ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto 2 febbraio 1978, riapprovata il 21 marzo 1978, avente per oggetto: "Trattamento economico del personale assunto per concorso o in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 6 aprile 1978, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1978; Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente, e l'Avv. Guido Viola per la Regione. Ritenuto in fatto Il Governo ha promosso questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto riapprovata il 21 marzo 1978 recante "Trattamento economico del personale assunto per concorso o in applicazione della legge 2 aprile 1968 n. 482" (assunzioni obbligatorie), per violazione degli artt. 3, 97 Cost., nonche' per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953 n. 62; La legge impugnata estende al personale indicato nel suo stesso titolo alcuni benefici previsti nella normativa regionale per il personale di primo impianto, consistenti nel conseguimento di un parametro piu' alto dopo un anno di servizio e di una progressione articolata in quattro classi di stipendio ed aumenti periodici biennali; Secondo il ricorrente, tale estensione contrasterebbe con i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltreche' con il divieto di corrispondere al personale regionale un trattamento superiore a quello del personale statale (art. 117 Cost.); Secondo la Regione Veneto, invece, il ricorso sarebbe inammissibile e infondato; Inammissibile perche', a fronte di una riapprovazione della legge in esame con modifiche marginali e a maggioranza assoluta, il Governo aveva deliberato un secondo rinvio invece di proporre ricorso a questa Corte. Infondato, perche' l'estensione ad altro personale dei benefici previsti per il personale di primo impianto risponderebbe ad esigenze di perequazione; Considerato in diritto Poiche' con legge successiva a quella impugnata (L.R. 24 agosto 1979 n. 62: "Recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1 gennaio 1976 - 31 dicembre 1978) sono state approvate, per tutto il personale e con decorrenza 1 ottobre 1978, nuove retribuzioni con una diversa progressione economica, all'udienza pubblica le parti hanno concordemente richiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere; Tale richiesta va accolta poiche' la materia disciplinata dalla legge impugnata e' stata diversamente disciplinata dalla successiva legge regionale n. 62 del 1979;