ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal Tribunale di Rieti, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 31 c.p.p. come modificato dall'art. 1, ult. comma, l. 31/7/84, nelle parti in cui non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati oggi di competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale solo perche' commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, ne' la consentono quando, a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata nella forma aggravata, assuma la forma semplice per la esclusione dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 268 del 1986, ha dichiarato non fondata identica questione, che non vengono addotti nuovi argomenti.