ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 31, ultimo
 comma, del codice di procedura penale, nel testo introdotto dall'art.
 1  della  legge  31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza
 penale e sull'appello contro le sentenze del pretore),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il 26 ottobre 1985 dal Pretore di Urbino, iscritta
 al n. 865 del registro ordinanze 1985  e  pubblicata  sulla  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  23  prima serie speciale, dell'anno
 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto,  in  fatto, che con ordinanza 26 ottobre 1985 il Pretore
 di  Urbino  sollevava  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  31,  ult.  co.,  cod.  proc.  pen.  , nel testo introdotto
 dall'art. 1 legge 31 luglio 1984 n. 400, con riferimento all'art.  3,
 primo co., Cost.;
      che,   secondo   il   pretore,  l'attribuzione  alla  competenza
 pretorile di taluni reati,  che  appartenevano  alla  competenza  del
 tribunale, ha determinato una situazione di disuguaglianza per coloro
 che hanno commesso il fatto dopo  l'entrata  in  vigore  della  nuova
 legge sotto piu' di un profilo;
      che  l'incompatibilita'  rispetto  al  principio di cui al primo
 comma dell'art. 3 Cost. si verificherebbe, infatti, perche'  imputati
 di  reati  anche  meno gravi, o almeno di pari gravita', e coloro che
 hanno commesso il fatto prima  dell'entrata  in  vigore  della  nuova
 legge,  restano  affidati  alla  superiore  competenza  di  un organo
 collegiale, che offre garenzie di maggiore ponderatezza del giudizio,
 e  di  terzieta',  in quanto restano distinte in quel procedimento le
 funzioni requirenti da quelle  giudicanti,  a  differenza  di  quanto
 accade nel procedimento pretoreo dove lo stesso magistrato giudica al
 dibattimento dopo avere magari compiuto atti di istruttoria;
      che  si  e'  costituito  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  il
 Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato,  la  quale  ha chiesto che la questione venga
 dichiarata non fondata;
    Considerato,   in   diritto,   che   nella   specie   trattasi  di
 maltrattamenti nei confronti del coniuge, accertati  dai  carabinieri
 in istato di quasi flagranza dell'ultimo episodio, per essere accorsi
 a seguito di segnalazione telefonica dei vicini, trovando  tracce  di
 violenza  recentissima  sul  mobilio  e sul corpo della moglie, dalla
 quale avevano ricevuto denunzia dell'abituale  reiterazione  di  tali
 episodi;
      che, pertanto, non sembra sussistessero nella specie particolari
 problemi di prova - come si asserisce teoricamente nell'ordinanza- in
 guisa da doversi invocare le maggiori garenzie dell'organo collegiale
 e dell'istruttoria attribuita ad organo diverso;
      che,  comunque,  questa  Corte  ha  gia'  valutato gli argomenti
 addotti  dal  rimettente  dichiarandoli  non  fondati  con  sent.  15
 dicembre 1986 n. 268;
      che,  peraltro,  non  sembrano  irrazionali  i criteri di scelta
 utilizzati dal legislatore nell'attribuire al pretore  la  competenza
 in  ordine a taluni delitti, prescindendo dalla misura della pena, in
 quanto e' stato dato  rilievo  alla  minore  gravita'  sociale  delle
 conseguenze,  ed  e'  ormai  notorio  che legge-delega e progetto del
 nuovo   codice   processuale   prevedono    espressamente    siffatta
 attribuzione,  che,  del resto, discende dai poteri discrezionali del
 legislatore;
      che,  infine, come pure e' stato rilevato nella citata sentenza,
 non vi puo' essere diversa alternativa,  quanto  alla  data,  se  non
 quella  di far discendere gli effetti voluti a far epoca dall'entrata
 in vigore della legge che dispone  un  diverso  assetto  processuale:
 salva  l'ipotesi  di  un  diritto  transitorio  per i procedimenti in
 corso, che pero' dipende esclusivamente da quei poteri  discrezionali
 del legislatore che in questa sede non possono essere censurati;