ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 20 luglio 1985, depositato in Cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 21 del Registro 1985, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della Marina mercantile n. 1/85, del 7 febbraio 1985 (Decadenza dell'Ente provinciale per il turismo di Nuoro dalla concessione per l'occupazione e l'uso delle grotte del Bue Marino e di Cala Luna, nonche' dell'arenile ad esse asservito in Dorgali); Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che, con ricorso notificato il 20 luglio 1985, la Regione Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto del 7 febbraio 1985 n. 1 con il quale il Ministro della Marina Mercantile dichiarava la decadenza dell'Ente provinciale per il turismo di Nuoro dalla concessione concernente la temporanea occupazione e l'uso delle Grotte del Bue Marino e di Cala Luna, nonche' dell'arenile ad esse asservito in Dorgali, ai fini della valorizzazione turistica della zona; che nel ricorso e' dedotta la lesione della competenza che si assume ad essa Regione delegata - sulla base dell'art. 6 St. Sa. - dall'art. 46 D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, atteso che il provvedimento impugnato sarebbe immediatamente esecutivo e non limitato alla posizione di semplici direttive; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, contesta la fondatezza del ricorso, deducendo che l'art. 46 D.P.R. n. 348 del 1979 non concernerebbe l'oggetto della concessione e, in subordine, che la delega di funzioni prevista da tale disposizione non sarebbe operativa, essendo subordinata alla identificazione - non ancora intervenuta - delle aree di preminente interesse nazionale sottratte alla delega stessa; Considerato che l'art. 46 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 - recante norme di attuazione dello Statuto sardo in riferimento alla legge 22 luglio 1975 n. 382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - nel delegare alla regione Sardegna funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l'utilizzazione prevista abbia finalita' turistiche e ricreative, espressamente esclude dalla delega medesima, oltre ai porti, anche le "aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima", la individuazione delle quali e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, della Marina Mercantile e delle Finanze, sentita la regione; che l'identificazione delle aree suddette non e' ancora intervenuta, non avendo la Regione formulato le prescritte osservazioni allo schema predisposto dalle competenti autorita' statali; che, non risultando circoscritti i limiti spaziali delle funzioni delegate, la delega stessa e' da ritenere non ancora concretamente operante; che, pertanto, l'attribuzione contestata non risulta trasferita, a nessun titolo, alla Regione; Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;