ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna notificato il 7 giugno 1986, depositato in Cancelleria il 13 giugno 1986, ed iscritto al n. 28 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione derivante dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della Protezione civile n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (G.U. - serie generale - n. 83 del 10 aprile 1986), concernente "Misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi". Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Emilia Romagna ha promosso conflitto di attribuzione per l'annullamento degli artt. 1, 2, commi primo e secondo, e 4, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento per la Protezione civile n. 718/FPC/ZA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 1986; Considerato che con sent. n. 201 del 1987 questa Corte ha dichiarato che non spettano allo Stato le attivita' previste dagli artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 718, che sono stati pertanto annullati, mentre spettano allo Stato le attivita' previste dagli artt. 1 e 4 della suddetta ordinanza; Visti gli artt. 41 e 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, comma quarto, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.