ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della disciplina relativa
 alla dichiarazione di delinquenza abituale  e  dell'art.  109,  primo
 capoverso,  del  codice  penale,  promosso con ordinanza emessa il 30
 settembre 1985 dal magistrato di sorveglianza presso il tribunale  di
 Firenze,  iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 prima serie  speciale
 dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto   che  il  magistrato  di  sorveglianza  di  Firenze  con
 l'ordinanza  in  epigrafe  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale   della  disciplina  relativa  alla  dichiarazione  di
 "delinquenza abituale" nonche' dell'art. 109, primo  cpv.,  c.p.,  in
 relazione agli artt. 3 e 27 Cost., rilevando che:
       a)  la  "disciplina  relativa alla dichiarazione di delinquenza
 abituale" sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte  in  cui
 prevede   la   ultrattivita'   nel   tempo  della  qualificazione  di
 pericolosita' che si  esprime  nella  dichiarazione  stessa,  nonche'
 nella  parte in cui prevede una durata senza limiti di tempo dei vari
 e gravi effetti che ad essa conseguono;
       b)  l'art.  109,  primo  cpv.,  c.p. sarebbe costituzionalmente
 illegittimo nella parte in cui stabilisce  che  la  dichiarazione  di
 abitualita'  puo'  essere  pronunciata  in  ogni  tempo,  anche  dopo
 l'esecuzione della pena;
    Considerato   che  a  seguito  dell'emanazione  dell'ordinanza  e'
 entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, con la  quale  e'
 stata  introdotta  una nuova disciplina in tema di accertamento della
 pericolosita' ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza che
 occorre  quindi che il giudice a quo proceda ad una nuova valutazione
 della rilevanza della questione proposta;