ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e 77 della
 legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema  penale),
 promosso  con  ordinanza  emessa il 13 dicembre 1985 dal Tribunale di
 Rieti, iscritta al n. 390 del registro ordinanze  1986  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  34,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
   Ritenuto  che  il Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe ha
 sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 54 e segg. e 77
 l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione  all'art.  31  c.p.p.  come
 modificato  dall'art.  1,  ult. comma, l. 31/7/84, nelle parti in cui
 non consentono l'applicazione delle misure alternative ai reati  oggi
 di  competenza pretorile e pendenti dinanzi al Tribunale solo perche'
 commessi in data antecedente il 29 novembre 1984, ne'  la  consentono
 quando,  a seguito del giudizio, l'originaria fattispecie, contestata
 nella forma aggravata, assuma la forma  semplice  per  la  esclusione
 dell'aggravante o per il bilanciamento fra aggravanti e attenuanti;
    Considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 268 del 1986, ha
 dichiarato non fondata identica questione, che  non  vengono  addotti
 nuovi argomenti.