ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Trentino Alto Adige
 notificato il 12 agosto 1983, depositato in Cancelleria il 17  agosto
 successivo  ed  iscritto  al  n.  26  del  Registro ricorsi 1983, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito del D.M. 9 maggio 1983,  n.
 6983   con   il   quale   e'  stato  istituito  il  Comitato  tecnico
 interregionale  per   la   prevenzione   incendi   presso   l'Ufficio
 dell'Ispettore  interregionale  per  il  Trentino Alto Adige e per il
 Veneto;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Udito  l'Avv. Sergio Panunzio per la Regione Trentino Alto Adige e
 l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    La   Regione   Trentino   Alto  Adige  ha  promosso  conflitto  di
 attribuzione chiedendo l'annullamento, per violazione degli  artt.  4
 n.  6, 16 e 18 del suo Statuto, del decreto del Ministro dell'Interno
 9 maggio 1983, n. 6983, con il quale e' stato istituito  il  Comitato
 tecnico interregionale per la prevenzione incendi.
    Secondo  la  ricorrente,  l'atto  impugnato  viola  la  competenza
 legislativa ed amministrativa della regione in  materia  di  "servizi
 antincendi".
    L'Avvocatura  dello  Stato,  mentre  nelle deduzioni ha chiesto la
 reiezione  del  ricorso  perche'  il  Comitato  non  opererebbe   nel
 territorio della regione ricorrente, in una successiva memoria chiede
 che sia dichiarata cessata la materia del contendere,  in  quanto  il
 decreto  impugnato  e'  stato  sostituito da un successivo decreto (3
 settembre  1983  n.  7118)  che  non  lascia  piu'  dubbi  sulla  non
 applicabilita' dell'atto impugnato alla regione ricorrente.
                         Considerato in diritto
    Poiche' un decreto del Ministro dell'Interno (3 settembre 1983, n.
 7118), integralmente sostitutivo di quello impugnato,  ha  modificato
 la  dizione  "Comitato  tecnico  interregionale  per  la  prevenzione
 incendi" con quella di "Comitato tecnico regionale per la prevenzione
 incendi per la regione Veneto", non e' piu' possibile avere il minimo
 dubbio sulla non applicabilita'  dello  stesso  nei  confronti  della
 Regione  Trentino Alto Adige. Conseguentemente, va dichiarata cessata
 la materia del contendere.