ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80, tredicesimo
 comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice  della  strada),  in
 relazione  all'art.  48 del codice penale e all'art. 26 della legge 6
 giugno  1974  n.   298   (Istituzione   dell'albo   nazionale   degli
 autotrasportatori   di   cose   per  conto  terzi,  disciplina  degli
 atotrasporti di cose  e  istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a
 forcella  per i trasporti di merci su strada), promosso con ordinanza
 emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Grumello Del  Monte,  iscritta
 al  n.  1291  del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 113- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
   Ritenuto  che  il  Pretore  di  Grumello del Monte, con ordinanza 2
 maggio  1984,  sollevava  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  80,  co. tredicesimo, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383 (codice
 della strada), modificato dall'art. 2 della l. 14  febbraio  1974  n.
 62, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.;
      che nella specie si trattava di conducente di un pulmino adibito
 al trasporto di alunni: il quale conducente, pur essendo in  possesso
 di  patente  di  guida,  era  pero'  sprovvisto  del  "certificato di
 abilitazione professionale" richiesto dalla legge  per  la  guida  di
 tali  veicoli,  in  particolare  per  quelli  adibiti al trasporto di
 scolari;
      che  - ad avviso del Pretore - essendo il contenuto della prova,
 per il conseguimento del certificato, limitato  all'apprendimento  di
 nozioni  che  presuppongono  ed  integrano quelle ben piu' importanti
 acquisite con l'abilitazione alla guida, sarebbe  irrazionale  punire
 con  la  stessa pena chi guida senza patente e chi, la patente avendo
 conseguita, e' soltanto sprovvisto del  certificato  di  abilitazione
 professionale;
      che  tale  irrazionalita'  sarebbe tanto piu' evidente quando si
 consideri che l'art. 348 cod.pen. prevede la pena  alternativa  della
 sola  multa  per  chi  esercita  abusivamente una professione, per la
 quale e' richiesta una speciale abilitazione dello  Stato,  mentre  a
 chi  guida  senza  il  certificato  di  abilitazione professionale e'
 riservata una pena congiunta di arresto ed ammenda;
      che  altrettanto  dovrebbe  dirsi  in relazione all'art. 26 l. 6
 giugno 1974 n. 298 che punisce chi esercita l'autotrasporto  di  cose
 per  conto  terzi,  senza  essere  iscritto  all'albo  nazionale  dei
 trasportatori, con le pene di cui all'art. 348 cod.pen. ;
      che,  per  tal  modo,  non  venendo  rispettato  il principio di
 proporzionalita' fra la pena ed  il  disvalore  dell'illecito,  anche
 l'art.  27  Cost.  resterebbe pregiudicato nella finalizzazione della
 pena alla risocializzazione del reo;
      che e' intervenuto nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente
 del Consiglio dei ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  Generale
 dello  Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza
 della sollevata questione;
    Considerato    innanzitutto   che,   nella   nuova   formulazione,
 conseguente alle modifiche apportate dalla l. 14 febbraio 1974 n. 62,
 il  comma  impugnato  dell'art.  80  del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 383
 dev'essere rettificato, non essendo piu'  il  tredicesimo  ma  bensi'
 l'undicesimo quello che contiene la disposizione nei cui confronti e'
 stato sollevato il dubbio d'illegittimita' costituzionale;
      che  non  sembra  del tutto ininfluente il contenuto della prova
 previsto dal D.M. 3 ottobre 1979  ai  fini  della  valutazione  della
 razionalita' della comminazione della stessa pena per colui che guidi
 senza avere sostenuto quella prova e  conseguito  il  certificato  di
 abilitazione professionale, e colui che guidi senza patente;
      che,  infatti,  a  parte  la  conoscenza  che  si pretende sulla
 legislazione nazionale applicabile al trasporto di persone, dove sono
 previste  precise prescrizioni di comportamento indispensabili per la
 sicurezza dei trasporti, la prova esige  anche  la  conoscenza  della
 responsabilita'   che   il   conducente   assume  nel  trasporto  dei
 viaggiatori;
      che  tutte  tali nozioni, unite alle altre elencate dal decreto,
 rappresentano requisiti indispensabili ad  una  professionalita'  che
 pone  nelle  mani del guidatore in una sola volta la vita di numerose
 persone trasportate, e particolarmente quella degli  scolari  che,  a
 causa  dell'inesperienza  propria della giovanissima eta', richiedono
 nel   trasportatore   coscienza    scrupolosa    della    particolare
 responsabilita' che si assume;
      che,   percio',   non   puo'   essere  ritenuta  irrazionale  la
 disposizione che sottopone il guidatore sprovvisto del certificato di
 abilitazione  professionale  alla  stessa pena comminata per la guida
 senza patente: e non senza ragione, del resto, questo certificato  di
 abilitazione   professionale,   cosi'   chiamato   per   allineamento
 terminologico alla  legislazione  internazionale,  era  definito,  in
 realta',  dalla  interna  normativa  -  come  la  stessa ordinanza di
 rimessione ricorda - "patente di guida ad uso pubblico";
      che,  esclusa  l'irrazionalita',  il  resto  e'  prerogativa del
 legislatore che non puo' essere in questa sede censurata: e,  d'altra
 parte,  non appare convincente il confronto con la mancata iscrizione
 all'albo per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto  terzi,
 trattandosi  di  situazione  diversa,  questa si' semmai paragonabile
 all'esercizio di professione abusiva per mancata iscrizione  all'albo
 professionale e, percio', punita con la stessa pena;
      che,  in  effetti,  altro e' il conseguimento di un'abilitazione
 (esame di patente,  esame  di  stato,  esame  abilitativo),  e  altro
 l'iscrizione all'albo professionale, giacche' quest'ultimo presuppone
 l'abilitazione ma con essa non s'identifica;
      che  quanto  sopra  supera  altresi'  il riferimento all'art. 27
 Cost., anche a prescindere dalla ripetuta  giurisprudenza  di  questa
 Corte che limita l'operativita' del terzo co. dell'art. 27 Cost. alla
 fase esecutiva;