ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato il 10 novembre 1982, depositato in Cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 17 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del ricorso al T.A.R. dell'Umbria da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento del parere n. 9 del 31 marzo 1982 emesso dalla C.T.A. ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 14 del 4 marzo 1980; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il ricorso proposto al T.A.R. dell'Umbria dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste per l'annullamento della delibera n. 9 del 31 marzo 1982 con la quale la Commissione Tecnica Amministrativa - Sottocommissione per la provincia di Perugia, proponeva di includere alcune localita' nell'elenco delle bellezze naturali di cui alla l. n. 1497 del 1939; che la ricorrente, affermata l'idoneita' dell'atto impugnato a provocare il conflitto, quale manifestazione di volonta' di esercizio di una competenza a torto presupposta come statale, lamenta che l'atto medesimo avrebbe invaso le competenze ad essa ricorrente delegate dall'art. 82 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che il ricorso regionale venga dichiarato irricevibile, o inammissibile, attesa l'inidoneita' dell'atto impugnato a provocare il conflitto di attribuzione e comunque la tardivita' del ricorso medesimo, oppure che, nel merito, sia riconosciuto infondato; Considerato che, secondo la pregressa giurisprudenza di questa Corte, per determinare l'insorgere di un conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni, occorre che l'atto contestato sia invasivo dell'altrui competenza, e cioe' "idoneo a produrre un'immediata violazione o menomazione di attribuzioni" (v., per es., sentt. nn. 111 del 1976 e 187 del 1984); che, nella specie, il ricorso ministeriale al T.A.R. dell'Umbria non possiede tale caratteristica: esso infatti ha l'unico effetto di instaurare il procedimento giurisdizionale, e simile instaurazione non e' idonea di per se' ed indipendentemente da una eventuale pronunzia di accoglimento del Tribunale adito, a determinare alcuna lesione delle attribuzioni regionali; che, pertanto, il ricorso della Regione Umbria deve ritenersi manifestamente inammissibile; Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;