ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
 4 agosto 1965, n. 1103  ("Regolamentazione  giuridica  dell'esercizio
 dell'arte  ausiliaria  sanitaria  di  tecnico di radiologia medica"),
 promosso con ordinanza emessa il  14  gennaio  1982  dal  Pretore  di
 Genova,  iscritta  al n. 326 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 dell'anno 1982;
    Visto l'atto di costituzione di Mongiardino Emilio;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Genova, con ordinanza emessa il 14
 gennaio 1982, nel corso del procedimento penale  a  carico  di  Ricci
 Renato  ed  altri,  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 18
 Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
 12  della  legge  4 agosto 1965, n. 1103 ("Regolamentazione giuridica
 dell'esercizio  dell'arte  ausiliaria   sanitaria   di   tecnico   di
 radiologia  medica"),  nella  parte  in  cui  subordina,  anche per i
 tecnici  di  radiologia  dipendenti  da  pubbliche   amministrazioni,
 l'effettivo  esercizio dell'arte ausiliaria nelle strutture pubbliche
 all'iscrizione nell'apposito albo  provinciale  di  cui  all'art.  14
 della stessa legge n. 1103 del 1965;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, violerebbe l'art. 3 Cost.
 perche' la particolare delicatezza dei compiti affidati ai tecnici di
 radiologia  non giustificherebbe il trattamento differenziato di tali
 tecnici  rispetto  ad  altre  categorie  di  sanitari,  per  i  quali
 l'iscrizione   e'   obbligatoria  solo  quando  esercitino  attivita'
 privata, in quanto  il  potere  di  vigilanza  su  di  essi  e'  gia'
 esercitato dalla pubblica amministrazione da cui dipendono;
      che  il  Pretore  di  Genova  rileva, altresi', che l'iscrizione
 obbligatoria all'albo dei tecnici di radiologia non  appare  posta  a
 tutela  di  fini  pubblici  tali  da  legittimare  la limitazione del
 diritto costituzionale di non associarsi,  in  quanto  l'accertamento
 della  sussistenza  dei  titoli  e requisiti e l'esercizio del potere
 disciplinare gia' competono all'amministrazione  pubblica  da  cui  i
 tecnici dipendono;
      che  si e' costituito in giudizio Mongiardino Emilio, presidente
 del collegio dei tecnici di radiologia medica  di  Genova,  chiedendo
 che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
    Considerato  che  la  medesima  questione, e' stata dichiarata non
 fondata da questa Corte con la sentenza  n.  120  del  1973,  che  ha
 disatteso  entrambi  i  profili ora nuovamente denunciati e cioe' sia
 quello relativo alla asserita violazione del principio di uguaglianza
 che quello relativo all'asserita violazione del principio di liberta'
 di associazione;
      che  nell'ordinanza  di rimessione non viene addotto alcun nuovo
 argomento  tale  da  poter  indurre  questa  Corte  a  modificare  la
 precedente giurisprudenza limitandosi il giudice a quo a ripetere gli
 argomenti, gia' puntualmente disattesi in ogni loro aspetto;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26,  legge  11  marzo  1953,  e  9  delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.