ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1981; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da Schifano Giuseppe, emigrato negli U.S.A. dal 1968 ed ivi residente, nei confronti dell'I.N.P.S. per il pagamento delle somme dovutegli a titolo di pensione di vecchiaia, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 444, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui escludono la rilevanza della ultima residenza dell'assicurato in Italia ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali in riferimento: a) all'art. 3 Cost. in quanto si verrebbe a determinare una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori marittimi per i quali la competenza territoriale in controversie concernenti infortuni e malattie professionali e' radicata nel luogo in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave; b) all'art. 24 Cost. in quanto l'esclusione della possibilita' di individuare un giudice territorialmente competente per gli assicurati non residenti in Italia, violerebbe il diritto di agire in giudizio; c) all'art. 25 Cost. in quanto la possibilita' di determinare a priori un giudice precostituito per legge violerebbe il principio del giudice naturale; che l'I.N.P.S., costituitosi nel giudizio, ha anzitutto dichiarato di avere gia' pagato al ricorrente i ratei di pensione scaduti; nel merito ha rilevato la infondatezza della questione potendosi fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.; che l'applicazione del criterio del luogo di residenza dell'attore presuppone che egli sia effettivamente residente in Italia al momento della proposizione della domanda; che la inderogabilita' dei fori speciali, prevista dall'art. 413 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 442 cod. proc. civ., non puo' costituire ostacolo in quanto lo stesso art. 413 cit. prevede come foro residuale quello del luogo in cui ha sede la persona giuridica convenuta; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito la inammissibilita' della questione in quanto nel giudizio a quo l'eccezione di incompetenza territoriale e' stata sollevata tardivamente; nel merito ha svolto considerazioni analoghe a quelle dell'I.N.P.S.; considerato che l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato e' infondata in quanto la incompetenza per territorio puo' essere rilevata anche d'ufficio e che, comunque, la sua eventuale tardivita' giammai rileverebbe in questo giudizio; che la questione sollevata e' manifestamente infondata nel merito in quanto, a parte l'insussistenza di una omogeneita' tra la situazione del marittimo infortunato o colpito da malattia professionale e quella del pensionato per vecchiaia, secondo l'indirizzo giurisprudenziale costante della Corte di cassazione, il giudice territorialmente competente, in forza del richiamo operato dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro e previdenza puo' essere individuato anche facendo ricorso ai criteri dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;