sospensione  dell'attivita'  di  lavoro  (ferie  e  malattia)  e   la
 diversita'   degli  effetti  sulla  retribuzione;  la  necessita'  di
 considerare l'entita' della  malattia  e  di  effettuare  i  relativi
 controlli;  le eventuali necessita' del datore di lavoro alla ripresa
 del lavoro dopo il periodo feriale, tenuto conto, peraltro, del fatto
 che  gia'  attualmente  si  tende  a  scaglionare  le ferie nel corso
 dell'intero anno.
    Certamente  l'attuazione del principio che si va affermando, della
 sospensione del periodo  feriale  per  malattia  insorta  durante  lo
 stesso, ha bisogno in concreto di una disciplina di dettaglio.
    Vi  potra' essere un intervento specifico del legislatore o potra'
 sopperire il rinvio alla contrattazione collettiva. Sara' una  scelta
 che il legislatore dovra' compiere.
    Comunque  va affermato il principio che ha il suo fondamento in un
 precetto della Costituzione che va attuato.  E,  pertanto,  la  norma
 censurata  (art.  2109  cod.  civ.)  va dichiarata costituzionalmente
 illegittima nella parte in cui non prevede la sospensione del periodo
 feriale per la malattia insorta durante lo stesso.