ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 171 e 509,
 primo comma, del codice di procedura penale, promosso  con  ordinanza
 emessa il 21 marzo 1984 dal Pretore di Milano nel procedimento penale
 a carico di Esperto  Francesco,  iscritta  al  n.  845  del  registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 321 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Milano, premesso di aver inviato ad
 Esperto Francesco, imputato del  delitto  di  cui  all'art.  116  del
 regio-decreto   21   dicembre   1933,   n.  1736,  una  comunicazione
 giudiziaria, notificata ai sensi  dell'art.  169,  primo  comma,  del
 codice  di procedura penale, e di aver successivamente emesso decreto
 penale di condanna,  non  "notificato  allo  stesso  domicilio  della
 comunicazione   giudiziaria  dato  che  -  secondo  la  relata  -  da
 informazioni assunte in  luogo  lo  Esperto  'risulta  sloggiato  per
 ignota  destinazione da alcuni mesi'", ha, con ordinanza del 21 marzo
 1984, sollevato,  in  riferimento  all'art.  24  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita'  del  combinato disposto degli artt. 171,
 quinto e sesto comma, e 509 del codice  di  procedura  penale,  nella
 parte  in cui non prevede la "legittimazione del difensore ad opporre
 il decreto di condanna...nell'ipotesi in cui la notifica del  decreto
 avvenga nei modi e nelle forme di cui all'art. 171 ultimi due commi",
 per esserne  diventata  impossibile  l'effettuazione  "nel  domicilio
 dichiarato  o eletto o determinato a norma del primo capoverso" dello
 stesso articolo;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  il  giudice  a  quo,  nel  dolersi  del  mancato
 conferimento al difensore della "legittimazione ad opporre il decreto
 penale",  ha,  in  realta', denunciato il solo art. 509 del codice di
 procedura penale ( e,  piu'  in  particolare,  il  suo  primo  comma:
 "L'opposizione  e' proposta dall'interessato personalmente a mezzo di
 procuratore speciale"), richiamando gli ultimi  due  commi  dell'art.
 171  unicamente  perche' e' in base al loro combinato disposto che le
 notificazioni "divenute impossibili nel domicilio dichiarato o eletto
 o  determinato  a  norma  del  primo capoverso" del medesimo articolo
 debbono  essere  "eseguite  mediante  deposito  nella  cancelleria  o
 segreteria  dell'ufficio  giudiziario  nel  quale  si  procede  e con
 immediato avviso al difensore";
      e  che  il  giudice  a  quo richiede, in sostanza, alla Corte di
 porre riparo ad una mancata previsione normativa,  senza  considerare
 che  il  raggiungimento  di  tale obiettivo renderebbe, nel contempo,
 necessario regolamentare  ex  novo  le  conseguenze  derivanti  dalla
 mancata  comparizione  dell'imputato  all'udienza  (art.  510,  primo
 comma), nonche' dalla non operativita' del divieto  della  reformatio
 in  peius  (art. 510, secondo comma), cosi' implicando l'esercizio di
 scelte discrezionali riservate al legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;