ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano
 (n. 2 ricorsi), notificati, rispettivamente, il 17 febbraio 1984 e il
 19 marzo 1985, depositati in cancelleria l'8 marzo 1984 e il 22 marzo
 1985, iscritti al n. 2 del Registro 1984 e  al  n.  13  del  Registro
 1985,  per  conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del
 Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale,  di  concerto  con  i
 Ministri di Grazia e Giustizia e della Pubblica Istruzione, aventi ad
 oggetto l'indizione di sessioni di esami di Stato per  l'abilitazione
 all'esercizio della professione di consulente del lavoro;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  con due separati ricorsi, di contenuto identico, la
 Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di  attribuzione
 nei  confronti  dello Stato, concernente, rispettivamente, il D.M. 25
 novembre 1983 (confl.  n. 2/1984) e il D.M. 19 novembre 1984  (confl.
 n.  13/1985)  con i quali il Ministro del Lavoro e Previdenza sociale
 ha indetto (rispettivamente, per il 1984  e  il  1985)  due  sessioni
 dell'esame   di   stato   per   l'abilitazione   all'esercizio  della
 professione di consulente del lavoro, in riferimento all'art. 16,  3›
 e  4›  comma  St.   T.A.A.  ed all'art. 3, 1› comma d.P.R. 26 gennaio
 1980, n. 197, con riguardo all'art. 3, 2› comma l. 11  gennaio  1979,
 n. 12 ed all'art.  un. l. 13 maggio 1982, n. 259;
      che   la   ricorrente  lamenta  che  i  due  decreti  ledano  le
 attribuzioni delegate a se' medesima dall'art.  un.  l.  n.  259  del
 1982,  in  riferimento  all'art.  3,  2› comma d.P.R. n. 197 del 1980
 (norme di attuazione dello  Statuto),  quest'ultimo  fondato,  a  sua
 volta,  sulla  previsione  che lo Stato possa delegare con legge alla
 provincia funzioni proprie della sua amministrazione, di cui all'art.
 16 St. T.A.A.;
      che,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, costituito in
 giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, obbietta  che,  poiche'
 nella  specie  la  fonte della delega non sarebbe contenuta ne' nello
 Statuto speciale ne' in norme attuative  di  questo,  ma  nella  sola
 legge  ordinaria n. 259 del 1982, i ricorsi - a tenore della sentenza
 n. 97 del 1977  di  questa  Corte,  relativa  ad  ipotesi  analoga  -
 dovrebbero   dichiararsi   inammissibili,  o  comunque,  nel  merito,
 infondati, non avendo ancora la Provincia provveduto ad adottare  una
 propria disciplina della materia;
    Considerato  che, data l'identita' dei ricorsi, i relativi giudizi
 possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
      che  la  giurisprudenza  di questa Corte ha piu' volte affermato
 che, perche' si verta in tema di conflitto di  attribuzioni,  occorre
 che  "la competenza che si pretende invasa o menomata sia determinata
 da   norma   fondamentalmente   costituzionale",    precisando    che
 disposizioni  di  leggi ordinarie possono concorrere a configurare il
 parametro ove siano "integrative od esecutive di norme costituzionali
 di  competenza,  le  quali ultime soltanto costituiscono la fonte del
 potere che si invoca";
      che  nella presente fattispecie l'attribuzione contestata deriva
 esclusivamente dall'art. un. della legge n. 259  del  1982,  giacche'
 solo  quest'ultima  disposizione  vale  a  ricomprendere  le funzioni
 concernenti  l'abilitazione  all'esercizio   della   professione   di
 consulente del lavoro nell'ambito della delega disposta genericamente
 dall'art. 3, 1› comma d.P.R. n. 197 del 1980 in tema di  vigilanza  e
 tutela del lavoro: di conseguenza, fonte della delega e' una semplice
 legge ordinaria, che non puo' ritenersi integrativa od  attuativa  di
 norme  costituzionali  poiche'  e' evidente che la previsione, di cui
 all'art. 16 St., della possibilita'  che  lo  Stato  deleghi  proprie
 funzioni  amministrative  alla  Provincia  non  rende per questo solo
 integrativa della Costituzione la norma che in concreto  tale  delega
 disponga (v. sent. 97 del 1977);
      che,   pertanto,  i  ricorsi  debbono  ritenersi  manifestamente
 inammissibili;
    Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;