ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promossi con ordinanze emesse il 2 febbraio 1981 dal Pretore di Genova, l'8 febbraio 1981 ed il 23 aprile 1982 dal Pretore di Camerino, il 28 gennaio 1983 dal Pretore di Oristano e il 10 febbraio 1984 dal Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 264 del registro ordinanze 1981, ai nn. 179 e 385 del registro ordinanze 1982, al n. 229 del registro ordinanze 1983 e al n. 1346 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981, nn. 248 e 310 dell'anno 1982, n. 212 dell'anno 1983 e n. 119- bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che i Pretori di Genova (R.O. n. 264/1981), di Camerino (R.O. nn. 179 e 385/1982), di Oristano (R.O. n. 229/1983), di Firenze (R.O. n. 1346/1984), hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 25, primo comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153 e 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 nella parte in cui escludono il diritto delle vedove di coltivatori diretti alla pensione di riversibilita' nel caso in cui l'assicurato abbia maturato il diritto a pensione anteriormente al 1 gennaio 1970 e la vedova fruisca di pensione diretta nella stessa gestione speciale, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 Cost. per la disparita' di trattamento ai fini della tutela assicurativa e previdenziale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e della disciplina del cumulo tra pensioni dirette e pensioni indirette o di riversibilita'; che, come gia' affermato da questa Corte (sent. n. 33/1975), la diversita' dei regimi assicurativi e previdenziali previsti per i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti trova adeguata e ragionevole giustificazione nella diversita' dei rapporti di lavoro e che la parificazione e l'ampliamento delle tutele costituisce una scelta di politica legislativa che postula una ragionevole gradualita' in relazione anche alle disponibilita' finanziarie e alle esigenze di bilancio per la spesa e l'aggravio che importa; che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;