ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale e dell'art. 109, primo capoverso, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1985 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della disciplina relativa alla dichiarazione di "delinquenza abituale" nonche' dell'art. 109, primo cpv., c.p., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che: a) la "disciplina relativa alla dichiarazione di delinquenza abituale" sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede la ultrattivita' nel tempo della qualificazione di pericolosita' che si esprime nella dichiarazione stessa, nonche' nella parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari e gravi effetti che ad essa conseguono; b) l'art. 109, primo cpv., c.p. sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di abitualita' puo' essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; Considerato che a seguito dell'emanazione dell'ordinanza e' entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la quale e' stata introdotta una nuova disciplina in tema di accertamento della pericolosita' ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza che occorre quindi che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione proposta;