ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 25 della legge
 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti  pensionistici  e
 norme  in  materia  di sicurezza sociale) e 18 della legge 26 ottobre
 1957,  n.  1047  (Estensione  dell'assicurazione  per  invalidita'  e
 vecchiaia  ai  coltivatori  diretti, mezzadri e coloni), promossi con
 ordinanze emesse il 2  febbraio  1981  dal  Pretore  di  Genova,  l'8
 febbraio  1981  ed  il  23 aprile 1982 dal Pretore di Camerino, il 28
 gennaio 1983 dal Pretore di  Oristano  e  il  10  febbraio  1984  dal
 Pretore  di  Firenze, iscritte rispettivamente al n. 264 del registro
 ordinanze 1981, ai nn. 179 e 385 del registro ordinanze 1982,  al  n.
 229  del  registro ordinanze 1983 e al n. 1346 del registro ordinanze
 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  255
 dell'anno 1981, nn. 248 e 310 dell'anno 1982, n. 212 dell'anno 1983 e
 n. 119- bis dell'anno 1985;
    Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  i Pretori di Genova (R.O. n. 264/1981), di Camerino
 (R.O. nn. 179 e  385/1982),  di  Oristano  (R.O.   n.  229/1983),  di
 Firenze   (R.O.   n.   1346/1984),   hanno   sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 25, primo comma, della  legge
 30  aprile  1969  n.  153 e 18, secondo comma, della legge 26 ottobre
 1957 n. 1047 nella parte in cui escludono il diritto delle vedove  di
 coltivatori  diretti  alla pensione di riversibilita' nel caso in cui
 l'assicurato abbia maturato il diritto a pensione anteriormente al  1
 gennaio  1970  e  la  vedova fruisca di pensione diretta nella stessa
 gestione speciale, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 Cost.  per  la
 disparita'  di  trattamento  ai  fini  della  tutela  assicurativa  e
 previdenziale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e della
 disciplina  del cumulo tra pensioni dirette e pensioni indirette o di
 riversibilita';
      che,  come gia' affermato da questa Corte (sent. n. 33/1975), la
 diversita' dei regimi assicurativi e  previdenziali  previsti  per  i
 lavoratori  autonomi  e  i  lavoratori  dipendenti  trova  adeguata e
 ragionevole giustificazione nella diversita' dei rapporti di lavoro e
 che  la  parificazione  e  l'ampliamento delle tutele costituisce una
 scelta  di  politica  legislativa   che   postula   una   ragionevole
 gradualita' in relazione anche alle disponibilita' finanziarie e alle
 esigenze di bilancio per la spesa e l'aggravio che importa;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;