ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2
 aprile 1968, n. 475, ("Norme concernenti il servizio  farmaceutico"),
 in relazione all'art. 110 del T.U. approvato con r.d. 27 luglio 1934,
 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), promossi con le seguenti
 ordinanze:
      1)  n.  2  ordinanze  emesse  il  29  giugno 1983 dalla Corte di
 Cassazione - Sezioni unite civili, sui ricorsi proposti da Nuti Piero
 contro  Scalas  Angela  e  da  Mossa  Maria  Laura contro Fodde Maria
 Margherita, iscritte ai nn. 1007 e 1008 del registro ordinanze 1983 e
 pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 102 e 95
 dell'anno 1984;
      2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1983 dal Tribunale di Messina
 nel procedimento civile vertente tra Manicastri  Rosalia  e  Iacopino
 Filippo  ed  altro,  iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1984 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno
 1984;
      3)  ordinanza emessa il 3 luglio 1984, dalla Corte di Cassazione
 sui ricorsi riuniti proposti da Palumbo Maria Raffaella contro Teresi
 Ignazio  e da Teresi Ignazio contro Palumbo Maria Raffaella, iscritta
 al n. 1297 del registro ordinanze 1984 e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 113- bis dell'anno 1985;
      4)  ordinanza  emessa il 12 novembre 1984 dal giudice istruttore
 presso il Tribunale di Vicenza nel procedimento civile  vertente  tra
 Mattiello  Mario  e De Antoni Antonio, iscritta al n. 89 del registro
 ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 155- bis dell'anno 1985;
      5)  ordinanza emessa il 7 novembre 1985 dal Tribunale di Bergamo
 nel procedimento  civile  vertente  tra  Gagliardi  Giulio  Cesare  e
 Laurora  Baccanelli  Angela ed altro, iscritta al n. 214 del registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1986;
     6)  ordinanza emessa il 24 novembre 1986 dal Tribunale di Trapani
 nel procedimento civile vertente tra Napoli Maria Antonia  e  Bonanno
 Conti  Cinzia,  iscritta  al  n.  16  del  registro  ordinanze 1987 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto l'atto di costituzione di Manicastri Rosalia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1988  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Udito l'avv. Enzo Silvestri per Manicastri Rosalia;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, chiamate a
 pronunciarsi su  una  questione  decisa  in  senso  difforme  da  due
 sentenze  della  prima  Sezione  civile,  hanno  sollevato,  con  due
 ordinanze di identico contenuto emesse il 29 giugno  1983  (r.o.  nn.
 1007  e  1008/83), questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ("Norme concernenti il  servizio
 farmaceutico"), in riferimento all'art. 3 Cost.
    Le  Sezioni  unite  hanno interpretato il combinato disposto degli
 artt. 17 della L. 2 aprile 1968 n. 475 e 110 del R.D. 27 luglio  1934
 n.  1265  (Testo  unico  delle  leggi  sanitarie), in tema di diritto
 all'indennita' di avviamento in favore del gestore provvisorio di una
 farmacia,   nel   senso  che,  in  caso  di  farmacia  non  di  nuova
 istituzione, non spetta al gestore provvisorio alcuna indennita'.
    A  tale  conclusione le Sezioni unite sono pervenute rilevando che
 dal coordinamento delle  due  norme  si  evince  che  la  fattispecie
 regolata dall'art. 17 (che prevede il diritto del gestore provvisorio
 di percepire dal vincitore del pubblico concorso tutto  cio'  che  e'
 menzionato   nell'art.  110  citato)  si  aggiunge  alla  fattispecie
 prevista  nella  norma  precedente  (rimasta  in  vigore  in   quanto
 espressamente  richiamata), secondo cui, per la farmacia "che non sia
 di nuova istituzione" l'obbligo del concessionario  (subentrante)  di
 rilevare  gli  arredi e di corrispondere una indennita' di avviamento
 e' previsto esclusivamente nei confronti  del  "precedente  titolare"
 della farmacia o dei suoi eredi.
    Da  cio',  afferma  la  Corte  remittente, si evince che l'art. 17
 della legge n. 475/68 e' applicabile soltanto al gestore  provvisorio
 di   farmacia   di  nuova  istituzione,  a  chi  abbia  cioe',  prima
 dell'assegnazione della farmacia stessa  al  vincitore  del  pubblico
 concorso, curato la gestione provvisoria dell'esercizio.
    Lo  stesso  diritto  non  puo' invece essere riconosciuto, in base
 all'art. 17, anche al gestore provvisorio di farmacia  di  non  nuova
 istituzione  in  quanto,  per tale tipo di farmacia, seguita ad avere
 vigore l'art. 110 del T.U. LL. SS. che considera a tal fine  soltanto
 il precedente titolare della farmacia e non anche l'eventuale gestore
 provvisorio, la cui figura, nel contesto della  normativa  del  1934,
 non  aveva  rilievo  avendo  il  legislatore dell'epoca ritenuto (con
 previsione contraddetta poi  dagli  eventi  successivi)  la  gestione
 provvisoria   del  tutto  eccezionale  o  momentanea  e  percio'  non
 meritevole di tutela. Correlativamente, osserva la Corte, il  gestore
 provvisorio di questo tipo di farmacia non puo' ritenersi obbligato a
 corrispondere l'indennita' di avviamento al precedente  titolare,  il
 quale  potra' invece pretenderla soltanto dal definitivo assegnatario
 della farmacia, cosi' come lo  stesso  gestore  non  puo'  pretendere
 alcuna indennita' per il periodo della sua gestione.
    Ad  avviso  della  Corte  remittente  la  corretta interpretazione
 dell'art. 17 pone tuttavia una questione non manifestamente infondata
 di  legittimita'  costituzionale  della  norma  stessa in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione.
    La disposizione sembra infatti aver determinato, ritiene la Corte,
 un'evidente disparita' di trattamento (rispetto ad una  posizione  di
 diritto  soggettivo)  nei  confronti  del  gestore di farmacia di non
 nuova istituzione il quale non avrebbe diritto ad  alcuna  indennita'
 pur  versando  in  una  situazione  del  tutto  identica a quella del
 gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione.
    Ai  fini del diritto all'indennita' di avviamento anche il gestore
 di  farmacia  di  non  nuova   istituzione   puo'   avere,   infatti,
 incrementato  o  addirittura  creato,  nel caso di farmacia esistente
 solo formalmente ma praticamente inefficiente prima  dell'affidamento
 in gestione provvisoria, il bene fondamentale dell'avviamento.
    La Corte conclude affermando la rilevanza della proposta questione
 nel giudizio ad  essa  sottoposto,  in  quanto  dalla  sua  soluzione
 dipendono  sia  l'obbligo della prestazione sia la determinazione del
 periodo   temporale   di   riferimento   per    la    quantificazione
 dell'indennita'.
    2.  -  In  termini  sostanzialmente  identici  hanno  sollevato la
 questione la stessa Corte di Cassazione, con ordinanza del  3  luglio
 1984  (r.o.  n.  1297/84),  nonche'  i  Tribunali di Bergamo (ord. n.
 214/86 del 7 novembre 1985) e Trapani (ord. n. 16/87 del 24  novembre
 1986)  e  il giudice istruttore civile presso il Tribunale di Vicenza
 (ord. n. 89/85 del 12 novembre 1984).
    3.  -  In  termini  del tutto diversi la questione di legittimita'
 costituzionale della norma e' stata invece sollevata (in  riferimento
 agli artt. 3 e 23 Cost.) dal Tribunale di Messina (ord. n. 483/84 del
 21 dicembre 1983) nel corso di un giudizio civile avente  ad  oggetto
 l'accertamento   dell'obbligo   di   corrispondere   l'indennita'  di
 avviamento da parte del vincitore del concorso pubblico per una  sede
 farmaceutica  di  nuova  istituzione in favore del precedente gestore
 provvisorio.
    Il  Tribunale, premesso che la formulazione dell'art. 17 impone di
 ritenere:
       a)   che  l'indennita'  di  avviamento  e'  dovuta  al  gestore
 provvisorio di farmacia di nuova istituzione, e nella  stessa  misura
 spettante   al   precedente   titolare   di  farmacia  di  non  nuova
 istituzione;
       b) che l'indennita' spetta anche al gestore provvisorio cui sia
 stata affidata la farmacia dopo la emanazione del bando di concorso;
       c)  che  l'indennita'  va liquidata con lo stesso criterio (tre
 annualita' del reddito medio) qualunque  sia  l'effettivo  incremento
 apportato alla farmacia dal gestore provvisorio e qualunque sia stata
 la durata della gestione;
 ha  dichiarato  non  manifestamente  infondata  la  questione sotto i
 seguenti profili:
    1)  L'equiparazione  compiuta dall'art. 17 del gestore provvisorio
 di farmacia di  nuova  istituzione  alla  posizione  del  "precedente
 titolare"  di  farmacia  non di nuova istituzione, prevista dall'art.
 110 del T.U. LL.SS., appare in contrasto con l'art. 3  Cost.  essendo
 state  disciplinate  in  maniera  identica situazioni sostanzialmente
 diverse.
    Ritenuto  infatti  che  le  ragioni  per  le quali e' riconosciuta
 l'indennita' di avviamento al precedente titolare sono individuabili,
 alternativamente,  o  nel  fatto  che  questi,  rendendo  per morte o
 decadenza disponibile la sede, ne  consente  il  passaggio  ad  altri
 nell'unico   modo   ordinariamente   ammesso   per   la   successione
 nell'esercizio farmaceutico (v. Cass. 18 ottobre 1971 n. 2945) ovvero
 nel  fatto di aver perso una fonte di sostentamento sulla quale aveva
 inizialmente fatto affidamento, il Tribunale di Messina  osserva  che
 entrambe  le dette ragioni non trovano riscontro nel caso del gestore
 provvisorio.
    2)  Il  principio di eguaglianza risulterebbe altresi' violato ove
 si  consideri  la  posizione  del  gestore   provvisorio   e   quella
 dell'assegnatario  della  farmacia, essendo quest'ultimo costretto ad
 una prestazione patrimoniale a favore del primo senza  alcuna  valida
 ragione, una volta escluso, per quanto rilevato sub 1), il fondamento
 del diritto all'indennita' in un effettivo incremento aziendale  come
 conseguenza della precedente gestione della farmacia.
    3)  La  disparita'  di  trattamento  appare  sussistere  anche tra
 concorrenti a farmacie di nuova istituzione per colui  che  si  renda
 assegnatario   di   una   sede   farmaceutica  affidata  in  gestione
 provvisoria dopo l'emanazione del bando di concorso.
    Il  predetto  sarebbe  infatti esposto a subire l'esborso di somme
 anche notevoli senza essere stato a conoscenza di siffatto  onere  al
 momento del bando e della sua partecipazione al concorso.
    4) La circostanza che l'affidamento in gestione provvisoria di una
 farmacia  di  nuova   istituzione   dipenda   da   un   provvedimento
 discrezionale  della  Pubblica  Amministrazione,  la  quale  potrebbe
 disporlo anche pochi  giorni  prima  dell'assegnazione  al  vincitore
 imponendogli  cosi'  un  ingiustificato onere economico, potrebbe poi
 risolversi  in  un  sostanziale  contrasto  con   l'art.   23   della
 Costituzione  secondo  il quale l'obbligo di prestazioni patrimoniali
 puo' essere imposto solo in base alla legge.
    5) Ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 Cost. emerge ove si
 consideri la disparita' di  trattamento  tra  aspiranti  alla  stessa
 farmacia qualora uno di essi sia proprio il gestore provvisorio, dato
 l'indubbio vantaggio di cui questi  godrebbe  nel  non  dover  subire
 alcun onere economico.
    6)  Ove  si  voglia  invece  accedere  alla  tesi che individua il
 fondamento del diritto  all'indennita'  di  avviamento  nel  concreto
 impulso  dato  dal  gestore  all'attivita' aziendale, la liquidazione
 dell'indennita' in modo forfettario (prescindendo cioe'  dall'entita'
 dell'incremento    aziendale   e   dalla   durata   della   gestione)
 concreterebbe una disparita' di trattamento tra chi abbia gestito per
 lungo  tempo,  dando  un  sostanziale impulso all'azienda, e chi tale
 gestione abbia operato per  un  breve  periodo;  correlativamente  la
 ingiustificata  disparita'  si  estende  a  chi  subentri  al  primo,
 avvantaggiandosi  dell'avviamento  esistente,  e  chi   subentri   al
 secondo, senza apprezzabili vantaggi, pur avendo entrambi corrisposto
 un'indennita' pari a tre annualita' del reddito medio. Osserva poi il
 Tribunale  remittente  che  l'entita'  dell'esborso  e'  da presumere
 pressoche' uguale, salvo qualche lieve variazione nel  calcolo  della
 media  annuale,  che  potrebbe  anzi  risultare piu' favorevole a chi
 abbia gestito per breve periodo ove, per situazioni  contingenti,  il
 relativo reddito sia stato particolarmente elevato.
    Conclude  il Tribunale affermando la rilevanza della questione nel
 giudizio, essendo  in  discussione  sia  l'obbligo  di  corrispondere
 l'indennita' sia la sua misura.
    4.  -  Nel  giudizio  innanzi  a  questa  Corte  si  e' costituita
 Manicastri Rosalia, parte attrice nel  giudizio  pendente  avanti  il
 Tribunale   di  Messina,  la  quale  chiede  che  la  Corte  dichiari
 l'illegittimita'  costituzionale  della  norma  in  esame   svolgendo
 argomentazioni  adesive  all'ordinanza  di  rimessione  e  sollevando
 ulteriori profili di incostituzionalita' in riferimento agli artt. 4,
 35 e 41 Cost.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  giudizi,  avendo  ad oggetto la medesima norma di legge,
 vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
    2.  -  La  Corte  e'  chiamata  a  pronunciarsi sulla legittimita'
 costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968  n.  475.  Tale
 norma,  secondo  la  interpretazione delle Sezioni unite civili della
 Corte di Cassazione, seguita dagli altri giudici remittenti,  estende
 ai   gestori   provvisori   di   farmacie  di  nuova  istituzione  le
 disposizioni previste dall'art. 110 del T.U.  sulle  leggi  sanitarie
 approvato  con  R.D.  27  luglio  1934  n.  1265  per i concessionari
 titolari di farmacie non di nuova istituzione.
    Le  Sezioni  unite  civili (ord. 1007/83 e 1008/83), la I› Sezione
 civile  della  Corte  di  Cassazione  (ord.  1297/84),   il   giudice
 istruttore  civile  presso  il  Tribunale di Vicenza (ord. 89/85), il
 Tribunale di Bergamo (ord. 214/86) e il Tribunale  di  Trapani  (ord.
 16/87)  denunciano  la  violazione  dell'art.  3  Cost.  perche', non
 essendo   prevista   nella   norma   impugnata,   ai    fini    della
 regolamentazione  dell'indennita'  di  avviamento, anche la posizione
 dei gestori provvisori delle farmacie di non  nuova  istituzione,  si
 darebbe  luogo  ad una ingiustificata disparita' di trattamento fra i
 detti gestori e quelli di farmacie di nuova istituzione.
    Il  Tribunale  di Messina invece, (ord.483/84), denuncia anch'esso
 una  violazione  dell'art.  3  Cost.,  che  deriverebbe  tuttavia  da
 considerazioni  opposte e molteplici, in base alle quali l'estensione
 della  regolamentazione  dell'indennita'  di  avviamento  ai  gestori
 provvisori  di  farmacie  di  nuova  istituzione,  voluta dalla norma
 impugnata, concreterebbe vuoi una identica disciplina per  situazioni
 sostanzialmente  diverse,  vuoi  una  disparita'  di  trattamento per
 situazioni eguali.  Lo  stesso  giudice  a  quo  denuncia  anche  una
 violazione dell'art. 23 Cost., perche' la norma impugnata porrebbe in
 essere  l'onere  di  una  rilevante   prestazione   patrimoniale   in
 dipendenza   di   un   provvedimento   discrezionale  della  Pubblica
 Amministrazione.
    In buona sostanza, il primo gruppo di ordinanze remittenti lamenta
 che l'art.  17  della  citata  legge  n.  475  del  1968  estenda  la
 disciplina   dell'indennita'   di   avviamento  soltanto  ai  gestori
 provvisori di farmacie di nuova istituzione, e non anche a coloro che
 comunque  abbiano  in  via provvisoria gestito qualsiasi farmacia; al
 contrario, l'ordinanza 483/84 del Tribunale di Messina si  duole  che
 la norma impugnata attribuisca il diritto a percepire l'indennita' di
 avviamento ai gestori provvisori di farmacie  di  nuova  istituzione,
 sostenendo  che  tale  regolamentazione  non  dovrebbe  applicarsi ai
 gestori provvisori di farmacie, specie se di nuova istituzione.
    3. - Preliminarmente questa Corte deve dichiarare inammissibile la
 questione sollevata dal giudice istruttore civile presso il Tribunale
 di  Vicenza  per carenza di legittimazione del giudice remittente. E'
 giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (  v.  sentenze
 nn.   109/62,   44/63,   11/64,   90/68,   60/70,   125/80)  che  "la
 legittimazione del giudice istruttore civile a sollevare questioni di
 legittimita'  costituzionale  va  affermata  o negata, secondo che la
 questione concerna o  non  concerna  disposizioni  di  legge  che  il
 giudice  istruttore  debba  applicare per provvedimenti di competenza
 sua propria".
    Nel  caso  in  esame l'applicazione della norma di legge censurata
 attiene alla decisione sul merito della controversia,  di  competenza
 non  del  giudice  istruttore,  ma  del collegio; ne discende percio'
 necessariamente la dichiarazione di inammissibilita'.
    4.   -   Le   differenti   prospettazioni  della  que-  stione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968 n.
 475  vanno  ora  esaminate  in  ordine di antecedenza logica; ed alla
 stregua di tale  criterio,  e'  d'uopo  primieramente  verificare  la
 eventuale fondatezza della censura proposta dall'ordinanza 483/84 del
 Tribunale di Messina: infatti, se essa dovesse trovare  accoglimento,
 ne  seguirebbe  la  pronuncia  di illegittimita' costituzionale della
 norma che attribuisce ai gestori  provvisori  di  farmacie  di  nuova
 istituzione  i  diritti  previsti  dall'art. 110 del T.U. delle leggi
 sanitarie per i titolari di farmacie, di guisa che verrebbe a mancare
 il  presupposto  su cui si fonda la questione sollevata dai giudici a
 quibus del primo gruppo di ordinanze, vale a dire  la  disparita'  di
 trattamento  tra  i gestori di farmacie di nuova istituzione e coloro
 che  hanno  gestito  provvisoriamente  farmacie  gia'   esistenti   e
 funzionanti precedentemente.
   4.1.  -  Venendo  dunque  ad  esaminare  la questione sollevata dal
 Tribunale di Messina sotto i diversi profili, va innanzitutto  tenuto
 presente che pur muovendo da una interpretazione della norma in esame
 non dissimile da quella enunciata nelle due ordinanze di rinvio della
 Cassazione   a   Sezioni   unite,   (ed   e'   secondo   quest'ultima
 interpretazione, adottata  nella  massima  istanza  dal  giudice  cui
 spetta  assicurare  l'uniformita' di interpretazione della legge, che
 questa Corte deve valutare la norma stessa, al fine di verificarne la
 legittimita'   costituzionale),   il   giudice   a  quo  finisce  per
 discostarsene, aderendo, per quanto riguarda il problema della natura
 dell'indennita'   di  avviamento,  alla  teoria  che  ne  ravvisa  il
 fondamento non nell'impulso e nello  sviluppo  economico  commerciale
 dell'esercizio   farmaceutico,  bensi'  nel  fatto  che  il  titolare
 cessante dell'esercizio dovrebbe essere per cosi' dire  compensato  o
 risarcito,  giacche' rendendolo disponibile per decadenza o per morte
 ne rende possibile il passaggio ad altri; ovvero perche'  verrebbe  a
 perdere una fonte di sostentamento su cui aveva fatto affidamento.
    Tenendo   dunque   presente  che  l'indennita'  di  avviamento  va
 considerata alla stregua della interpretazione  fatta  propria  dalla
 Cassazione  a Sezioni unite, che, come si e' detto, e' quella fondata
 sull'incremento dell'attivita' dell'esercizio, e' agevole  constatare
 l'inconsistenza  della prima ipotesi di presunta violazione dell'art.
 3 Cost. cui darebbe luogo  l'attribuzione  del  diritto  a  percepire
 l'indennita'  di  avviamento  al  gestore  provvisorio di farmacia di
 nuova istituzione.
    Ed  invero, l'asserita violazione del principio di eguaglianza per
 l'equiparazione  del  gestore  provvisorio  di  farmacia   di   nuova
 istituzione alla posizione del precedente titolare di farmacia non di
 nuova istituzione,  consisterebbe  nell'essere  state  sottoposte  ad
 identica   disciplina   situazioni  sostanzialmente  diverse;  ma  la
 diversita' delle due situazioni, (scil. del gestore provvisorio e del
 titolare), viene meno quando si consideri l'indennita' di avviamento,
 secondo l'interpretazione della  Cassazione  a  Sezioni  unite,  come
 corrispettivo   dell'incremento   di   attivita'   dell'esercizio;  e
 comunque, anche a voler concedere che  le  due  posizioni  conservino
 qualche  elemento  di  differenziazione,  non puo' essere minimamente
 censurata la scelta di equipararle, scelta che rientra nella sfera di
 discrezionalita' del legislatore, il quale ha operato secondo criteri
 certamente non irrazionali.
    Sotto  questo  profilo  la questione deve dunque essere dichiarata
 infondata.
    4.2.  -  Il  successivo  profilo,  che  lamenta una violazione del
 principio di eguaglianza, in quanto l'assegnatario della farmacia  di
 nuova  istituzione  sarebbe obbligato ad una prestazione patrimoniale
 in favore del gestore provvisorio senza alcuna valida  ragione,  "una
 volta   esclusa   la  configurabilita'  di  un  effettivo  avviamento
 aziendale come conseguenza della precedente gestione della farmacia",
 appare  parimenti privo di consistenza, poiche' anch'esso si appoggia
 ad una interpretazione dell'indennita' di avviamento opposta a quella
 della  Cassazione  a  Sezioni  unite,  e  non presenta comunque alcun
 apprezzabile  collegamento  col  precetto  costituzionale   contenuto
 nell'art.  3.  Anche  sotto questo profilo la questione va dichiarata
 infondata.
    4.3.  -  Segue  la  prospettazione  di una possibile disparita' di
 trattamento fra  concorrenti  a  farmacie  di  nuova  istituzione,  a
 seconda  che queste siano state date o no in gestione provvisoria, ed
 in particolare nel caso in cui l'affidamento in gestione  provvisoria
 sia  avvenuto dopo l'emanazione del bando di concorso. Anche sotto il
 suesposto profilo non e' dato riscontrare  l'asserita  disparita'  di
 trattamento:  infatti,  l'assegnatario  di  nuova  farmacia  data  in
 gestione provvisoria dovra' corrispondere l'indennita' di avviamento,
 ma  usufruira',  rispetto  a  coloro  che  non  si  trovino  a subire
 quest'onere,  del  vantaggio  di  disporre  di  un   esercizio   gia'
 impiantato  ed  avviato; il fatto poi che la gestione provvisoria sia
 disposta dopo l'emanazione del bando di concorso non muta  i  termini
 del  problema, salvo eventuali vizi di legittimita' del provvedimento
 di assegnazione, da far valere, ove sussista l'interesse, dinanzi  al
 giudice amministrativo. Pertanto sotto questo profilo la questione e'
 parimenti infondata.
    4.4.  - Quanto alla questione sollevata in riferimento all'art. 23
 Cost. appare quantomeno dubbio che l'indennita'  in  questione  possa
 qualificarsi  come  prestazione  patrimoniale  imposta ai sensi della
 citata norma costituzionale.
    In ogni caso bastera' osservare che il costante orientamento della
 Corte ha stabilito che  il  precetto  costituzionale  deve  ritenersi
 rispettato  allorquando  la  legge  che  prevede  l'imposizione della
 prestazione  ne  indichi  altresi'  criteri,  condizioni,  limiti   e
 controlli  tali da non lasciarne arbitraria la determinazione (sentt.
 nn. 4, 30 e 47 del 1957, n. 36 del 1959, n. 70 del 1960, n.  159  del
 1985,  n.  34 del 1986). Nel caso in esame l'obbligo di corrispondere
 l'indennita' di avviamento al  gestore  provvisorio  di  farmacia  di
 nuova  istituzione  discende direttamente dalla legge, e precisamente
 dalla norma impugnata,  che  ne  determina  compiutamente  criteri  e
 modalita'  di  corresponsione.  Tutt'altro  oggetto  hanno  invece  i
 provvedimenti  della  P.A.  che  valgono  ad  identificare  nel  caso
 concreto  i soggetti che sia in qualita' di titolari, sia in qualita'
 di gestori provvisori, sono abilitati ad  assicurare  la  continuita'
 del  servizio farmaceutico. Gli oneri ed i diritti scaturenti da tale
 rapporto sono regolati direttamente dalla norma di legge.
    La  censura  e'  quindi  priva  di  qualsivoglia  consistenza e va
 dichiarata infondata.
    4.5.  -  Il  giudice  remittente  ipotizza  ancora  la  violazione
 dell'art. 3 Cost., per disparita' di trattamento tra  concorrenti  ad
 una   stessa  farmacia  di  nuova  istituzione,  qualora  il  gestore
 provvisorio della stessa sia anch'egli  tra  i  concorrenti,  venendo
 cosi' a trovarsi in evidente vantaggio rispetto agli altri aspiranti.
    Anche  cosi' impostata la questione non presenta alcun fondamento.
 Infatti la possibilita' che il gestore  provvisorio  di  farmacia  di
 nuova  istituzione  sia  fra  i  concorrenti  alla  titolarita' della
 farmacia stessa non puo' certamente essere ritenuta in contrasto  col
 principio  di  eguaglianza;  e  comunque  una siffatta ipotesi non ha
 alcun nesso con la norma della  cui  legittimita'  costituzionale  si
 dubita,  in  quanto  l'art.  17  della  legge n. 475 del 1968 dispone
 soltanto,  come  e'  stato  detto,  la  estensione  della  disciplina
 dell'indennita'  di  avviamento  ai gestori provvisori di farmacie di
 nuova istituzione.
    4.6.  -  Infondata  deve pure essere dichiarata la questione sotto
 l'ultimo  profilo  avanzato  dal  giudice  a  quo,  vale  a  dire  la
 disparita'   di   trattamento   che  si  verificherebbe  tra  gestori
 provvisori a causa della  possibile  diversa  durata  della  gestione
 stessa e della conseguente diversa entita' dell'incremento realizzato
 e, correlativamente, tra l'assegnatario  che  subentri  a  chi  abbia
 gestito  per  lungo  tempo,  avvantaggiandosi  di detto incremento, e
 l'assegnatario che subentri a chi tale gestione abbia operato per  un
 breve  periodo  senza  alcun  vantaggio apprezzabile: in tutti i casi
 infatti l'indennita' di avviamento dovrebbe essere commisurata a  tre
 annualita'  di  reddito  ai  sensi dell'art. 110 del T.U. delle leggi
 sanitarie. L'assunto fonda  sul  presupposto  di  una  indennita'  di
 avviamento  pressoche'  uguale  nella  misura,  salvo  qualche  lieve
 irrilevante variazione, dovuta al calcolo del reddito medio  annuale.
    Il  presupposto  e'  chiaramente  erroneo  giacche', coerentemente
 all'interpretazione   che    lega    l'indennita'    di    avviamento
 all'incremento  di  attivita'  dell'esercizio,  e  quindi alla futura
 redditivita',  la  misura  dell'indennita'  risulta  sufficientemente
 differenziata in quanto proporzionale al reddito medio effettivamente
 conseguito nei diversi casi.
    Nell'ipotesi poi che la gestione provvisoria della farmacia si sia
 protratta per un periodo di tempo inferiore a tre anni  spettera'  al
 giudice  di  merito  valutare  se  l'ammontare  dell'indennita' debba
 essere proporzionalmente ridotto.
    5. - Sgombrato il campo dalla questione sollevata dal Tribunale di
 Messina, si puo' passare all'esame della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  sollevata  dalla  Cassazione  a Sezioni unite civili,
 pressoche' testualmente  ripresa  dalle  altre  ordinanze  del  primo
 gruppo, come e' stato precisato all'inizio.
    La Cassazione e gli altri giudici a quibus prospettano, come si e'
 detto, una violazione dell'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento
 fra  il  gestore  provvisorio  di  farmacia di nuova istituzione, cui
 l'art.  17  della  legge  n.  475  del  1968   estende   il   diritto
 all'indennita'  di  avviamento  prevista dall'art. 110 del T.U. delle
 leggi  sanitarie,  ed  il  gestore  provvisorio  di   farmacia   gia'
 preesistente  e  funzionante,  al  quale,  (secondo l'interpretazione
 delle Sezioni  unite,  seguita  dagli  altri  giudici  remittenti,  e
 comunque non sindacabile in questa sede), tale diritto non e' esteso.
    La questione e' fondata.
    Tenuto  per  fermo  che il fondamento di detta indennita' consiste
 nell'incremento o addirittura nella creazione del  bene  fondamentale
 dell'avviamento,  rilevano  le  Sezioni unite che "le due fattispecie
 (gestione  provvisoria  di  farmacie  di  non  nuova   e   di   nuova
 istituzione) sono identiche".
    Tale  assunto  deve  essere  condiviso:  una  volta percio' che il
 legislatore  ha  equiparato,  agli  effetti  anzidetti,  il   gestore
 provvisorio di farmacie di nuova istituzione al titolare di farmacia,
 la mancata estensione di tale equiparazione ai gestori provvisori  di
 farmacie  non  di  nuova istituzione costituisce una ingiustificata e
 irrazionale disparita' di trattamento in contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione.
    Occorre infine sottolineare che le Sezioni unite hanno giustamente
 formulato la questione in termini di  "posizione  dei  gestori  delle
 farmacie  di  non  nuova  istituzione  ai fini della regolamentazione
 della indennita' di avviamento", in quanto la estensione ai  medesimi
 della  previsione  contenuta  nella  norma  censurata  non  puo'  non
 comprendere,  insieme  ai  diritti  nei  confronti  dell'assegnatario
 subentrante,  anche  i  corrispondenti  obblighi  verso il precedente
 titolare ai sensi dell'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie.