ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 79, ottavo
 comma, e 80, dodicesimo comma, del d.P.R.  15  giugno  1959,  n.  393
 (Testo   unico   delle  norme  sulla  circolazione  stradale),  quali
 sostituiti dagli artt. 1 e 2 della  legge  14  gennaio  1974,  n.  62
 (Sostituzione  degli  articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli
 articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del  testo  unico  delle  norme  sulla
 circolazione  stradale  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  anche  in  relazione  alle  norme
 previste  dal  regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), promosso
 con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Tribunale  di  Sondrio  nel
 procedimento  penale  a carico di Gianera Giacomo, iscritta al n. 472
 del registro ordinanze 1985 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 15 marzo
 1985, emessa nel corso del procedimento penale a  carico  di  Gianera
 Giacomo,  appellante avverso sentenza del Pretore di Chiavenna che lo
 aveva condannato per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a
 persona  minore  degli  anni  diciotto  ("sfornita,  naturalmente, di
 patente di guida"), ha sollevato, in riferimento,  all'art.  3  della
 Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 79, ottavo comma,
 e 80, undicesimo comma, del d.P.R. 15  giugno  1959,  n.  393,  quali
 sostituiti  dagli  artt.1  e  2  della legge 14 febbraio 1974, n. 62,
 nella parte in cui  puniscono  l'incauto  affidamento  di  veicolo  a
 persona  minore  degli  anni diciotto (e, quindi, non in possesso dei
 requisiti  per  conseguire  la  patente  di  guida)  meno  gravemente
 dell'incauto  affidamento  di  veicolo  a persona che, pur non avendo
 conseguito la patente di guida, sia in  possesso  dei  requisiti  per
 ottenerla,   dando   luogo   ad   una  inaccettabile  "disparita'  di
 trattamento punitivo in relazione ad una ipotesi  piu'  grave  punita
 con pena inferiore";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
 infondata;
    Considerato  che  il giudice a quo, con il dolersi del trattamento
 sanzionatorio previsto in  ordine  alla  contravvenzione  di  incauto
 affidamento  di  autoveicolo  a  persona  minore  degli anni diciotto
 ("naturalmente" sfornita  di  patente  di  guida),  ha,  in  realta',
 denunciato  il  solo art.79, ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959,
 n.393, quale sostituito dall'art.1 della legge 14 gennaio 1974, n.62,
 coinvolgendo  l'art.  80  dello stesso d.P.R. 15 giugno 1959, n. 392,
 quale sostituito dall'art. 2 della legge  14  gennaio  1974,  n.  62,
 unicamente  come  tertium  comparationis della dedotta illegittimita'
 della norma censurata;
      e  che  la proposta questione tende a conseguire un aggravamento
 della  pena  prevista  per  il  reato  di  incauto   affidamento   di
 autoveicolo  a  persona  minore  degli  anni diciotto ("naturalmente"
 sfornita di patente di guida), in modo, quanto meno,  di  conformarla
 alla  misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento
 di autoveicolo a persona che, pur non essendo abilitata  alla  guida,
 sia  in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ottenere la
 relativa abilitazione;
      che,  peraltro,  il tipo di decisione richiesto va al di la' dei
 poteri spettanti a questa Corte, essendole precluso, dal fondamentale
 ed  inderogabile  principio  di  stretta  legalita' dei reati e delle
 pene, qualsiasi intervento che comporti l'aggravamento  di  una  pena
 prevista in astratto (v. sentenze n. 42 del 1977 e n. 108 del 1981);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.