ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 82 e 86,
 ultimo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 ("Norme  sullo  stato
 giuridico  del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola
 materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato"),  promosso
 con  ordinanza emessa l'11 aprile 1980 dal Consiglio di Stato Sezione
 VI giurisdizionale - sul ricorso proposto da Lamartina Carmelo contro
 il  Ministero  della Pubblica Istruzione ed altro, iscritta al n. 899
 del registro ordinanze 1980 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 70 dell'anno 1981;
    Visti  l'atto  di costituzione di Lamartina Carmelo nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 24 maggio 1974, il Consiglio di
 Stato, Sez. VI, aveva sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8 del d.l. 19
 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26  luglio
 1970,  n.  576  ("Riconoscimento  del  servizio  prestato prima della
 nomina in ruolo dal  personale  insegnante  e  non  insegnante  delle
 scuole  di istruzione elementare, secondaria e artistica"), in quanto
 la disposizione denunciata, accordando al personale  direttivo  delle
 scuole  sopraindicate  il riconoscimento, ai fini economici, del solo
 servizio  di  insegnamento  non  di  ruolo,  avrebbe  comportato  una
 ingiustificata   disparita'   di  trattamento  per  l'esclusione  dal
 beneficio di coloro che avevano prestato servizio di insegnamento  di
 ruolo;
      che,  con  ordinanza  n.  230 del 24 novembre 1976, emessa nella
 Camera di consiglio del 7 ottobre 1976, questa Corte ha  disposto  la
 restituzione  degli  atti  al  giudice  a  quo  per  consentirgli  di
 riesaminare  il  proprio  giudizio  sulla  rilevanza  della  proposta
 questione   di   costituzionalita',   alla   luce   della   normativa
 sopravvenuta, introdotta con gli articoli 82 e seguenti del d.P.R. 31
 maggio  1974,  n. 417, emanato in attuazione della delega legislativa
 conferita al Governo dalla l. 30 luglio 1973, n. 477;
      che,  a  seguito  della restituzione degli atti, il Consiglio di
 Stato Sez. VI, con  ordinanza  dell'11  aprile  1980,  ha  sollevato,
 sempre  in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 82 e  86,  ultimo  comma,  del  richiamato
 d.P.R.  31  maggio 1974, n. 417, perche', mentre l'art. 8 del d.l. 19
 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella l. 26  luglio
 1970,  n.  576,  riconosceva  al  personale  direttivo  delle  scuole
 secondarie il servizio di insegnamento non di ruolo per  intero,  sia
 pure  con  decorrenza  comprese  tra il 1970 e il 1972, l'art. 82 del
 d.P.R. n. 417 del 1974, riconosce invece  al  medesimo  personale  il
 servizio  di  insegnamento di ruolo solo nella misura di un terzo con
 decorrenza da data non anteriore al 1› luglio  1975,  e  quindi  meno
 favorevole, secondo quanto previsto dall'art. 86, ultimo comma, dello
 stesso d.P.R.;
      che,   pertanto,   ad  avviso  del  giudice  a  quo  permarrebbe
 l'evidenziato contrasto con  il  parametro  costituzionale  invocato,
 perche' le norme sopravvenute avrebbero determinato una disparita' di
 trattamento tra il servizio non di ruolo,  riconosciuto  per  intero,
 seppure  con decorrenze diverse, ed il servizio di ruolo riconosciuto
 solo in parte e con decorrenza posteriore a quella del  servizio  non
 di ruolo;
    Considerato  che il riferimento operato dal giudice a quo all'art.
 8 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella
 l.  26  luglio 1970, n. 576, come tertium comparationis, appare nella
 specie inconferente;
      che,  infatti,  la  norma,  assunta  a raffronto per la asserita
 disparita' del trattamento riservato al servizio di ruolo rispetto  a
 quello  non  di ruolo, ha natura di disposizione transitoria intesa a
 consentire a coloro (presidi) che gia' appartenevano ad una  carriera
 superiore,  di  riscattare,  ai  soli  effetti  economici,  i servizi
 pre-ruolo prestati in carriera  diversa  ed  inferiore  (insegnanti),
 perseguendo  cosi' una finalita' riequilibratrice della posizione del
 personale direttivo della scuola rispetto agli  insegnanti  ai  quali
 erano  riconosciuti  tali  servizi  pre-ruolo,  mentre  le  norme ora
 denunciate (artt. 82 e 86 del  d.P.R.  417  del  1974)  -  di  natura
 permanente - sono dirette al diverso effetto di valutare i servizi di
 ruolo prestati dai presidi nella carriera  non  direttiva,  non  solo
 agli  effetti  economici ma anche a quelli giuridici, e quindi con un
 riconoscimento qualitativamente diverso;
      che  pertanto  le discipline di cui, rispettivamente, all'art. 8
 del d.l. n. 370 del 1970 e all'art. 82 del d.P.R. n.  417  del  1974,
 hanno genesi e portata distinte, che rispondono a diverse finalita' e
 non sono percio' comparabili tra loro per inferirne  l'illegittimita'
 costituzionale,  sotto  il  profilo  della disparita' di trattamento,
 della seconda;
      che  costituisce, peraltro, criterio frequente nella materia del
 pubblico  impiego  ed  ictu  oculi  non  irragionevole   quello   del
 riconoscimento  parziale degli effetti giuridici dei servizi prestati
 in carriera inferiore, come avvenuto nella specie;
      che   gli   artt.   82  e  86  richiamati  non  appaiono  quindi
 ingiustificatamente discriminatori perche' riservano al  servizio  di
 ruolo  in una carriera inferiore un riconoscimento conforme a criteri
 al riguardo seguiti in linea di massima;
      che,   inoltre,  la  previsione  delle  diverse  decorrenze  del
 riconoscimento  dei  servizi   pregressi,   quale   determinata   dal
 legislatore  nel  suo discrezionale apprezzamento, non e' sindacabile
 sotto il profilo della ragionevolezza, mancando un  univoco  elemento
 di   comparazione   che  possa  consentire  di  valutarne  l'asserita
 arbitrarieta';
      che   la   questione   prospettata   e'  percio'  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;