ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il
 10 novembre 1982, depositato  in  Cancelleria  il  18  successivo  ed
 iscritto  al  n.  17 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione
 sorto a seguito del  ricorso  al  T.A.R.  dell'Umbria  da  parte  del
 Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n.
 9 del 31 marzo 1982 emesso dalla C.T.A. ai sensi  dell'art.  3  della
 legge regionale n. 14 del 4 marzo 1980;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto   che   la  Regione  Umbria  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti dello Stato avverso il ricorso proposto al
 T.A.R.  dell'Umbria  dal  Ministro  dell'Agricoltura  e  Foreste  per
 l'annullamento della delibera n. 9 del 31 marzo 1982 con la quale  la
 Commissione   Tecnica   Amministrativa   -  Sottocommissione  per  la
 provincia  di  Perugia,  proponeva  di  includere  alcune   localita'
 nell'elenco delle bellezze naturali di cui alla l. n. 1497 del 1939;
      che  la  ricorrente, affermata l'idoneita' dell'atto impugnato a
 provocare il conflitto, quale manifestazione di volonta' di esercizio
 di  una  competenza  a  torto  presupposta  come statale, lamenta che
 l'atto medesimo avrebbe  invaso  le  competenze  ad  essa  ricorrente
 delegate dall'art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede  che  il  ricorso
 regionale  venga  dichiarato  irricevibile,  o  inammissibile, attesa
 l'inidoneita'  dell'atto  impugnato  a  provocare  il  conflitto   di
 attribuzione  e  comunque  la tardivita' del ricorso medesimo, oppure
 che, nel merito, sia riconosciuto infondato;
    Considerato  che,  secondo  la  pregressa giurisprudenza di questa
 Corte, per determinare l'insorgere di un  conflitto  di  attribuzione
 tra  Stato  e  Regioni,  occorre  che  l'atto contestato sia invasivo
 dell'altrui competenza,  e  cioe'  "idoneo  a  produrre  un'immediata
 violazione  o  menomazione  di attribuzioni" (v., per es., sentt. nn.
 111 del 1976 e 187 del 1984);
      che, nella specie, il ricorso ministeriale al T.A.R. dell'Umbria
 non possiede tale caratteristica: esso infatti ha l'unico effetto  di
 instaurare  il  procedimento  giurisdizionale, e simile instaurazione
 non e' idonea di  per  se'  ed  indipendentemente  da  una  eventuale
 pronunzia  di  accoglimento del Tribunale adito, a determinare alcuna
 lesione delle attribuzioni regionali;
      che,  pertanto,  il  ricorso della Regione Umbria deve ritenersi
 manifestamente inammissibile;
    Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;