ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 5 e 444,
 primo comma, del codice di procedura civile, promosso  con  ordinanza
 emessa l'11 maggio 1981 dal Pretore di Torino, iscritta al n. 482 del
 registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 304 dell'anno 1981;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che nel corso del giudizio proposto da Schifano Giuseppe,
 emigrato negli U.S.A.  dal  1968  ed  ivi  residente,  nei  confronti
 dell'I.N.P.S.  per  il  pagamento  delle  somme dovutegli a titolo di
 pensione di vecchiaia, il Pretore di Torino ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt. 5 e 444, primo comma, cod.
 proc. civ. nella parte in cui escludono  la  rilevanza  della  ultima
 residenza  dell'assicurato  in  Italia  ai  fini della determinazione
 della competenza territoriale  nelle  controversie  previdenziali  in
 riferimento:
       a)  all'art.  3  Cost.  in quanto si verrebbe a determinare una
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento  rispetto  ai  lavoratori
 marittimi  per  i  quali  la  competenza territoriale in controversie
 concernenti infortuni e malattie professionali e' radicata nel  luogo
 in cui ha sede l'ufficio di porto di iscrizione della nave;
       b)  all'art. 24 Cost. in quanto l'esclusione della possibilita'
 di  individuare  un  giudice  territorialmente  competente  per   gli
 assicurati non residenti in Italia, violerebbe il diritto di agire in
 giudizio;
       c) all'art. 25 Cost. in quanto la possibilita' di determinare a
 priori un giudice precostituito per legge violerebbe il principio del
 giudice naturale;
      che   l'I.N.P.S.,   costituitosi   nel  giudizio,  ha  anzitutto
 dichiarato di avere gia' pagato al ricorrente  i  ratei  di  pensione
 scaduti;  nel  merito  ha  rilevato  la  infondatezza della questione
 potendosi fare ricorso ai criteri dettati dagli artt.  18,  19  e  20
 cod. proc. civ.;
      che   l'applicazione   del   criterio  del  luogo  di  residenza
 dell'attore presuppone  che  egli  sia  effettivamente  residente  in
 Italia al momento della proposizione della domanda;
      che la inderogabilita' dei fori speciali, prevista dall'art. 413
 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 442 cod. proc. civ.,  non  puo'
 costituire  ostacolo  in  quanto lo stesso art. 413 cit. prevede come
 foro residuale quello del luogo in cui ha sede la  persona  giuridica
 convenuta;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 eccepito la inammissibilita' della questione in quanto nel giudizio a
 quo l'eccezione  di  incompetenza  territoriale  e'  stata  sollevata
 tardivamente;  nel  merito ha svolto considerazioni analoghe a quelle
 dell'I.N.P.S.;
      considerato   che   l'eccezione  di  inammissibilita'  sollevata
 dall'Avvocatura dello Stato e' infondata in  quanto  la  incompetenza
 per  territorio puo' essere rilevata anche d'ufficio e che, comunque,
 la sua eventuale tardivita' giammai rileverebbe in questo giudizio;
      che  la  questione  sollevata  e'  manifestamente  infondata nel
 merito in quanto, a parte l'insussistenza di una omogeneita'  tra  la
 situazione   del   marittimo   infortunato   o  colpito  da  malattia
 professionale  e  quella  del  pensionato  per   vecchiaia,   secondo
 l'indirizzo  giurisprudenziale costante della Corte di cassazione, il
 giudice territorialmente competente, in forza  del  richiamo  operato
 dagli artt. 442 e 443 cod. proc. civ., nelle controversie di lavoro e
 previdenza puo' essere individuato anche facendo ricorso  ai  criteri
 dettati dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;