ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 2 luglio 1982, depositato in Cancelleria il 9 successivo ed  iscritto
 al  n.  10  del  Registro 1982, per conflitto di attribuzione sorto a
 seguito del decreto 13 marzo 1982  del  Ministro  dell'Agricoltura  e
 Foreste  di concerto con il Ministro dell'Industria, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale  4  maggio  1982,  n.  120,  recante:  "Disciplina
 dell'esercizio,  da  parte dei consorzi volontari di tutela dei vini,
 delle attivita' connesse all'espletamento dell'incarico di  vigilanza
 di cui all'art. 21 del d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la  Regione  Toscana,  con  ricorso notificato il 2
 luglio 1982 ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello
 Stato   avverso   il   decreto   del   13  marzo  1982  del  Ministro
 dell'Agricoltura   e   Foreste,   di   concerto   con   il   Ministro
 dell'Industria,  ("Disciplina  dell'esercizio,  da parte dei consorzi
 volontari   di   tutela   dei   vini,   delle   attivita'    connesse
 all'espletamento  dell'incarico  di  vigilanza di cui all'art. 21 del
 D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930"), in riferimento agli artt. 117 e  118
 Cost.;
      che  nel  ricorso  si  deduce  che  la  disciplina dettagliata e
 uniforme posta dal decreto impugnato lederebbe la competenza delegata
 alla  regione  dagli  artt.  7 e 77, primo comma, lett. d), D.P.R. 24
 luglio 1977, n. 616, in materia di controllo di qualita' dei prodotti
 agricoli;
      che  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, costituito in
 giudizio   a   mezzo   dell'Avvocatura   dello    Stato,    prospetta
 l'inammissibilita'  del  ricorso, perche' concernente competenze solo
 delegate alla regione e, in subordine, chiede, nel merito, il rigetto
 del  ricorso  medesimo, assumendo che il decreto impugnato avrebbe ad
 oggetto non il controllo dei vini, ma la disciplina del funzionamento
 interno dei consorzi di tutela;
      che,  nel  conflitto  hanno  spiegato intervento ad opponendum i
 consorzi del Chianti Putto e del Chianti Classico, i quali  chiedendo
 che  questa Corte, mutando il proprio precedente orientamento, voglia
 ritenere ammissibile la loro costituzione in  giudizio  -  contestano
 l'ammissibilita'  del ricorso, perche' concernente funzioni regionali
 delegate e non "proprie" e, in subordine, ne  auspicano  il  rigetto,
 perche' il decreto impugnato riguarderebbe il controllo specifico dei
 vini, non delegato alle regioni, ma mantenuto in capo allo Stato;
    Considerato  che l'intervento in giudizio dei consorzi del Chianti
 Putto e del Chianti Classico, soggetti diversi da quelli  legittimati
 a  promuovere  il conflitto e a resistervi, deve, secondo la costante
 giurisprudenza costituzionale (v. sentt. nn. 8 e 18 del 1957; ordd. 3
 dicembre  1958,  23  aprile  1975,  3 giugno 1976, 23 febbraio 1977),
 ritenersi inammissibile, non  essendo  stati  addotti  argomenti  che
 persuadano   questa   Corte  ad  abbandonare  il  proprio  precedente
 indirizzo;
      che  l'attribuzione  in  contestazione concerne il funzionamento
 dei consorzi volontari di tutela nell'esercizio dei loro  particolari
 compiti di vigilanza contemplati dal D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930;
      che  detta  attribuzione  non  rientra  pertanto tra le funzioni
 delegate alle Regioni dall'art. 77, primo comma, lett. d), D.P.R.  24
 luglio  1977,  n.  616  in tema di controllo di qualita' dei prodotti
 agricoli;
    Visto  l'art. 27 delle Norme Integrative per i giudizi avanti alla
 Corte Costituzionale;