ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Pacitto Carlo, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 197 dell'anno 1984; 2) ordinanza emessa il 24 giugno 1983 dal Pretore di Alatri nel procedimento per incidente di esecuzione proposto da Miranda Antonio, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Pretore di Alatri, con due ordinanze del 20 giugno 1983 e del 24 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 576, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 207 e 203 dello stesso codice, nella parte in cui prevede "l'eseguibilita' di sentenze divenute irrevocabili nei confronti del coimputato di reato che non abbia proposto impugnazione o la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile con ordinanza divenuta definitiva, pur in pendenza dell'impugnazione da parte di coimputati del medesimo reato"; e che nel primo dei due giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, pertanto, riuniti; che il giudice a quo si limita ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, senza precisare ne' quale gravame fosse stato effettivamente proposto, ne' quale conseguenza favorevole per il coimputato non impugnante avrebbe potuto discendere dall'accoglimento del gravame stesso; e che, omettendo ogni motivazione in punto di rilevanza ed ogni riferimento al caso di specie, le ordinanze di rimessione non si adeguano al precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359, 404, 410, 414, 416, 459, 514 del 1987); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;